CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; g"...^1,111-, e-1,1 Cr - it-inre-1 41.111-1/4.1 1C1 ,-d l.ILALI1/4/1 Il. 0V V/1/4U l.11/4.111 1019111/4.1 l. [OSCURATO:PERSONA],. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo della possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); Ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; in particolare, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, l'imputato si era sostituito al figlio nella gestione dell'attività commerciale del medesimo, nonché quale noleggiatore delle slot machine presenti nei locali commerciali (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si deva pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 20