CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - rispettivamente, per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze di fatto, e sono comunque manifestamente infondati in quanto afferenti ad asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, senza che possa indurre a diversa conclusione la disamina della memoria difensiva datata 10 novembre 2022, depositata in vista della decisione ma non contenente elementi di novità rispetto a quanto argomentato in ricorso; Considerato, in particolare, che la sentenza - esaminando le doglianze in questa sede nuovamente riproposte - dà non illogicamente conto degli elementi indiziari che, con giudizio di merito non altrimenti rivisitabile in sede di legittimità, inducevano a ritenere la natura di cartiere delle società le cui fatture, di rilevantissimo importo complessivo, erano state dolosamente indicate dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali della società da lui amministrata, nonché delle ragioni per cui non è stato attribuito rilievo alle prove addotte dalla difesa, senza che le generiche contestazioni mosse circa la pretesa insufficienza delle indagini (che aveva condotto all'assoluzione dal terzo reato contestato) ne inficino la tenuta logica, tantomeno scalfita dall'irrilevante richiamo alla decisione emessa in sede di contenzioso tributario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 n