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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21787/2025

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o la seguente ORDINANZA sulricorso 197 8 /20 2 4 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 70 (C.

F . e P.IVA : 1114841009), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1948 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48A63 H501P), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto al ricorso, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E31 E506L; Pec: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest’ultimo, sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 691 ( [OSCURATO:TELEFONO] ; Pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro Avvisi accertamento IMU – Edificio abusivamente occupato da terzi temporeDott. [OSCURATO:PERSONA], giusta autorizzazione a resistere in giudizio di cui alla determinazione dirigenziale 2024/DD/283 del 19.01.2024, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; indirizzo P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale unita al controricors o ed elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza della Signoria n. 1 ([OSCURATO:PERSONA]), presso la [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 527 /2023 emessa d a l la CTR Toscana in data 09/06/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento per mancato versamento IMU emessi dal Comune di Firenze per gli anni 2013, 2014 e 2015, eccependo di non essere tenuta al versamento dell'imposta in virtù della circostanza che in data 20.7.2013 l'edificio era stato abusivamente occupato da terzi (oltre cento persone) e che l'occupazione si era protratta per oltre due anni, nonostante le attività conservative da essa poste in essere, che era ritornata nel possesso dell'immobile solo a seguito dell'ordinanza di dissequestro e restituzione emessa dal Tribunale di Firenze in data 6.11.2015.

2. La CTP di Firenze rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Toscana rigettava il gravame, affermando che l'IMU deve essere corrisposta a carico del proprietario dell'immobile, anche se, come nella fattispecie, non dispone in termini pratici dell'immobile, che l'occupazione abusiva dell'immobile, con conseguente temporanea indisponibilità, non costituiva motivo di esclusione dall'imposta, che il possesso del bene era sempre rimasto esclusivamente in capo alla contribuente e mai era sorto un diritto reale in favore degli occupanti abusivi, che solo a partire dall'anno 2023 il legislatore ha inteso provvedere con apposita norma, non retroattiva (l’art. 1 comma 81, l. 197/2022), disponendo l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati, e che non apparivano conferenti né applicabili altre motivazioni di esenzione proposte dalla contribuente, non ricorrendo le condizioni giuridico/amministrative per il loro riconoscimento.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sei motivi.

Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso.

A fronte della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha invocato la decisione della causa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, 832, 834, 1140 e 1168 c.c. e 42 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR negato che nel caso di specie si fosse dinanzi ad uno “spossessamento” rilevante ai fini della non applicabilità del meccanismo impositivo IMU, nonostante l’immobile per il quale veniva richiesto il pagamento dell’IMU risultasse, negli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, occupato abusivamente da oltre cento persone, le quali, a seguito di una illecita e non altrimenti evitabile azione delittuosa, avevano inteso ivi stabilire la loro dimora: occupazione che, nonostante l’immediato coinvolgimento delle preposte Autorità amministrative, e, soprattutto, dell’Autorità penale e della [OSCURATO:PERSONA], era cessata solo dopo oltre due anni (di talché non poteva esservi alcun dubbio in merito al fatto che per tutta la durata di tale illegittima occupazione, il suo diritto di proprietà fosse stato ex abrupto e violentemente svuotato di ogni suo contenuto essenziale, con conseguente impossibilità del verificarsi del presupposto impositivo dell’IMU). 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n 4, c.p.c., per aver la CTR affermato di non poter sindacare la condotta del Comune di Firenze, nonostante non avesse chiesto la disapplicazione di alcun atto dell’ente pubblico, ma solo di valutare la rilevanza ai fini del decidere dell’atteggiamento di inopinata inerzia da quest’ultimo tenuto nel caso di specie con riferimento alla problematica abitativa manifestata dagli occupanti abusivi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente rileva la violazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, 832, 834, 1140 e 1168 c.c. e 42 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per nonaver la CTR rilevato come la mancata adozione da parte del Comune di Firenze delle misure necessarie a fronteggiare la emergenza abitativa manifestata dagli occupanti abusivi avesse fatto sì che le conseguenze negative della stessa ricadessero indebitamente su di essa, soggetto privato che si era visto spogliare per anni del possesso di un immobile acquistato per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale; con conseguente illegittimità della pretesa impositiva da parte del Comune di Firenze nell’esazione dell’IMU, posto che la (pacifica) assenza del presupposto impositivo del tributo era vieppiù chiaramente attribuibile esclusivamente proprio all’atteggiamento di ingiustificata inerzia tenuto dall’ente impositore.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile anche in materia di IMU in virtù del rinvio di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011), 12 delle preleggi, nonché 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR ritenuto applicabile nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nonostante per tutto il tempo per cui detta abusiva occupazione si era protratta l’ente pubblico avesse di fatto utilizzato l’immobile di proprietà privata per svolgervi, in via suppletiva, un’attività di tipo assistenziale (consistita nel fronteggiare l’emergenza abitativa manifestata dagli occupanti abusivi).

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto ad opera dell’art. 2, comma 2, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, 12 delle preleggi e 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR valutato la possibilità di applicare in via analogica la disposizione di “esclusione” dall’applicazione dell’IMU prevista per gli immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese costruttrici. 6) Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR rigettato tanto la domanda giudiziale volta all’applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 quanto la domanda giudiziale volta all’applicazione dell’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, limitandosi sul punto ad affermare che “...

Non appaiono conferenti né applicabili altre motivazioni di esenzione proposte dalla contribuente: non ricorrono le condizioni giuridico/amministrative per il loro riconoscimento”, con statuizione quindi che non consentiva in alcun modo di comprendere quali fossero le ragioni sottese al rigetto.

7. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 60 del 5.3.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che –sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente –non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

In particolare, la Consulta, partendo dal rilievo per cui ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, ha statuito che la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, fosse irragionevole e violasse il principio della capacità contributiva, in quanto la proprietà di un immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso; tant’è che il legislatore (il riferimento è all’art. 1, comma 81, della legge n. 197/2022) è intervenuto prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’esenzione in esame.

Come è noto, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito.

Non è contestato, e comunque risulta ex actis, che la contribuente abbia adottato tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, all’uopo debitamente e tempestivamente sollecitando l’intervento della forza pubblica nonché della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, e che sia ritornata nel possesso dell'immobile solo a seguito dell'ordinanza di dissequestro e restituzione emessa dal Tribunale di Firenze in data 6.11.2015.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.

