CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 23314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIA avverso la sentenza del 1i/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12./02/2020 della Corte di appello di Bologna che ha riformato la sentenza in data 04/05/2015 del Tribunale di Bologna, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, confermando la condanna per il reato di ricettazione, ma precisando la prevalenza dell'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma secondo, cod.pen. rispetto alla recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale. Deduce: 1.1. Erronea applicazione delle norme di cui all'art. 69, cod.pen. Il ricorrente premette che la Corte di appello ha ritenuto di specificare la motivazione della sentenza del Tribunale, spiegando che dalla misura della pena inflitta -contenuta nei limiti edittali dell'art. 648, comma secondo cod.pen.- l'ipotesi attenuata prevista dalla norma ora menzionata doveva considerarsi riconosciuta dal giudice di primo grado in misura prevalente rispetto alla recidiva. Deduce, dunque, che "è sicuramente vero che il Giudice di primo grado abbia implicitamente ritenuto la circostanza attenuante come prevalente rispetto all'aggravante, sarebbe stato però necessario non operare alcun aumento della pena base per la recidiva. La pena base da infliggere pertanto dovrà nel caso corrispondere appunto a quella indicata come pena base, pari a mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa (che ampiamente rientra nei limiti di sanzionabilità edittale previsti dall'art. 648, co. 2, c.p. ed anzi rappresenta una consistenza pari a otto volte il minimo edittale)". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal Tribunale per la ricettazione contestata al capo A), qualificata ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen. Nel fare ciò ha spiegato che "pur non avendolo esplicitato in sentenza, il Giudice di prime cure ha valutato la circostanza attenuante di cui all'art. 648, 2° co. c.p. prevalente rispetto alla contestata recidiva (ciò si desume dall'entità della pena inflitta, rientrante nell'ambito del capoverso dell'art. 648, c.p.)". La difesa ha correttamente osservato che la conseguenza di tale convincimento doveva riverberare i suoi effetti in punto di determinazione della pena, che deve essere privata di aumenti collegati alla recidiva, attesa la sua sub-valenza rispetto all'attenuante di cui all'art. 649, comma secondo, cod.pen.. Dalla lettura della sentenza di primo grado -però- si rileva come il Tribunale avesse strutturato la sanzione prevedendo una pena base pari a mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, aumentata per la recidiva alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. Risulta evidente come vi sia un aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed euro 100,00 contraddittoriamente conservata dalla Corte di appello che ritiene che gli effetti punitivi della recidiva siano stati elisi perché subvalente all'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. 1.2. La sentenza va dunque annullata sul punto. L'annullamento può essere disposto senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dovendosi soltanto eliminare la quota di pena correlata alla recidiva, pari a mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa. Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammi