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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31890/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27159 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rap- presentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domici- liatapresso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 15 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – Oggetto:avviso di accer- tamento– delega firma – accertamentibancari- II.DD.eIVA avversola sentenza n. 2215 / 2 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio , depositata il 12 . 4 .201 7 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , ve- niva parzialmente accolto l’appello proposto da lla società [OSCURATO:PERSONA].r.l., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Roma n. 1753 4 /7/1 5 con la quale il giudice aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n.TK503A507432/2011.Con l’atto impositivo l'Agenzia delle Entrate rettificavai ricavi dichiarati dalla società per l'anno 200 9 e intimava il pagamento di II.DD., IVA , sanzioni ed interessi per euro 782.764,51.

L’accertamento, emesso ex artt.32 , 39 del d.P.R. n.600/1973 e 51 deld.P.R. n.633/1972 nei confronti della contribuente, esercente at- tività di autonoleggio, veniva integralmente confermato dalla sen- tenza di primo grado , sul presupposto che l’atto impositivo fosse stato regolarmente sottoscritto per conto dell’Amministrazione fi- nanziaria.Nel merito, il giudice riteneva che la società ricorrente non avesseprovato che le movimentazioni bancarie, riconducibili all’am- ministratoree socio all’1% [OSCURATO:PERSONA] , a sua volta imprenditore esercenteattività di carrozziere ed autoriparatore titolare di partita IVA, fossero estranee all'attività svolta e non avessero quindi con- corsoa formare il reddito societario in aggiunta a quello dichiarato.

Ilgiudice d’appello confermava l’impianto dell’accertamento, ma ri- determinavala misura delle riprese .

C on riferimento alla questione preliminare, accerta va la legittimità della sottoscrizione dell’avviso diaccertamento impugnato .

Nel merito , accertava la parziale giusti- ficazionedi una parte delle movimentazioni bancarie contestate, re- lativead assegni impagati, stabilendo che si riferivano a precedenti versamenti di assegni non andati a buon fine con il risultato di de- terminareuna duplicazione delle operazioni .

Per l’effetto, il giudice giungeva alla conclusione che siffatte duplicazioni dovevano essere sottratte dall'imponibile accertato sia in accredito che in addebito , tantoai fini IVA quanto delle imposte dirette .

Nelresto, la CTR condivideva la valutazione d el giudic e di prime cure, secondocui la società aveva prospettato solo generiche e non pro- vateaffermazioni atte a confutare l'operato dell’A mministrazione fi- nanziaria in ordine alla riconducibilità ad altre società delle movi- mentazionibancarie riferite a [OSCURATO:PERSONA].

Avversotale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cas- sazione,articolato in sei censure, che illustra con memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] Entrate non ha svolto difese .

Consideratoche: 1.Con il primo motivo la società deduce , ex art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi- zioche è stato oggetto di discussione fra le parti, quanto all e ragioni di invalidità della delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo (omessasottoscrizione dell’avviso da parte del direttore provinciale dell’Agenzia,mancata produzione della delega, violazione dell’art.42 d.P.R.n.600/73 con compromissione del diritto alla difesa del con- tribuente,art.24 Cost. ) .

2. Il secondo motivo di ricorso deduce , in riferimento all’art. 360 , comma1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.42 del d.P.R. 600/73, 17, comma 1 - bis, d. lgs. 165/01, riguardo allasottoscrizione dell’avviso impugnato , perché la CTR avrebbe il- legittimamente ritenuto valid o un accertamento sottoscritto da un soggettodelegato dal direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate sullabase di un atto di conferimento di poteri non nominativo, privo ditermini temporali e di motivazione.3.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art. 360,comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione daparte del giudice degli artt. 42 del d.P.R. 600/73, 136 Cost., in considerazionedella sentenza della Corte c ostituzionale n. 37/2015, nonavendo tenuto conto del fatto che l’accertamento impugnato era statosottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri. 4.I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessie sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenzadella Corte . 4.1.Va premesso che n essun effetto ha sul giudizio la sentenza della Cortecostituzionale n. 37 del 2015, innanzitutto perché la dedu- zionedel fatto sotteso alla questione decisa dalla Consulta dev’es- sere stata tempestivamente posta sul piano fattuale nel processo (Cass.Sez. 5, sentenza n. 22810 del 9/11/2015 ) , come evidenziato dalgiudice d’appello che cita la pertinente giurisprudenza della Cas- sazione, e la deduzione nel ricorso introduttivo non è stata dimo- strata dalla ricorrente .

