CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17263/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oINPS - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.tiGiuseppe Cipriani e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24182/2025Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 17263/2026Data pubblicazione 01/06/2026IANNOLA ISMENE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], PRIMAVERAROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],LUCA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 171-173, ROMA- intimati-avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2432/2025,depositata il 16 aprile 2025, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di RomaAntonino Beltramme e l’INPS- [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza sociale,lamentando che il primo, proprietario di un appartamento sito nelCondominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 171-173 nel quale essi pureabitavano per aver acquistato il loro appartamento da [OSCURATO:SOCIETA].(società costituita da Inps per la cartolarizzazione degli immobilipubblici), aveva inglobato nella sua proprietà una porzione comunedell’edificio, impedendo l’accesso dei condòmini al vano caldaie.Dopo l’intervento dei condòmini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Primavera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PierGiorgio Facioni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ilgiudizio fu interrotto per la morte dell’attore e successivamenteriassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sua erede.Numero registro generale 24182/2025Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 17263/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il tribunale accolse la domanda nei confronti di quest’ultima,condannandola al rilascio della porzione comune in favore degli attorie degli intervenuti, e dichiarò il difetto di legittimazione passivadell’Inps.Con la stessa decisione, la Cacucciolo fu condannata al pagamentodelle spese sostenute dagli attori e dagli intervenuti.2. A seguito dell’impugnazione proposta dalla Cacucciolo, la Corted’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, rilevò:- che nel corso del giudizio di primo grado, e in particolareall’udienza per trattazione scritta del 4 febbraio 2022, il difensore diAntonino Beltramme ne aveva dichiarata la morte;- il giudice aveva comunque fissato udienza per la precisazionedelle conclusioni; in seguito, a nuova dichiarazione del medesimodifensore, depositata il 10 marzo 2023, il giudizio era poi statointerrotto con ordinanza del 19 maggio successivo;- quindi, gli attori e gli intervenuti avevano depositato ricorso perriassunzione il 22 maggio 2023 e, con decreto del 16 giugno, era statafissata udienza in prosecuzione per l’11 ottobre 2023.Su tali basi, la Corte d’appello osservò che la morte della parte erastata dichiarata per la prima volta il 4 febbraio 2022 e, pertanto, datale data si doveva ritenere prodotto l’automatico effetto interruttivodel giudizio; la stessa data costituiva così il dies a quo per ladecorrenza del termine per la riassunzione previsto dall’art. 305 c.p.c.,restando a tal fine irrilevante il momento nel quale il giudice avevaeffettivamente dichiarato interrotto il giudizio.Ritenne dunque tardiva la riassunzione, intervenuta dopo laperenzione del citato termine, dichiarando l’estinzione del giudizio ecompensando fra le parti le spese dei due gradi per la natura e laNumero registro generale 24182/2025Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 17263/2026Data pubblicazione 01/06/2026novità della questione, eccezion fatta che per le spese della consulenzatecnica esperita dal tribunale, poste a carico degli attori.3. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazioneAnna Cacucciolo sulla base di un unico motivo, illustrato da successivamemoria.L’Inps ha resistito con controricorso. I restanti intimati non hannosvolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 336 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda diripetizione delle somme versate dall’appellante agli appellati a titolo dirifusione delle spese di primo grado nonostante la riforma dellasentenza di primo grado».La ricorrente rileva di aver formulato un apposito motivo d’appellocon il quale chiedeva che, in caso di riforma della statuizione sullespese resa dal tribunale, gli appellati fossero condannati a restituirlequanto loro precedentemente versato a tale titolo, e si duole del fattoche la Corte territoriale non abbia statuito su tale motivo, nonostanteavesse riformato la prima sentenza in punto alle spese.2. La censura è fondata.In fatto, è pacifico che la Corte d’appello ha omesso di statuiresulla domanda di restituzione delle spese versate dall’odiernaricorrente alle controparti in esecuzione della sentenza di primo gradopoi riformata.La stessa ricorrente, del resto, ha riportato lo stralcio del proprioallegando che alcuni pagamenti erano stati medio tempore effettuati.Numero registro generale 24182/2025Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 17263/2026Data pubblicazione 01/06/2026Quanto alle conseguenze di tale omissione, va data continuità aiprecedenti di questa Corte secondo cui «la sentenza d’appello che, inriforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzionedegli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, inmancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione didette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens attiviun autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame, perevidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quantodisposto dagli artt. 96, secondo comma, e 402, primo comma, cod.proc. civ., un’apposita domanda in tal senso» (in questi termini, sivedano Cass. n. 18062/2018 e Cass. n. 12387/2016; nello stessosenso, più di recente, Cass. n. 1515/2026).Sul punto, è ben vero che questa stessa Corte, in altre occasioni(Cass. n. 35093/2023, Cass. n. 17664/2019, Cass. n. 2819/2016), haaffermato la possibilità di applicare la procedura della correzione dierrore materiale quando l’omessa pronuncia «si palesi dovuta più aduna mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio daparte del giudice» (così la prima delle pronunzie citate); in tale ambitoè stato fatto espressamente rientrare il caso «del giudice d’appello che,riformando la sentenza di primo grado in punto alle spese, in presenzadi motivo di gravame che chiedeva la condanna alla restituzione nonvi abbia provveduto, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciònecessari», perché la condanna alle restituzioni sarebbe sottratta aqualunque forma di valutazione giudiziale, manifestandosi come unsemplice accessorio «al decisum complessivo della controversia»(ibidem).Nel caso di specie, tuttavia, l’autonomia formale della decisionesulla restituzione consegue alla richiesta, rivolta ai giudici d’appellodall’odierna ricorrente, di un accertamento in fatto prodromico allaNumero registro generale 24182/2025Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 17263/2026Data pubblicazione 01/06/2026stessa, avente ad oggetto i pagamenti spontaneamente eseguiti daidebitori e, di risulta, quelli asseritamente ancora dovuti.Tale accertamento è stato trascurato dal giudice a quo, al quale (indiversa composizione) la causa va dunque rinviata in accoglimento delricorso affinché vi provveda.Al giudice del rinvio è altresì demandata la liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci