CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cuiall'art. 648 cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al commaquarto del medesimo articolo e al diniego delle circostanze attenuanti genericheex art. 62-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione dellemedesime doglianze già dedotte, nei medesimi termini, con l'atto di appello e ivipuntualmente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr.Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rv. 276970 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 –01);che, quanto al primo motivo, con cui si ripropone, in termini pressochésovrapponibili all'atto di appello, la censura sulla asserita vaghezza delriconoscimento fotografico, la Corte territoriale non si è limitata a richiamare ilgiudizio di somiglianza espresso dall'operante, ma ha evidenziato come talericonoscimento fosse stato corroborato dal rinvenimento, presso l'abitazione delricorrente, dei medesimi capi di abbigliamento – felpa e pantaloni recantispecifiche caratteristiche individualizzanti – indossati dal soggetto ripreso dallevideocamere, nonché dalla circostanza che la mascherina indossata coprisse soloparzialmente il volto, consentendo il riconoscimento sulla base dei trattisomatici; che tali elementi, complessivamente considerati, escludono la dedottaviolazione del canone dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio e rendonoil motivo, nella sostanza, una non consentita richiesta di rivalutazione delcompendio indiziario già congruamente vagliato dal giudice di merito;che, quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimentodell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., la Corte territorialeha correttamente escluso la particolare tenuità del danno, in applicazione delprincipio per cui, in tema di ricettazione, tale attenuante non è configurabileallorché l'oggetto del reato sia costituito da una carta di credito, giacché il valoreda considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supportomateriale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilitàseriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022), tenutoaltresì conto delle modalità organizzate e professionali della condotta, idonee aconsentire prelievi anche superiori a quello contestato; che il motivo, nelriproporre la medesima doglianza già dedotta in appello, non si confronta contale ratio decidendi;che, quanto al terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, la Corte territoriale ha congruamente escluso la sussistenza dielementi positivamente valorizzabili, evidenziando l'assenza di segni diresipiscenza e il disinteresse mostrato dal ricorrente rispetto all'esito del giudizioe al risarcimento del danno, in linea con il principio per cui il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendopiù sufficiente, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l.23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008,n. 125, il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022); che il motivo, nel richiamare la sola incensuratezza quale elementoa favore, si risolve nella mera reiterazione della doglianza già dedotta e disattesain appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]