Inoltre, la ricorrente non allega né fornisce provadel fatto che il funzionario sottoscrittore dell’avviso impugnato fosseassegnato temporaneamente a mansioni superiori, in assenza diprocedura concorsuale volta alla copertura dei posti dirigenziali.

A ciò si aggiunge che l a delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni.

Secondo la Cassazione (tra le molte, si veda Cass. Sez. 5 , Sen- tenzan.8814 del 29/03/2019) .

Ne deriva che il relativo provvedi- mentonon richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto de- legato,né della durata della delega che , pertanto , può avvenire me- diante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a con- sentire, ex post , la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto .4.2.

Orbene, il ricorrente non si confronta con l ’ attuale pertinente giurisprudenzadella Sezione, ormai consolidata.

Da tempo la giuri- sprudenzaha statuito che ciò che ai fini della delega di firma rileva , aisensi dell'art. 42, commi 1 e 3 , del d.P.R. n. 600 del 1973 , è che gliavvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio de- vono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altrofunzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzio- nariodi area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali, di cuinon è richiesta la qualifica dirigenziale. 4.3.Irrilevante è ciò che deduce il ricorrente, ossia l’assenza di spe- cificaindicazione nominativa, dell’ indicazione delle ragioni di servizio chehanno indotto il direttore a delegare, come pure la durata della delega, sulla base del richiamato e consolidato principio di diritto soprariportato e cui va data ulteriore continuità.

Nel caso di specie inoltre non è controversa la qualifica e il ruolo del sottoscrittore, funzionario direttivo capo ufficio controlli, capo area e capo team comesi legge anche a pag. 11 del ricorso , ossia funzionario appar- tenentealla terza ar ea funzionale, corrispondente all'ex carriera di- rettivaed è lo stesso ricorso a precisare che è stato prodotto anche l’ordine di servizio prescritto, con conseguente manifesta infonda- tezzadelle censure in disamina . 5.Con il quarto motivo la ricorrente prospetta , in riferimento all’art. 360,comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 32, 37 e 39 del d.P.R. 600/73, 51 e 54 del d.P.R. 633/72, quanto all’attribuzione alla società de lle moviment azioni bancar ie contestate.La ricorrente contesta il fatto che l'Amministrazione ab- biaposto alla base dell'atto di accertamento i versamenti e i prelievi eseguiti sul conto d i [OSCURATO:PERSONA], senza indicare né provare - sulla base di quali presunzioni gravi, precise e concordanti il conto dovesseritenersi riferibile alla società.6.Il sesto motivo prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 40 deld.P.R. 600/73 , per o messa considerazione delle altre imprese di carrozzeriariferibili a [OSCURATO:PERSONA] , circa i l capo della motivazione in cui il giudice accerta che la prova della riconducibilità ad altre società delle movimentazioni bancarie riferite a [OSCURATO:PERSONA] nonè stata fornita dalla società . 7.I due mezzi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente perché traloro connessi , in quanto relativi all’applicazione nella fattispecie delle risultanze delle indagini bancarie operate sui conti correnti di DaniloFontana e, in particolare, a lla riferibilità delle movimentazioni sutali conti alla società, sono infondati . 7.1.Innanzitutto, va ricordato che i n tema di accertamento dell'IVA comenel caso oggetto del giudizio, la giurisprudenza della Corte ha più volte (cfr. ad es.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12276 del 12/06/2015) chiarito che la presunzione stabilita dall'art. 51, se- condocomma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficiofinanziario si presumono conseguenza di operazioni im- ponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferi- mentoalle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci e amministratori .

I conti devono ritenersi riferibili alla società con- tribuentestessa, in presenza di elementi sintomatici di sostanziale riferibilitàalla società di cui l’Amministrazione ha dato conto e il giu- diceaccertato.

In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la pro- babilitàche le movimentazioni sui conti bancari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascri- versialla società a ristretta base sociale sottopost a a verifica. 7.2.Parallelamente, quanto alle riprese per imposte dirette, la Se- zione (v., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016) ha stabilito che , in sede di rettifica e di accertamento d'ufficiodelle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R.n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersilimitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestatiall'ente.

Al contrario, si estende anche a quelli intestati ai soci,agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti pro- vatadall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibi- litàalla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati .

In tal caso, non vi è necessità di provare altresì che tutte le movimenta- zionidi tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensidell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contri- buentedimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa.

7.3. La Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, ordi- nanzan.30098 del 21/11/2018) ha inoltre già affermato che, in temadi accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'e- serciziodei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, lerisultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla societàle operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela trai soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessipersonali e societari, identificandosi gli interessi economici inconcreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva lafacoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni allacomune attività d'impresa.

Dunque, la ristretta base sociale e i legami di parentela tra i soci sonoelementi idonei a fondare le presunzioni di cui all’art.32 cit..

Delresto, è stato anche affermato dalla Corte (v.

Cass. Sez. 5, sen- tenzan. 12624 del 20/07/2012 ) che l 'Ufficio finanziario, nella fase delle indagini dirette all'accertamento della evasione di imposta da partedi una società di capitali, è legittimato a richiedere agli istituti bancari, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7), e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7), l'accesso ai conti e depositi bancari formalmente intestati ai soci anche non amministratori e - in caso di ristretta compaginesociale - anche ai conti/depositi intestati ai loro familiari, qualora sussistano anche soltanto "fondati sospetti" che la società verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili "soggettiva- mente"inesistenti volte a evadere l'imposta sul valore aggiunto.

8. Le interpretazioni sopra richiamate sono interamente condivise dalCollegio e vanno ulteriormente specificate con riferimento al caso dispecie, con formulazione del seguente principio di diritto: «Intema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi di societàdi persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziariopuò legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri at- tribuitiglidall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correntibancari a loro intestate, riferendo alla società le operazioni iviriscontrate, desumendo circostanziati indizi, tra l’altro, dalla re- lazionedi parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei dueè legale rappresentante, elementi idonei a far presumere la so- vrapposizionetra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla co- muneattività d'impresa. » . 8.1.Nella fattispecie, la presunzione di cui all’art.32 cit. opera sicu- ramentein presenza di circostanziati indizi quali, in primo luogo, il fattoche le condotte verifiche bancarie operano in relazione a d una società capitali a ristretta base sociale con riferimento alle somme didanaro movimentate su l cont o intestat o all’ amministrator e e so- cio.

8.2. In secondo luogo, la società non è solo a base ristrettissima, duesoci appena, rispettivamente all’1 e al 99% delle quote, ma essi sonoanche coniugi, e la relazione di parentela di primo grado tra i sociè idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra in- teressipersonali e societari, identificandosi gli interessi economici in concretoperseguiti dalla società con quelli propri dei soci . 8.3.In terzo luogo, nel ricorso stesso, a pagina 2, si legge che « l ’ac- certamentoimputava alla ricorrente (società di autonoleggio), quali ricavi,tutte le movimentazioni, sia in entrata che in uscita, presenti sul conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della so- cietà»e , dunque , è parte ricorrente stessa a identificare l’indagine bancaria come condotta specificamente sul conto del socio quale amministratoredella specifica società e non di altre di cui eventual- menteegli sia pure amministratore . 8.4.In presenza di tali circostanziati indizi, è conforme a legge l’in- terpretazionecondotta dal giudice d’appello che ne ha tratto il fon- damento per l’applicazione dell’art.32 del d.P.R. n. 600 /1973.

Ne derivache non vi è necessità di provare che tutte le movimentazioni ditali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art.32 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'e- straneitàalla propria attività di impresa. 9.Con il quinto motivo la società deduce , ex art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giu- dizioche è stato oggetto di discussione fra le parti, circa l'eccepita violazioneo falsa applicazione degli artt. 32, 37 del d.P.R. 600/73 e dell'art.51 del d.P.R. 633/72, avendo il giudice mancato di rilevare l’incoerenzatra le presunzioni in materia di imposte dirette ed IVA.

10. Il motivo è inammissibile per doppia conforme con riferimento alparadigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il con- nessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione deicommi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inam- missibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art.360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La ri- correntenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27159 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rap- presentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domici- liatapresso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 15 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – Oggetto:avviso di accer- tamento– delega firma – accertamentibancari- II.DD.eIVA avversola sentenza n. 2215 / 2 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio , depositata il 12 . 4 .201 7 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , ve- niva parzialmente accolto l’appello proposto da lla società [OSCURATO:PERSONA].r.l., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Roma n. 1753 4 /7/1 5 con la quale il giudice aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n.TK503A507432/2011.Con l’atto impositivo l'Agenzia delle Entrate rettificavai ricavi dichiarati dalla società per l'anno 200 9 e intimava il pagamento di II.DD., IVA , sanzioni ed interessi per euro 782.764,51. L’accertamento, emesso ex artt.32 , 39 del d.P.R. n.600/1973 e 51 deld.P.R. n.633/1972 nei confronti della contribuente, esercente at- tività di autonoleggio, veniva integralmente confermato dalla sen- tenza di primo grado , sul presupposto che l’atto impositivo fosse stato regolarmente sottoscritto per conto dell’Amministrazione fi- nanziaria.Nel merito, il giudice riteneva che la società ricorrente non avesseprovato che le movimentazioni bancarie, riconducibili all’am- ministratoree socio all’1% [OSCURATO:PERSONA] , a sua volta imprenditore esercenteattività di carrozziere ed autoriparatore titolare di partita IVA, fossero estranee all'attività svolta e non avessero quindi con- corsoa formare il reddito societario in aggiunta a quello dichiarato. Ilgiudice d’appello confermava l’impianto dell’accertamento, ma ri- determinavala misura delle riprese . C on riferimento alla questione preliminare, accerta va la legittimità della sottoscrizione dell’avviso diaccertamento impugnato . Nel merito , accertava la parziale giusti- ficazionedi una parte delle movimentazioni bancarie contestate, re- lativead assegni impagati, stabilendo che si riferivano a precedenti versamenti di assegni non andati a buon fine con il risultato di de- terminareuna duplicazione delle operazioni . Per l’effetto, il giudice giungeva alla conclusione che siffatte duplicazioni dovevano essere sottratte dall'imponibile accertato sia in accredito che in addebito , tantoai fini IVA quanto delle imposte dirette . Nelresto, la CTR condivideva la valutazione d el giudic e di prime cure, secondocui la società aveva prospettato solo generiche e non pro- vateaffermazioni atte a confutare l'operato dell’A mministrazione fi- nanziaria in ordine alla riconducibilità ad altre società delle movi- mentazionibancarie riferite a [OSCURATO:PERSONA]. Avversotale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cas- sazione,articolato in sei censure, che illustra con memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] Entrate non ha svolto difese . Consideratoche: 1.Con il primo motivo la società deduce , ex art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi- zioche è stato oggetto di discussione fra le parti, quanto all e ragioni di invalidità della delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo (omessasottoscrizione dell’avviso da parte del direttore provinciale dell’Agenzia,mancata produzione della delega, violazione dell’art.42 d.P.R.n.600/73 con compromissione del diritto alla difesa del con- tribuente,art.24 Cost. ) . 2. Il secondo motivo di ricorso deduce , in riferimento all’art. 360 , comma1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.42 del d.P.R. 600/73, 17, comma 1 - bis, d. lgs. 165/01, riguardo allasottoscrizione dell’avviso impugnato , perché la CTR avrebbe il- legittimamente ritenuto valid o un accertamento sottoscritto da un soggettodelegato dal direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate sullabase di un atto di conferimento di poteri non nominativo, privo ditermini temporali e di motivazione.3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art. 360,comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione daparte del giudice degli artt. 42 del d.P.R. 600/73, 136 Cost., in considerazionedella sentenza della Corte c ostituzionale n. 37/2015, nonavendo tenuto conto del fatto che l’accertamento impugnato era statosottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri. 4.I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessie sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenzadella Corte . 4.1.Va premesso che n essun effetto ha sul giudizio la sentenza della Cortecostituzionale n. 37 del 2015, innanzitutto perché la dedu- zionedel fatto sotteso alla questione decisa dalla Consulta dev’es- sere stata tempestivamente posta sul piano fattuale nel processo (Cass.Sez. 5, sentenza n. 22810 del 9/11/2015 ) , come evidenziato dalgiudice d’appello che cita la pertinente giurisprudenza della Cas- sazione, e la deduzione nel ricorso introduttivo non è stata dimo- strata dalla ricorrente . Inoltre, la ricorrente non allega né fornisce provadel fatto che il funzionario sottoscrittore dell’avviso impugnato fosseassegnato temporaneamente a mansioni superiori, in assenza diprocedura concorsuale volta alla copertura dei posti dirigenziali. A ciò si aggiunge che l a delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni. Secondo la Cassazione (tra le molte, si veda Cass. Sez. 5 , Sen- tenzan.8814 del 29/03/2019) . Ne deriva che il relativo provvedi- mentonon richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto de- legato,né della durata della delega che , pertanto , può avvenire me- diante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a con- sentire, ex post , la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto .4.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con l ’ attuale pertinente giurisprudenzadella Sezione, ormai consolidata. Da tempo la giuri- sprudenzaha statuito che ciò che ai fini della delega di firma rileva , aisensi dell'art. 42, commi 1 e 3 , del d.P.R. n. 600 del 1973 , è che gliavvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio de- vono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altrofunzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzio- nariodi area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali, di cuinon è richiesta la qualifica dirigenziale. 4.3.Irrilevante è ciò che deduce il ricorrente, ossia l’assenza di spe- cificaindicazione nominativa, dell’ indicazione delle ragioni di servizio chehanno indotto il direttore a delegare, come pure la durata della delega, sulla base del richiamato e consolidato principio di diritto soprariportato e cui va data ulteriore continuità. Nel caso di specie inoltre non è controversa la qualifica e il ruolo del sottoscrittore, funzionario direttivo capo ufficio controlli, capo area e capo team comesi legge anche a pag. 11 del ricorso , ossia funzionario appar- tenentealla terza ar ea funzionale, corrispondente all'ex carriera di- rettivaed è lo stesso ricorso a precisare che è stato prodotto anche l’ordine di servizio prescritto, con conseguente manifesta infonda- tezzadelle censure in disamina . 5.Con il quarto motivo la ricorrente prospetta , in riferimento all’art. 360,comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 32, 37 e 39 del d.P.R. 600/73, 51 e 54 del d.P.R. 633/72, quanto all’attribuzione alla società de lle moviment azioni bancar ie contestate.La ricorrente contesta il fatto che l'Amministrazione ab- biaposto alla base dell'atto di accertamento i versamenti e i prelievi eseguiti sul conto d i [OSCURATO:PERSONA], senza indicare né provare - sulla base di quali presunzioni gravi, precise e concordanti il conto dovesseritenersi riferibile alla società.6.Il sesto motivo prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 40 deld.P.R. 600/73 , per o messa considerazione delle altre imprese di carrozzeriariferibili a [OSCURATO:PERSONA] , circa i l capo della motivazione in cui il giudice accerta che la prova della riconducibilità ad altre società delle movimentazioni bancarie riferite a [OSCURATO:PERSONA] nonè stata fornita dalla società . 7.I due mezzi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente perché traloro connessi , in quanto relativi all’applicazione nella fattispecie delle risultanze delle indagini bancarie operate sui conti correnti di DaniloFontana e, in particolare, a lla riferibilità delle movimentazioni sutali conti alla società, sono infondati . 7.1.Innanzitutto, va ricordato che i n tema di accertamento dell'IVA comenel caso oggetto del giudizio, la giurisprudenza della Corte ha più volte (cfr. ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12276 del 12/06/2015) chiarito che la presunzione stabilita dall'art. 51, se- condocomma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficiofinanziario si presumono conseguenza di operazioni im- ponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferi- mentoalle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci e amministratori . I conti devono ritenersi riferibili alla società con- tribuentestessa, in presenza di elementi sintomatici di sostanziale riferibilitàalla società di cui l’Amministrazione ha dato conto e il giu- diceaccertato. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la pro- babilitàche le movimentazioni sui conti bancari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascri- versialla società a ristretta base sociale sottopost a a verifica. 7.2.Parallelamente, quanto alle riprese per imposte dirette, la Se- zione (v., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016) ha stabilito che , in sede di rettifica e di accertamento d'ufficiodelle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R.n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersilimitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestatiall'ente. Al contrario, si estende anche a quelli intestati ai soci,agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti pro- vatadall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibi- litàalla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati . In tal caso, non vi è necessità di provare altresì che tutte le movimenta- zionidi tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensidell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contri- buentedimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa. 7.3. La Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, ordi- nanzan.30098 del 21/11/2018) ha inoltre già affermato che, in temadi accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'e- serciziodei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, lerisultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla societàle operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela trai soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessipersonali e societari, identificandosi gli interessi economici inconcreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva lafacoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni allacomune attività d'impresa. Dunque, la ristretta base sociale e i legami di parentela tra i soci sonoelementi idonei a fondare le presunzioni di cui all’art.32 cit.. Delresto, è stato anche affermato dalla Corte (v. Cass. Sez. 5, sen- tenzan. 12624 del 20/07/2012 ) che l 'Ufficio finanziario, nella fase delle indagini dirette all'accertamento della evasione di imposta da partedi una società di capitali, è legittimato a richiedere agli istituti bancari, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7), e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7), l'accesso ai conti e depositi bancari formalmente intestati ai soci anche non amministratori e - in caso di ristretta compaginesociale - anche ai conti/depositi intestati ai loro familiari, qualora sussistano anche soltanto "fondati sospetti" che la società verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili "soggettiva- mente"inesistenti volte a evadere l'imposta sul valore aggiunto. 8. Le interpretazioni sopra richiamate sono interamente condivise dalCollegio e vanno ulteriormente specificate con riferimento al caso dispecie, con formulazione del seguente principio di diritto: «Intema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi di societàdi persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziariopuò legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri at- tribuitiglidall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correntibancari a loro intestate, riferendo alla società le operazioni iviriscontrate, desumendo circostanziati indizi, tra l’altro, dalla re- lazionedi parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei dueè legale rappresentante, elementi idonei a far presumere la so- vrapposizionetra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla co- muneattività d'impresa. » . 8.1.Nella fattispecie, la presunzione di cui all’art.32 cit. opera sicu- ramentein presenza di circostanziati indizi quali, in primo luogo, il fattoche le condotte verifiche bancarie operano in relazione a d una società capitali a ristretta base sociale con riferimento alle somme didanaro movimentate su l cont o intestat o all’ amministrator e e so- cio. 8.2. In secondo luogo, la società non è solo a base ristrettissima, duesoci appena, rispettivamente all’1 e al 99% delle quote, ma essi sonoanche coniugi, e la relazione di parentela di primo grado tra i sociè idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra in- teressipersonali e societari, identificandosi gli interessi economici in concretoperseguiti dalla società con quelli propri dei soci . 8.3.In terzo luogo, nel ricorso stesso, a pagina 2, si legge che « l ’ac- certamentoimputava alla ricorrente (società di autonoleggio), quali ricavi,tutte le movimentazioni, sia in entrata che in uscita, presenti sul conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della so- cietà»e , dunque , è parte ricorrente stessa a identificare l’indagine bancaria come condotta specificamente sul conto del socio quale amministratoredella specifica società e non di altre di cui eventual- menteegli sia pure amministratore . 8.4.In presenza di tali circostanziati indizi, è conforme a legge l’in- terpretazionecondotta dal giudice d’appello che ne ha tratto il fon- damento per l’applicazione dell’art.32 del d.P.R. n. 600 /1973. Ne derivache non vi è necessità di provare che tutte le movimentazioni ditali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art.32 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'e- straneitàalla propria attività di impresa. 9.Con il quinto motivo la società deduce , ex art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giu- dizioche è stato oggetto di discussione fra le parti, circa l'eccepita violazioneo falsa applicazione degli artt. 32, 37 del d.P.R. 600/73 e dell'art.51 del d.P.R. 633/72, avendo il giudice mancato di rilevare l’incoerenzatra le presunzioni in materia di imposte dirette ed IVA. 10. Il motivo è inammissibile per doppia conforme con riferimento alparadigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il con- nessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione deicommi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inam- missibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art.360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ri- correntenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state t
Sentenza Cassazione n. 31890/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris