CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19885/2021 proposto dal Ministero d elle Infrastrutture e d ella [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA], Trentino - [OSCURATO:PERSONA] E Friuli - [OSCURATO:PERSONA] e dall’ Agenzia d el Demanio, elettivamente domiciliati in Roma via dei Portoghesi 2 , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3 B S.S., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], C.A.M.E.L. Soc. Coop, C.L.A.M. Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] “Contadin”, [OSCURATO:PERSONA] “Contadin”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza nr.716/2021 della Corte di Appello di Venezia depositata in data 22/3/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto dal Ministero d elle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] a lle [OSCURATO:PERSONA], Trentino - [OSCURATO:PERSONA] e Friuli - [OSCURATO:PERSONA] e (di seguito indicata semplicemente « Amministrazione concedente ») e dall’ Agenzia del Demanio avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che dichiarava non dovute dal [OSCURATO:PERSONA] soc. a r.l.- CO.VE.AL.L A (breviter Consorzio.) la somma di € 592.934,09 pretesa dall’Amministrazione concedente quale corrispettivo per l’occupazione delle aree lagunari da destinare all’attività di pesca, che era stata autorizzata in via provvisoria a favore del Consorzio con atto nr 4752 del 6/6/1995 dal Magistrato delle Acque e rinnovata di anno in anno sino al 30/6/2005. 1.1 La Corte lagunare ha osservato : a) che il primo motivo di appello era inammissibile in quanto costituiva una mera riproposizione di argomenti non trattati dal Tribunale e, di conseguenza, non coglieva le rationes decidendi della sentenza di primo grado ; b) che risultava precluso l’esame del secondo terzo e quarto motivo stante l’espressa rinuncia contenuta nelle conclusioni dell’appellante; c) che, andava riconosciuta la legittimazione a contraddire dell’Agenzia del Demanio essendosi la stessa affermata titolare del credito dedotto in giudizio sottoscrivendo a mezzo del proprio direttore l’atto di costituzione in mora. 2 L’amministrazione concedente e l’Agenzia del Demanio hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. Le società, socie della s ocietà Cooperativa e le persone fisiche che facevano parte di cooperative anch’esse socie di CO.VE.AL.LA., già costituiti in appello, hanno svolto attività difensiva mediante controricorso, illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 cpc; sostengono le Amministrazioni ricorrenti che la Corte veneziana abbia scorrettamente sovvertito l’ordine logico e giuridico delle questioni prospettate nel giudizio dall’appellante, in particolare, sempre secondo quanto opinato dalle parti pubbliche, la rinuncia al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, era subordinata al rigetto del primo motivo, che invece è stato dichiarato inammissibile con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto esaminare la fondatezza o meno delle altre doglianze formulate in via gradata. 1.1 Con il secondo motivo rubricato « art. 360, comma 1 , nr.4 cpc : nullità della sentenza per omessa pronuncia» i ricorrenti censurano l’impugnata decisione per non essersi pronunciata sul secondo, terzo e quarto motivo. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 cpc, anche in relazione agli artt. 305, 307- 309 e 342 cpc, per non avere la Corte veneziana rilevato che le questioni inerenti la sussistenza, la natura e l’ammontare del credito poste alla base del primo motivo di gravame incidevano sulle rationes decidendi della sentenza di primo grado. 2 I tre motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati per quanto di ragione. 2.1 Secondo quanto accertato dalla impugnata sentenza- e non contestato dai ricorrenti- il Tribunale di Venezia ha a ccolto la domanda di accertamento negativo del credito preteso dalle amministrazioni demaniali sulla base di due ragioni : a) la carenza in capo attori della titolarità passiva del rapporto creditorio dedotto dalla Amministrazione, in quanto, in ragione de lla natura “cooperativa” del disciolto CO.VE.AL.LA. e della conseguente applicazione degli artt. 2615, 2519 e 2495 c.c., dal bilancio finale di liquidazione risultava l’assenza di attivo patrimoniale; b) la prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione concedente. 2.2 In sostanza il giudice di primo grado ha fatto applicazione della cosiddetta ragione più liquida, con assorbimento delle altre questioni di merito; principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. n. 23306/2019, S.U 9936/2014, 11458/2018 e 363/2019). 2.3 Essendo stata accolta la domanda degli attori, sulla scorta della ritenuta fondatezza di una parte delle allegazioni fondanti l’insussistenza del credito fatto valere in via stragiudiziale dall’Amministrazione concedente, l'interesse ad impugnare la decisione era dei convenut i soccombenti , i quali, proponendo l'appello in via principale, avrebbe dovuto, in primo luogo, esprimere il proprio dissenso sui fatti costitutivi della domanda espressamente trattati e decisi in senso sfavorevole onde riottenerne l’esame ed , eventualmente, riproporre, ex art 346 cpc le questioni di merito circa l’insussistenza del credito il cui esame è stato consapevolmente ed espressamente omesso dal giudice di primo grado. 2.4 Sennonchè gli appellanti, seguendo un ordine di graduazione che non corrisponde all’ordine logico delle questioni esaminate e decise dal giudice di primo grado, hanno con il primo motivo chiesto l’accertamento della debenza dei canoni per effetto della messa a disposizione delle aree demaniali a prescindere dalla superficie in concreto occupata ed utilizzata dagli aderenti alla CO.VE.AL.LA. 2.5 L’oggetto della censura riguarda, quindi, la tematica dell’an e del quantum del credito, oggetto di accertamento negativo, non esaminata dal giudice di primo grado in quanto ritenuta assorbita dall’accoglimento. 2.6 Il secondo, terzo e quarto motivo di gravame rimettono in discussione i fatti e le ragioni di diritto- estinzione del credito per prescrizione e intrasmissibilità del debito ai soci della società estinta- che il Tribunale ha posto a fondamento per affermare l’insussistenza del credito. 2.7 Sulla base del regime delle modalità di decisione del primo giudice e dei motivi di appello la Corte distrettuale avrebbe dovuto, seguendo una graduazione logica, dapprima disaminare il secondo, terzo e quarto motivo per poi passare, in caso di loro accoglimento, alla trattazione della prima censura relativa alla questione assorbita. 2.8 La difesa erariale, nell’atto di appello, ha chiesto di anteporre l’esame primo motivo di appello, subordinando l’esame delle altre doglianze, all’accoglimento del primo motivo; gli appellanti hanno, nella parte che qui interessa, concluso come segue « nel caso di mancato accoglimento del primo motivo e/o di mancata piena dichiarazione di infondatezza nel merito delle avverse argomentazioni di cui sopra da “ a” ad “f” ( che costituiscono fattori condizionanti ) si chiede di non procedere all’esame ditutti i restanti motivi di gravame (salvo il sesto) perché, sempre in tal caso si dichiara di non avervi più alcun interesse e quindi si dichiara espressamente di rinunciarvi». 2.9 In buona sostanza gli appellanti hanno manifestato la volontà di rinunciare alle censure che investivano direttamente le rationes decidendi della sentenza di primo grado a condizione che fossero esaminate e dichiarate fondate le ragioni di insussistenza del credito nell’an e nel quantum. 2.10 La Corte, coerentemente con l’impianto strutturale della decisione di primo grado e dei motivi del gravame, ha ritenuto di non poter esaminare il primo motivo secondo l’ordine di trattazione indicato dagli appellanti. Ciò in quanto doglianza non coglieva le specifiche rationes decidendi della sentenza. 2.11 I giudici di seconde cure avrebbero dovuto tuttavia pronunciarsi sui residui motivi che investivano la carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e la sua prescrizione, secondo quella che era la corretta e logica graduazione delle difese svolte con l’atto di appello. 2.12 La statuizione contenuta nell’impugnata pronuncia di ritenere precluso l’esame del secondo, terzo e quarto motivo di appello dalla espressa rinuncia contenuta nelle conclusioni di parte appellante non è condivisibile in quanto la dichiarazione da parte degli appellanti di non volere più coltivare le proprie difese era condizionata all’esame nel merito della censura contenute nel primo motivo che non è stato compiuto dalla Corte. 3 Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cpc e dell’art 29 l 366/1963 in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc ; si sostiene che l’Agenzia delle Entrate non è soggetto istituzionalmente titolare del credito né ha alcun potere di incasso ma la sua competenza è limitata alla verifica del calcolo dell’importi e alla certificazione della loro esatto. 3-1Il motivo è infondato. 3.1 Secondoquanto accertato dalla Corte veneziana - l’Agenzia del Demanio ha agito nella vicenda come soggetto attivo del rapporto sottoscrivendo, a mezzo del proprio Direttore, la prima richiesta di pagamento comunicata con nota prot. 4391-14 del 17.04.2014 e denominata «Interruzione della prescrizione e costituzione in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219, 1310 e 2942 cod. civ. – Richiesta di Pagamento » . Tanto è sufficiente a dimostrare la legittimazione passiva dell’Agenzia essendosi la stessa qualificata titolare del credito dedotto in giudizio. 4 In accoglimento del primo, secondo e terzo motivo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente procedimento. PQM la Corte, accoglie il primo, secondo e terzo motivo, rigettato il quarto motivo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Appel