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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03990/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 18773-2021 proposto da: \ss mioN \I pRixIDENz.\ 1ID \ssisIEN/ \ DEI l)( )[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- CNPADC, in pu:sona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ; :,R( \ MO 1311 A )NI 88, presso lo studio dell'avvocato 1).1'.\A 11,A [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro ( ;I R1, \ \ RI elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] A 1-1-)1( )7\:I 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]() H:ARI:111 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato I [OSCURATO:PERSONA] , . - con troricorren te- avverso la sentenza n. 968/2020 della CORTE D'APPELLO di WL:\ \ O, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

D CA1 \FIORL 1MA \'_\>1'0 CUL: la Corte di appello di :\ filano, con sentenza n. 968/2021, in riforma della pronuncia di primo grado, ha tccolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed \ssistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la medesima Cassa a restituire a Cesare (;erla, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nell'anno 2019; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/9014, ( ass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; e stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; C( )\51D1 Cli i: con il primo motive, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 199-1, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione Ric. 2021 n. 18773 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- della 1.. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, l,. n. 296 del 2006, art. 1, comma 7 3 ; violazione della l,. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488: con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell' art. 24 L. n. 201 del 2011; violazione degli ara. 3 e 38 Cost.„ in relazione, tutti, all'art.360 c.p.c., collima 1, n. 3; la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.1.,g,s. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; con il terzo motive, si denuncia la violazione dell'art. 16

1. n. 412 del 1991, in relazione alla individuazione del decorso degli interessi che avrebbe dovuto essere fissato solo dalla data della domanda e non dal momento dei pagamenti; i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio, sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019; 28055 del 2020: 28054 del 2020); si è chiarito clic in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare Fecuilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento perisionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali itti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo Ric. 2021 n. 18773 sez.

ML- ud. 24-11-2022 -3- inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cosi., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla l:. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inguadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 ( ..(-)s t., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".

Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata,. per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; il terzo motivo è pure infondato; nel caso di specie, la decisione del giudice di appelli), di conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di decorrenza degli accessori, è conforme a diritto; Ric. 2021 n. 18773 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -4- al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono C( mponenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito ''maggiorato di tali elementi, rappresenta., nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003, con f.

Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); - la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v.

Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del tlecisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezi(mi unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadii() che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito L.J deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)" il ricorso va, dunque, rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del o mtro ricorrente che hanno reso la dichiarazione prevista dall'art.93 c.p.c. 1,a Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2800,00 per Ric. 2021 n. 18773 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -5- compensi ed ruro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15" ed accessori di legge da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Luigi l'errajoli. .1i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13„ comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a ciliegio previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma ove dovuto. (,().sì deciso in Roma, nella Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 18773-2021 proposto da: \ss mioN \I pRixIDENz.\ 1ID \ssisIEN/ \ DEI l)( )[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- CNPADC, in pu:sona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ; :,R( \ MO 1311 A )NI 88, presso lo studio dell'avvocato 1).1'.\A 11,A [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro ( ;I R1, \ \ RI elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] A 1-1-)1( )7\:I 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]() H:ARI:111 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato I [OSCURATO:PERSONA] , . - con troricorren te- avverso la sentenza n. 968/2020 della CORTE D'APPELLO di WL:\ \ O, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. D CA1 \FIORL 1MA \'_\>1'0 CUL: la Corte di appello di :\ filano, con sentenza n. 968/2021, in riforma della pronuncia di primo grado, ha tccolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed \ssistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la medesima Cassa a restituire a Cesare (;erla, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nell'anno 2019; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/9014, ( ass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; e stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; C( )\51D1 Cli i: con il primo motive, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 199-1, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione Ric. 2021 n. 18773 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- della 1.. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, l,. n. 296 del 2006, art. 1, comma 7 3 ; violazione della l,. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488: con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell' art. 24 L. n. 201 del 2011; violazione degli ara. 3 e 38 Cost.„ in relazione, tutti, all'art.360 c.p.c., collima 1, n. 3; la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.1.,g,s. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; con il terzo motive, si denuncia la violazione dell'art. 16 1. n. 412 del 1991, in relazione alla individuazione del decorso degli interessi che avrebbe dovuto essere fissato solo dalla data della domanda e non dal momento dei pagamenti; i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio, sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019; 28055 del 2020: 28054 del 2020); si è chiarito clic in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare Fecuilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento perisionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali itti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo Ric. 2021 n. 18773 sez. ML- ud. 24-11-2022 -3- inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cosi., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla l:. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inguadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 ( ..(-)s t., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata,. per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; il terzo motivo è pure infondato; nel caso di specie, la decisione del giudice di appelli), di conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di decorrenza degli accessori, è conforme a diritto; Ric. 2021 n. 18773 sez. ML - ud. 24-11-2022 -4- al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono C( mponenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito ''maggiorato di tali elementi, rappresenta., nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003, con f. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); - la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del tlecisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezi(mi unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadii() che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito L.J deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)" il ricorso va, dunque, rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del o mtro ricorrente che hanno reso la dichiarazione prevista dall'art.93 c.p.c. 1,a Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2800,00 per Ric. 2021 n. 18773 sez. ML - ud. 24-11-2022 -5- compensi ed ruro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15" ed accessori di legge da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Luigi l'errajoli. .1i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13„ comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a ciliegio previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma ove dovuto. (,().sì deciso in Roma, nella Ca
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