La circostanza che la questione principale abbia trovato definitiva risoluzione solo all’esito della sentenza della Consulta n. 60 del 5.3.2024 giustifica la compensazione delle spese relative ai gradi di merito, laddove quelle concernenti il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso 197 8 /20 2 4 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 70 (C. F . e P.IVA : 1114841009), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1948 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48A63 H501P), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto al ricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E31 E506L; Pec: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest’ultimo, sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 691 ( [OSCURATO:TELEFONO] ; Pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro Avvisi accertamento IMU – Edificio abusivamente occupato da terzi temporeDott. [OSCURATO:PERSONA], giusta autorizzazione a resistere in giudizio di cui alla determinazione dirigenziale 2024/DD/283 del 19.01.2024, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; indirizzo P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale unita al controricors o ed elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza della Signoria n. 1 ([OSCURATO:PERSONA]), presso la [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 527 /2023 emessa d a l la CTR Toscana in data 09/06/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento per mancato versamento IMU emessi dal Comune di Firenze per gli anni 2013, 2014 e 2015, eccependo di non essere tenuta al versamento dell'imposta in virtù della circostanza che in data 20.7.2013 l'edificio era stato abusivamente occupato da terzi (oltre cento persone) e che l'occupazione si era protratta per oltre due anni, nonostante le attività conservative da essa poste in essere, che era ritornata nel possesso dell'immobile solo a seguito dell'ordinanza di dissequestro e restituzione emessa dal Tribunale di Firenze in data 6.11.2015. 2. La CTP di Firenze rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Toscana rigettava il gravame, affermando che l'IMU deve essere corrisposta a carico del proprietario dell'immobile, anche se, come nella fattispecie, non dispone in termini pratici dell'immobile, che l'occupazione abusiva dell'immobile, con conseguente temporanea indisponibilità, non costituiva motivo di esclusione dall'imposta, che il possesso del bene era sempre rimasto esclusivamente in capo alla contribuente e mai era sorto un diritto reale in favore degli occupanti abusivi, che solo a partire dall'anno 2023 il legislatore ha inteso provvedere con apposita norma, non retroattiva (l’art. 1 comma 81, l. 197/2022), disponendo l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati, e che non apparivano conferenti né applicabili altre motivazioni di esenzione proposte dalla contribuente, non ricorrendo le condizioni giuridico/amministrative per il loro riconoscimento. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sei motivi. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. A fronte della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha invocato la decisione della causa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, 832, 834, 1140 e 1168 c.c. e 42 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR negato che nel caso di specie si fosse dinanzi ad uno “spossessamento” rilevante ai fini della non applicabilità del meccanismo impositivo IMU, nonostante l’immobile per il quale veniva richiesto il pagamento dell’IMU risultasse, negli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, occupato abusivamente da oltre cento persone, le quali, a seguito di una illecita e non altrimenti evitabile azione delittuosa, avevano inteso ivi stabilire la loro dimora: occupazione che, nonostante l’immediato coinvolgimento delle preposte Autorità amministrative, e, soprattutto, dell’Autorità penale e della [OSCURATO:PERSONA], era cessata solo dopo oltre due anni (di talché non poteva esservi alcun dubbio in merito al fatto che per tutta la durata di tale illegittima occupazione, il suo diritto di proprietà fosse stato ex abrupto e violentemente svuotato di ogni suo contenuto essenziale, con conseguente impossibilità del verificarsi del presupposto impositivo dell’IMU). 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n 4, c.p.c., per aver la CTR affermato di non poter sindacare la condotta del Comune di Firenze, nonostante non avesse chiesto la disapplicazione di alcun atto dell’ente pubblico, ma solo di valutare la rilevanza ai fini del decidere dell’atteggiamento di inopinata inerzia da quest’ultimo tenuto nel caso di specie con riferimento alla problematica abitativa manifestata dagli occupanti abusivi. 3. Con il terzo motivo la ricorrente rileva la violazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, 832, 834, 1140 e 1168 c.c. e 42 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per nonaver la CTR rilevato come la mancata adozione da parte del Comune di Firenze delle misure necessarie a fronteggiare la emergenza abitativa manifestata dagli occupanti abusivi avesse fatto sì che le conseguenze negative della stessa ricadessero indebitamente su di essa, soggetto privato che si era visto spogliare per anni del possesso di un immobile acquistato per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale; con conseguente illegittimità della pretesa impositiva da parte del Comune di Firenze nell’esazione dell’IMU, posto che la (pacifica) assenza del presupposto impositivo del tributo era vieppiù chiaramente attribuibile esclusivamente proprio all’atteggiamento di ingiustificata inerzia tenuto dall’ente impositore. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile anche in materia di IMU in virtù del rinvio di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011), 12 delle preleggi, nonché 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR ritenuto applicabile nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nonostante per tutto il tempo per cui detta abusiva occupazione si era protratta l’ente pubblico avesse di fatto utilizzato l’immobile di proprietà privata per svolgervi, in via suppletiva, un’attività di tipo assistenziale (consistita nel fronteggiare l’emergenza abitativa manifestata dagli occupanti abusivi). 5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto ad opera dell’art. 2, comma 2, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, 12 delle preleggi e 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR valutato la possibilità di applicare in via analogica la disposizione di “esclusione” dall’applicazione dell’IMU prevista per gli immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese costruttrici. 6) Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR rigettato tanto la domanda giudiziale volta all’applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 quanto la domanda giudiziale volta all’applicazione dell’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, limitandosi sul punto ad affermare che “... Non appaiono conferenti né applicabili altre motivazioni di esenzione proposte dalla contribuente: non ricorrono le condizioni giuridico/amministrative per il loro riconoscimento”, con statuizione quindi che non consentiva in alcun modo di comprendere quali fossero le ragioni sottese al rigetto. 7. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 60 del 5.3.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che –sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente –non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. In particolare, la Consulta, partendo dal rilievo per cui ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, ha statuito che la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, fosse irragionevole e violasse il principio della capacità contributiva, in quanto la proprietà di un immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso; tant’è che il legislatore (il riferimento è all’art. 1, comma 81, della legge n. 197/2022) è intervenuto prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’esenzione in esame. Come è noto, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Non è contestato, e comunque risulta ex actis, che la contribuente abbia adottato tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, all’uopo debitamente e tempestivamente sollecitando l’intervento della forza pubblica nonché della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, e che sia ritornata nel possesso dell'immobile solo a seguito dell'ordinanza di dissequestro e restituzione emessa dal Tribunale di Firenze in data 6.11.2015. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente. La circostanza che la questione principale abbia trovato definitiva risoluzione solo all’esito della sentenza della Consulta n. 60 del 5.3.2024 giustifica la compensazione delle spese relative ai gradi di merito, laddove quelle concernenti il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
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