Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13919/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Torino,letti gli atti, il provvedimento impugnato ed mil ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in riforma della decisionedel G.u.p. del Tribunale di Asti, assolveva l’imputato -oggi ricorrente- dal delitto contestato alcapo A e, esclusa in relazione al capo B (riciclaggio, per il quale il giudice di primo gradoaveva già riconosciuto l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 bis cod. pen.), lacircostanza aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen., rideterminava la pena in un anno edieci mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, il reato presupposto delcontestato riciclaggio della vettura era costituito dalla falsa immatricolazione (5 luglio 2019)della vettura in Germania, mentre in realtà la vettura era ancora intestata ad un cittadinospagnolo, che il 10 gennaio 2020 ne denunciava il furto avvenuto tra il 27 ed il 28 settembre2019.

L’imputato avrebbe provveduto poi a richiedere la reimmatricolazione del mezzo a suonome, presso l’UMC di Palermo, dopo aver simulato l’acquisto da una società con sedeall’estero.

Così integrando con la propria condotta il “tipo” riciclaggio, punito dall’art. 648 biscod. pen.2.

Avverso la pronuncia d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a ministero deldifensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintenticamente rappresentati.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della leggepenale e vizio di motivazione per manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod.proc. pen.), per avere la Corte confermato la riconosciuta responsabilità dell’imputato proprioper delitto di riciclaggio, laddove gli elementi di prova valorizzati inducevano a ritenere che ilprodotto del reato di falso (immatricolazione in Germania del veicolo nel possesso di diversosoggetto in Spagna) dovesse identificarsi nella carta di circolazione della vettura, nonessendo questa (quale res) oggetto di alcuna alterazione materiale, talché non potrebbecomunque ipotizzarsi la successiva trasformamazione dei suoi codici identitari nellaavvenuta reimmatricolazione italiana ad opera del ricorrente.

Il reato presupposto sarebbe,peraltro improduttivo di effetti patrimonialmente vantaggiosi.

Dunque, nessun riciclaggio puòipotizzarsi in assenza di profitto trasformabile derivato direttamente dal reato presupposto.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i medesimi vizi in riferimento allamotivazione adottata per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,richieste con i motivi di gravame, con i quali era stata valorizzata la, pur riconosciuta, portataammissiva delle dichiarazioni rese nella immediatezza alla polizia giudiziaria.2.3.

Con il terzo motivo deduce ancora i medesimi vizi in relazione alla misura dellapena pecuniaria (euro 5000,00 di multa), ben superiore al minimo edittale, calcolatavalorizzando i precedenti dell’imputato; mentre, allorquando era stata concessa lasospensione condizionale della pena, in primo grado, il primo giudice aveva constatatol’assenza di precedenti penali o giudiziari, così rendendo la motivazione intimamentecontraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso sono infondati.1.1.

E’ infondato il motivo con il quale la difesa dell’imputato lamenta deficitargomentativo e violazione della norma incrimantrice in ordine alla riconosciutaresponsabilità per la ricezione consapevole della vettura (così come identificata daidocumenti di immatricolazione, che ne consentono la lecita circolazione) provento di delitto.La Corte, infatti, dà adeguatamente conto del fatto che la traccia illecita posta a monte dellanuova immatricolazione della vettura (denunciata, peraltro, come rubata in Spagna) eracostituita dalla immatricolazione falsa (perché in quella data la vettura era certamenteancora nella disponibilità materiale e giuridica del legittimo intestatario spagnolo) consumatain Germania in data 5 luglio 2019.

Sicché, il successivo acquisto da parte del ricorrente, cheimmetteva la res trasformata e trasportata in circolazione in Italia costituisce attività diriciclaggio, anche per le modalità assai articolate di acquisto attraverso altra società estera,che emetteva fattura di sospetta genuinità.

Dunque, la trasformazione identitaria dell’oggettodimostra la consapevolezza della sua provenienza da delitto.

Un tale argomentare siconforma, peraltro, alla costante lettura giurisprudenziale della norma incriminatrice (pertutte, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01).1.2.

La Corte di merito ha così argomentato anche in ordine alla natura “riciclata” delmezzo acquistato: evidente essendo l’alterazione del documento che ne legittima lacircolazione e che ne ha consentito l’acquisto (apparentemente lecito) e la successivaimmatricolazione in Italia.2.

Questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano inessere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosal’identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce ilcollegamento degli stessi con il momento originariamente illecito, ciò in quanto con la normaincriminatrice di cui all'art. 648 bis cod. pen. il legislatore ha voluto reprimere sia le attivitàche si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempioalterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovverosenza alterarne i dati esteriori, fungono comunque da ostacolo (ad esempio falsificazionedella carta di circolazione) per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018,Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n.41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013,Bonnici, Rv. 256454; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.).2.1.

Secondo un principio già più volte affermato da questa Corte, «perché si configurila fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è sufficiente il semplice possessodel bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione, occorrendoun quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, chela condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile,quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato» (così Sez. 2, n.41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del11/07/2017, Zanni, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Morelli, Rv. 279703; piùrecentemente Sez. 7, n. 23598 del 3/5/2022, non mass.).

Nella fattispecie, il ricorrentenella sua traccia identitaria ha certamente contribuito ad allontanare il bene dalla sua origineillecita.3.

E’ del pari infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito respinto,con argomenti logici e congruenti rispetto agli elementi di fatto esaminati, il motivo digravame con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

LaCorte, come il primo giudice, ha infatti escluso che le dichiarazioni rese dall’imputato allapolizia giudiziaria avessero offerto alla giurisdizione elementi di valido apprezzamento, cosìcome ha escluso che l’atteggiamento processuale dell’imputato offrisse sul punto elementipositivamente valutabili.4.

In ordine alla misura della pena pecuniaria indicata (in misura di poco superiore alminimo edittale) per il reato posto a base della piramide sanzionatoria, la Corte di merito hadel pari valorizzato elementi di fatto tratti dalla lettura del certificato del Casellario, senza chesul punto possa emergere contraddittorietà della motivazione rispetto alle determianzionispese dal primo giudice in tema di presupposti per la sospensione condizionale della pena.In ogni caso, deve pure rammentarsi che laddove la misura della pena pecuniaria non sia(come nella fattispecie) immotivatamente sperequata rispetto alla misura della penadetentiva, la determianzione assunta dal giudice del merito non è censurabile in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 01).5.

Il rigetto del ricorso comporta, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Torino,letti gli atti, il provvedimento impugnato ed mil ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in riforma della decisionedel G.u.p. del Tribunale di Asti, assolveva l’imputato -oggi ricorrente- dal delitto contestato alcapo A e, esclusa in relazione al capo B (riciclaggio, per il quale il giudice di primo gradoaveva già riconosciuto l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 bis cod. pen.), lacircostanza aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen., rideterminava la pena in un anno edieci mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, il reato presupposto delcontestato riciclaggio della vettura era costituito dalla falsa immatricolazione (5 luglio 2019)della vettura in Germania, mentre in realtà la vettura era ancora intestata ad un cittadinospagnolo, che il 10 gennaio 2020 ne denunciava il furto avvenuto tra il 27 ed il 28 settembre2019. L’imputato avrebbe provveduto poi a richiedere la reimmatricolazione del mezzo a suonome, presso l’UMC di Palermo, dopo aver simulato l’acquisto da una società con sedeall’estero. Così integrando con la propria condotta il “tipo” riciclaggio, punito dall’art. 648 biscod. pen.2. Avverso la pronuncia d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a ministero deldifensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintenticamente rappresentati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della leggepenale e vizio di motivazione per manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod.proc. pen.), per avere la Corte confermato la riconosciuta responsabilità dell’imputato proprioper delitto di riciclaggio, laddove gli elementi di prova valorizzati inducevano a ritenere che ilprodotto del reato di falso (immatricolazione in Germania del veicolo nel possesso di diversosoggetto in Spagna) dovesse identificarsi nella carta di circolazione della vettura, nonessendo questa (quale res) oggetto di alcuna alterazione materiale, talché non potrebbecomunque ipotizzarsi la successiva trasformamazione dei suoi codici identitari nellaavvenuta reimmatricolazione italiana ad opera del ricorrente. Il reato presupposto sarebbe,peraltro improduttivo di effetti patrimonialmente vantaggiosi. Dunque, nessun riciclaggio puòipotizzarsi in assenza di profitto trasformabile derivato direttamente dal reato presupposto.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i medesimi vizi in riferimento allamotivazione adottata per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,richieste con i motivi di gravame, con i quali era stata valorizzata la, pur riconosciuta, portataammissiva delle dichiarazioni rese nella immediatezza alla polizia giudiziaria.2.3. Con il terzo motivo deduce ancora i medesimi vizi in relazione alla misura dellapena pecuniaria (euro 5000,00 di multa), ben superiore al minimo edittale, calcolatavalorizzando i precedenti dell’imputato; mentre, allorquando era stata concessa lasospensione condizionale della pena, in primo grado, il primo giudice aveva constatatol’assenza di precedenti penali o giudiziari, così rendendo la motivazione intimamentecontraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso sono infondati.1.1. E’ infondato il motivo con il quale la difesa dell’imputato lamenta deficitargomentativo e violazione della norma incrimantrice in ordine alla riconosciutaresponsabilità per la ricezione consapevole della vettura (così come identificata daidocumenti di immatricolazione, che ne consentono la lecita circolazione) provento di delitto.La Corte, infatti, dà adeguatamente conto del fatto che la traccia illecita posta a monte dellanuova immatricolazione della vettura (denunciata, peraltro, come rubata in Spagna) eracostituita dalla immatricolazione falsa (perché in quella data la vettura era certamenteancora nella disponibilità materiale e giuridica del legittimo intestatario spagnolo) consumatain Germania in data 5 luglio 2019. Sicché, il successivo acquisto da parte del ricorrente, cheimmetteva la res trasformata e trasportata in circolazione in Italia costituisce attività diriciclaggio, anche per le modalità assai articolate di acquisto attraverso altra società estera,che emetteva fattura di sospetta genuinità. Dunque, la trasformazione identitaria dell’oggettodimostra la consapevolezza della sua provenienza da delitto. Un tale argomentare siconforma, peraltro, alla costante lettura giurisprudenziale della norma incriminatrice (pertutte, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01).1.2. La Corte di merito ha così argomentato anche in ordine alla natura “riciclata” delmezzo acquistato: evidente essendo l’alterazione del documento che ne legittima lacircolazione e che ne ha consentito l’acquisto (apparentemente lecito) e la successivaimmatricolazione in Italia.2. Questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano inessere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosal’identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce ilcollegamento degli stessi con il momento originariamente illecito, ciò in quanto con la normaincriminatrice di cui all'art. 648 bis cod. pen. il legislatore ha voluto reprimere sia le attivitàche si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempioalterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovverosenza alterarne i dati esteriori, fungono comunque da ostacolo (ad esempio falsificazionedella carta di circolazione) per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018,Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n.41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013,Bonnici, Rv. 256454; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.).2.1. Secondo un principio già più volte affermato da questa Corte, «perché si configurila fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è sufficiente il semplice possessodel bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione, occorrendoun quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, chela condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile,quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato» (così Sez. 2, n.41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del11/07/2017, Zanni, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Morelli, Rv. 279703; piùrecentemente Sez. 7, n. 23598 del 3/5/2022, non mass.). Nella fattispecie, il ricorrentenella sua traccia identitaria ha certamente contribuito ad allontanare il bene dalla sua origineillecita.3. E’ del pari infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito respinto,con argomenti logici e congruenti rispetto agli elementi di fatto esaminati, il motivo digravame con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. LaCorte, come il primo giudice, ha infatti escluso che le dichiarazioni rese dall’imputato allapolizia giudiziaria avessero offerto alla giurisdizione elementi di valido apprezzamento, cosìcome ha escluso che l’atteggiamento processuale dell’imputato offrisse sul punto elementipositivamente valutabili.4. In ordine alla misura della pena pecuniaria indicata (in misura di poco superiore alminimo edittale) per il reato posto a base della piramide sanzionatoria, la Corte di merito hadel pari valorizzato elementi di fatto tratti dalla lettura del certificato del Casellario, senza chesul punto possa emergere contraddittorietà della motivazione rispetto alle determianzionispese dal primo giudice in tema di presupposti per la sospensione condizionale della pena.In ogni caso, deve pure rammentarsi che laddove la misura della pena pecuniaria non sia(come nella fattispecie) immotivatamente sperequata rispetto alla misura della penadetentiva, la determianzione assunta dal giudice del merito non è censurabile in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 01).5. Il rigetto del ricorso comporta, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13919/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris