CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]Alberto), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in caso di mancato accoglimento delle censure mosse con il ricorso principale, che venga sostituita la pena detentiva inflitta con pena diversa dalla pena pecuniaria ai sensi degli artt. 20 -bis c.p. e 545-bis c.p.p. ricorrendone i presupposti ivi previsti, con ogni conseguenziale pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alberto alle pene ritenute di giustizia per il reato di estorsione commesso in concorso tra loro. 2. Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza è stata censurata, quanto all'affermazione di responsabilità, "per illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione, con specifico riferimento alle censure articolate dalla difesa dell'imputato nell'appello circa l'inattendibilità delle dichiarazioni del denunciante" nonché, quanto all'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma e al trattamento sanzionatorio, per violazione della legge penale e vizio della motivazione. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alberto è articolato in quattro motivi: violazione della legge penale (art. 629 cod. pen.) e "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" sull'affermazione di responsabilità; violazione della legge penale (art. 393 cod. pen.) e "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" per la mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; violazione della legge penale (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.) per l'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità; violazione della legge penale (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) in ordine all'applicazione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e alla conseguente determinazione della pena. Con un motivo nuovo la difesa della ricorrente ha chiesto che, in caso di mancato accoglimento delle censure mosse con il ricorso principale, la pena detentiva inflitta venga sostituita con pena diversa dalla pena pecuniaria ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., ricorrendone i presupposti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto Li dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'imputata D'Alberto hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati, dovendosi premettere che entrambe le impugnazioni, in punto di responsabilità, hanno denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, è generico, reitera censure già disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune dai vizi cumulativamente denunciati e propone censure non consentite in sede di legittimità. 5.1. I giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno adeguatamente argomentato in ordine: - all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5) nei confronti dei due imputati, arrestati in flagranza di reato, dovendosi sul punto ribadire che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie; - alla presenza di prove a supporto di dette dichiarazioni, costituite da quelle dei testi Profenna, Cellucci e Simonicca circa le minacce subite dalla persona offesa (v. pag. 6 della sentenza impugnata e pag. 6 di quella di primo grado); - alla irrilevanza, in chiave difensiva, della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputata, le cui dichiarazioni, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, sono state considerate dalla Corte di appello (pag. 6). Il ricorrente, confrontandosi solo in parte con dette valutazioni, ha comunque proposto inammissibili deduzioni di merito, riproponendo una versione alternativa già disattesa dalla Corte territoriale, anche perché priva del benché minimo riscontro; ciò in contrasto con i limiti del sindacato della Corte di legittimità, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, non mass. sul punto). 5.2. Il motivo inerente alla circostanza aggravante dell'uso dell'arma (art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.), che sarebbe insussistente - secondo la tesi difensiva - "in assenza del particolare 'effetto intimidatorio' che la presenza dell'arma apporta in concreto all'azione delittuosa", non era stato proposto in appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 5.3. E' priva di fondamento, infine, la doglianza relativa "all'iniquo e ingiustificato trattamento" riservato all'imputato, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla suddetta aggravante e non invece - come deciso per la coimputata - con giudizio di prevalenza. Il primo giudice, infatti, con una valutazione confermata nella sentenza impugnata, ha giustificato il differente giudizio di comparazione evidenziando il diverso "contributo causale effettivamente prestato nella produzione dell'evento ad opera dei due imputati". Inoltre, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931). 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alberto, in punto di responsabilità, è generico e sollecita una rilettura delle risultanze probatorie, non consentita per le ragioni in precedenza indicate (sub 5.1.). 6.1. La Corte di appello, con incensurabile valutazione e con motivazione immune dai vizi cumulativamente denunciati, ha escluso che la condotta dell'imputata fosse stata di semplice connivenza con [OSCURATO:PERSONA] e ha disatteso il motivo di gravame sulla base di specifiche argomentazioni in fatto (pag. 8) e di una corretta valutazione in diritto: la responsabilità di chi coopera a un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). 6.2. I giudici di merito hanno anche correttamente escluso che il fatto in questione integrasse il reato previsto dall'art. 393 cod. pen. per l'assorbente ragione della "assenza di una pretesa creditoria degna di valutazione giuridica" (pag. 6). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto ex art. 393 cod. pen. è configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (ex plurimis v. Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584). Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, citata anche dalla difesa), che hanno osservato come nella estorsione «l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». Peraltro, secondo la stessa tesi difensiva, il presunto credito sarebbe stato della Melchiorre e non già dell'imputata, priva di ogni titolo o delega a richiedere il pagamento; le minacce, inoltre, furono rivolte anche nei confronti di terzi (l'ex cognato Profenna): si tratta di circostanze che da sole precluderebbero in ogni caso la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 6.3. Prive di ogni fondamento sono anche le censure relative all'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (come spiegato nella sentenza impugnata a pagina 9, il concorso dell'imputata non si limitò alla sola ricezione della somma di 200 euro) e all'applicazione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, contestata in fatto (pagina 10) e comunque ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, il che rende palese la manifesta infondatezza del motivo sulla eccessività della pena detentiva, determinata nel minimo edittale prima della diminuzione nella misura massima per il riconoscimento delle attenuanti generiche. 6.4. E' inammissibile, infine, la richiesta di sostituzione, in questa sede, della pena detentiva inflitta, alla luce di quanto disposto dall'art. 95 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi («Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza»). 7. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i