CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 47396/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale in sede del 17/11/2020, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere in atto nei confronti dell'indagato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. Il Tribunale del riesame ha richiamato la speciale disciplina dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e alla presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia in Carcere, evidenziando che non si ravvisano elementi di superamento di tali valutazioni presunte ex lege, con riguardo alla rescissione del vincolo associativo o almeno a sintomi di definitivo allontanamento del Giamborino dal gruppo di appartenenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento ai presupposti applicativi della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Contesta il ricorrente che la motivazione è apodittica, non indicando in qual modo il Giamborino avrebbe potuto evidenziare di avere rescisso i legami con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], e che né il GIP - richiesto di revocare la misura custodiale - né il Tribunale del riesame hanno considerato le circostanze allegate dalla difesa a dimostrazione della inoperatività delle presun- zioni di legge. Si era sul punto richiamata la personalità dell'indagato ed il ruolo assunto dal Giamborino nell'associazione, rilevando che nell'attualità, per effetto delle iniziative dell'autorità giudiziaria, l'associazione può dirsi smantellata e disciolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto reiterativi delle doglianze espresse nell'appello cautelare, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito, senza alcun confronto con le congrue e corrette argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. 1.1. In considerazione dell'imputazione cautelare di cui all'art. 416 bis cod. pen., è legittimo il richiamo del Tribunale del riesame alle presunzioni legislative contenute nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non contraddette da elementi di segno contrario.Invero, non risulta alcuna dissociazione o presa di distanza dell'indagato dalla contestata partecipazione associativa, né può attribuirsi tale significato al "fattore tempo", come propugna la difesa. In tali termini è l'esegesi di legittimità, secondo la quale in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolo- sità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180). Tuttavia, il Tribunale del riesame non si è sottratto a tale onere motivazionale, rispondendo alla sollecitazione difensiva che individuava come elemento rilevante l'impossibilità di intrattenere rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in ragione del loro stato detentivo. Correttamente ciò non è stato ritenuto rilevante nel senso di segnare il distacco dal ruolo associativo del Giamborino, consistente proprio nella funzione mediatrice con tali coindagati, avendo lo stesso ricorrente affermato che l'associazione può dirsi smantellata e disciolta "per effetto delle iniziative dell'autorità giudiziaria", senza considerare che se tali iniziative venissero meno - con l'eliminazione del vincolo cautelare - la compagine potrebbe facilmente ricostituirsi in assenza di segnali precisi e personali di allontanamento dalla medesima. Dunque, rimane valida Fa esclusione da parte dei giudici del riesame di un superamento del quadro cautelare presunto per legge, e la citazione nel ricorso della pur risalente pronuncia di Sez. 5, n. 48430 del 19/11/2004 conferma la correttezza della decisione, anche a termini delle pronunce della Consulta t che hanno sancito la compatibilità costituzionale di tale scelta vincolata che accomuna vertici e gregari delle associazioni mafiose, trattandosi di uno specifico profilo di pericolosità sociale che attinge tutte le forme partecipative del fenomeno mafioso e che dunque giustifica la presunzione di massimo allarme e di scelta obbligata della cautela, salvo il positivo accertamento dell'insussistenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 5 ott