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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02616/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Bari il 4 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputato, che risulta effettato dalla Corte di appello di Bari nei rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio impone di ritenere provata la condotta illecita ascritta a [OSCURATO:PERSONA], che, senza alcun giustificato motivo, ometteva di ottemperare all'ordine emesso dal Presidente del Tribunale di Bari il 10 luglio 2019, con cui veniva imposto al condannato il versamento di una cauzione dell'importo di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse mai attivato gli strumenti, previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzati a richiedere una dilazione o una riduzione del pagamento della cauzione impostagli, limitandosi a non adempiere alle prescrizioni del Tribunale di Bari, salvo «poi allegare una incapienza patrimoniale tra l'altro assolutamente indimostrata».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Bari il 4 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputato, che risulta effettato dalla Corte di appello di Bari nei rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio impone di ritenere provata la condotta illecita ascritta a [OSCURATO:PERSONA], che, senza alcun giustificato motivo, ometteva di ottemperare all'ordine emesso dal Presidente del Tribunale di Bari il 10 luglio 2019, con cui veniva imposto al condannato il versamento di una cauzione dell'importo di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse mai attivato gli strumenti, previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzati a richiedere una dilazione o una riduzione del pagamento della cauzione impostagli, limitandosi a non adempiere alle prescrizioni del Tribunale di Bari, salvo «poi allegare una incapienza patrimoniale tra l'altro assolutamente indimostrata». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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