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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 1978

Cassazione n. 10447/2024

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1988 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12.05.2023, la Corte di appello di Milano, ha confermato la pronuncia di primo grado del 14.11.2022 emessa dal Tribunale di Pavia — in sede di giudizio abbreviato - che aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalente alla contestata recidiva, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno, poiché riconosciuti responsabili dei reati pp. e pp. dagli art. 110, 624-bis, 625 comma 1, n.5 e 7 cod. pen. di cui al capo 1); pp. e pp dagli artt.110, 337 cod. pen. di cui al capo 2); pp. e pp. dagli artt.110, 648, comma 2 cod. pen. di cui al capo 3).

2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le censure ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art.624-bis cod. pen.

La nozione di strappo usata dalla Corte per ritenere sussistente il reato di cui all'art.624-bis cod. pen. è giuridicamente errata.

Innanzitutto, il reato sarebbe stato provato sulla base delle dichiarazioni del teste Chaynyk (l'addetto alla sicurezza che aveva tentato di riprendere uno dei beni, già caricati sull'autovettura), dalle quali però non deriverebbe la configurabilità giuridica del furto con strappo, in quanto l'art.624-bis presuppone un'azione violenta sulla cosa che determini lo spossessamento della stessa a chi la detiene e non a chi sta cercando di recuperarla da chi se ne è già impossessato.

In secondo luogo, la Corte ha presupposto una nozione di strappo contraria al dato testuale dell'articolo 624-bis cod. pen. ed in contrasto sistematico con altre norme dell'ordinamento, a tale riguardo la difesa prende in considerazione il rapporto tra rapina propria ed impropria al fine di comprendere come l'una sia condotta diversa dall'altra, tanto è che costituiscono due fattispecie autonome e distinte.

Nel reato di rapina l'uso di violenza o minaccia, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, per assicurarsi il possesso della cosa sottratta, è punito dall'art.628 comma 2 cod. pen., fattispecie distinta rispetto a quella della rapina propria, in cui la violenza è indirizzata alla sottrazione della cosa a chi la detiene.

Nel caso del furto con strappo, la condotta punibile ha una struttura analoga a quella rapina, distinguendosi da questa poiché la violenza dell'agente è indirizzata alla cosa e non alla persona; in tale caso però l'ordinamento non contiene una previsione che punisca il furto con strappo, connotato da una violenza sulla cosa finalizzata non a sottrarre la cosa a chi la detiene, ma ad assicurarsi il possesso della cosa già sottratta.

Infine, la motivazione della Corte è illogica laddove sostiene che lo strappo operato dai pervenuti fosse "contestuale" alla sottrazione della merce e finalizzato all'impossessamento della stessa; se si può convenire che la resistenza al tentativo di recupero di parte della merce fosse finalizzato a conservarne il possesso, appare evidente che il trattenimento forzoso della merce esercitato da uno dei pervenuti non fosse affatto contestuale alla sottrazione della merce, in quanto la sottrazione è avvenuta alcuni minuti prima mediante una condotta distinta ed autonoma.

L'eventuale riqualificazione del fatto contestato da furto con strappo aggravato a furto aggravato consentirebbe di evitare l'impossibilità, sancita dall'art,624 bis comma 4 cod. pen., di effettuare un bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti di cui all'art.635 comma 1 n.5 e 7 cod. pen, il quale è stato escluso proprio sulla base di tale rilievo; sarebbe dunque possibile una rideterminazione della pena in senso più favorevole al ricorrente.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 624-bis cod. pen. con particolare riferimento alla errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1) dell'imputazione.

La Corte ha evidenziato come lo strappo fosse contestuale alla sottrazione della merce e fosse chiaramente finalizzato all'impossessamento della stessa.

Si ribadisce come l'azione perpetrata dagli imputati per impossessarsi dei beni fosse stata compiuta interamente all'interno dell'esercizio commerciale, senza che fosse necessario il ricorso ad alcuna forma di violenza sui beni che erano stati sottratti.

Le dichiarazioni rese dal vigilante Chaynyk nell'immediatezza del fatto non facevano alcun riferimento ad un furto con strappo; il suo intervento, volto a recuperare il possesso dei beni, si era verificato in un successivo momento, all'esterno dell'esercizio commerciale, mentre due degli imputati erano impegnati a collocare la merce asportata all'interno del veicolo di cui avevano la disponibilità ed il terzo era al posto di guida.

Il travisamento si verifica nel punto in cui, nel caso di specie, l'azione con cui gli imputati si erano impossessati dei beni si era già 'precedenza conclusa al momento dell'uscita degli stessi dall'esercizio commerciale senza che fosse stata esercitata alcuna forma di violenza, mentre la fattispecie di reato prevista e punita dall'art.624-bis cod. pen. pone la violenza sulle cose come dato caratterizzante dell'azione direttamente finalizzata allo spossessamento del bene.

Il fatto contestato agli imputati a! capo 1) avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi degli artt.624, 625 comma 1 nn. 5 e 7 cod. pen., così come correttamente ipotizzato dagli operanti che hanno proceduto all'arresto nel relativo verbale.

Quanto accaduto sul piazzale del supermercato costituirebbe un mero post factum non punibile, in quanto non coperto da alcuna norma di legge.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso contesta violazione di legge in relazione all'art.116 cod. pen. con particolare riferimento al mancato riconoscimento del cd concorso anomalo rispetto al capo 1) dell'imputazione.

La Corte, rinviando alla motivazione espressa nella pronuncia di primo grado, ha escluso il riconoscimento in favore dell'imputato dell'applicazione dell'art.116 cod. pen., ritenendo che il reato concretamente commesso non poteva dirsi diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti trattandosi in realtà del medesimo reato chiamato con un diverso nomen iuris (furto con strappo invece che furto semplice).

In realtà, l'imputato, anche secondo quanto riferito da tutti i presenti sul piazzale del supermercato, una volta avvicinatosi alla Panda si sedeva immediatamente ai posto di guida e nulla poteva immaginare di quanto stava accadendo mentre i coimputati caricavano i beni sul mezzo.

L'eventuale strappo operato da uno dei coimputati sullo scatolone del televisore si colloca quindi in un momento successivo alla consumazione del concordato reato di furto aggravato da parte degli imputati e non rientrava nel novero dei fatti prevedibili dall'imputato Santini che con il suo comportamento ha dimostrato di essere determinato ad allontanarsi il prima possibile.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art.62, comma n.4 e 6 cod. pen.

La Corte ha escluso l'applicabilità in favore dell'imputato della circostanza attenuante considerando il valore di tutta la merce di cui gli imputati si erano impossessati uscendo dal supermercato ed argomentando che detta circostanza trova applicazione soltanto quando il soggetto abbia agito per conseguire un lucro di particolare tenuità.

A parere della difesa, l'attenuante sarebbe da valutare non solo in considerazione del valore dei beni, bensì anche in riferimento al fatto che i suddetti beni, nel corso di un breve arco temporale, non solo sono tornati nella piena disponibilità dell'avente diritto, ma sono anche stati restituiti in perfette condizioni e subito ricollocati in vendita azzerando, o comunque riducendo, l'entità del danno patrimoniale che la persona offesa avrebbe subito.

La Corte ha precisato che la restituzione non sarebbe avvenuta spontaneamente; a tal riguardo, la Sent. n.46758/2021 Cass. Sez. [OSCURATO:PERSONA]. ha affermato che ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n.6 cod. pen. non è necessario che l'attività del reo sia spontanea, in quanto è sufficiente che si tratti di una attività volontaria.

La condotta posta in essere dall'imputato Santíni dopo la commissione del furto, volta a garantirsi la fuga volontariamente abbandonando la merce rubata sul piazzale del posteggio del supermercato, integra la volontaria restituzione almeno di parte della stessa e dunque può essere e deve essere valutata in favore dell'imputato Santini ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 comma 1 n.6 cod. pen. 4.4.

Con il quarto motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in relazione all'art.99, comma 4 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata in capo all'imputato.

La Corte ha richiamato la pronuncia di primo grado, non fornendo una adeguata motivazione in ordine alle articolate contestazioni mosse sul punto nell'atto di appello; la difesa sottolinea come la ridotta caratura criminale dell'imputato e la risalente datazione dei suoi precedenti penali avrebbero dovuto essere quantomeno valutati dalla Corte, così come richiesto nell'atto di appello, nell'ottica di una rivalutazione dell'effettiva sussistenza della contestata e ritenuta recidiva, tanto più che il Tribunale, mentre da un lato aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base dei precedenti dell'imputato (risalenti nel tempo ed oggettivamente non idonei a supportare quella valutazione di maggiore censurabilità della condotta e pericolosità dell'imputato richieste dalla legge e dalla giurisprudenza), dall'altro aveva poi considerato l'assenza, tra i suoi precedenti, di reati connotati da violenza contro la persona nonché il ridottissimo spessore criminale dell'imputato, alla base dell'ordinanza del 16.11.2023 con cui, all'esito del processo di primo grado, aveva provveduto alla sostituzione della misura custodiale all'epoca in corso con quella decisamente meno afflittiva dell'obbligo di prestazione alla P.G. (mentre i due coimputati, alla luce dei rispettivi precedenti penali, erano stati mandati agli arresti domiciliari).

5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi di ricorso.

5.1. Con il primo denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione del fatto in furto con strappo ed in particolare alla nozione di concorso di reato.

La Corte si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, affermando l'irrilevanza della circostanza che la condotta violenta posta in essere dagli imputati fosse avvenuta in un momento successivo all'asportazione dei beni dagli scaffali dell'esercizio commerciale, ritenendo che lo strappo anche se non contestuale sarebbe stato pur sempre finalizzato all'impossessamento della merce.

La difesa evidenzia che affinché possa sussistere la fattispecie di cui all'art.624-bis, la condotta debba essere caratterizzata da una forma di violenza, seppure esercitata sulle cose e non sulle persone, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Cass. Pen. Sez.

V sent. 4497/2016).

Nel caso di specie, non vi è tale requisito in quanto la violenza è stata esercitata in un momento successivo nei confronti dell'addetto alla vigilanza, il quale era intervenuto per cercare di recuperare la merce precedentemente asportata.Il reato dovrebbe dunque essere riconfigurato in furto semplice, dunque anche il trattamento sanzionatorio dovrebbe essere rideterminato.

5.2. Con il secondo motivo contesta erronea applicazione della legge penale in riferimento all'ipotesi di concorso di persone.

La Corte, confermando la pronuncia di primo grado, estendeva la fattispecie aggravata di cui all'art.624-bis a tutti gli imputati, nonostante fosse emerso con certezza come soltanto uno dei partecipanti avesse realizzato la condotta dell'impossessamento dei beni sottraendoli dagli scaffali dell'esercizio commerciale.

Per configurarsi concorso morale o materiale è necessaria la coscienza e volontà del fatto criminoso con la consapevolezza di concorrere nella realizzazione del reato; la fattispecie di cui all'art.110 cod. pen. richiede un contributo causale alla realizzazione del fatto tipico che può concretizzarsi nell'aver fatto sorgere l'altrui proposito criminoso e nell'averlo rafforzato, ovvero nell'aver agevolato l'azione illecita materialmente posta in essere da altri.

Non si possono ritenere condivisibili le argomentazioni della Corte per cui la condotta violenta di uno dei correi fosse prevista e considerata dagli altri quale conseguenza ulteriore della condotta concordata; proprio per le modalità in cui si realizzava il disegno criminoso e le circostanze in cui si svolgevano i fatti, sembra inverosimile la prevedibilità degli eventi da parte di tutti i correi.

5.3. Con il terzo deduce vizio di motivazione in ordine alla configurazione del reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen.

La Corte non ha preso in considerazione le censure proposte in appello secondo cui a condurre l'autovettura fosse il coimputato e che di conseguenza lo stesso avrebbe dovuto essere considerato l'unico responsabile del reato contestato.

La motivazione della Corte non contiene l'iter logico seguito dal giudice per il proprio convincimento, dunque si è in presenza di motivazione apparente per cui la sentenza deve considerarsi nulla (Cass. Ord. n.5927 del 7 feb 2023).

5.4. Con il quarto motivo contesta vizio di motivazione con riferimento sia alla contestazione di cui all'art.624-bis, sia nel punto riguardante l'ipotesi di ricettazione.

La Corte estende la fattispecie di cui all'art.624-bis a tutti gli imputati, affermando che la condotta violenta di uno dei correi fosse prevista e considerata dagli altri quale conseguenza ulteriore della condotta concordata.

Tale assunto è illogico in quanto proprio le modalità e le circostanze in cui si realizzava la condotta criminosa, potendo essere la stessa interrotta in qualsiasi momento dagli addetti alla sicurezza, difficilmente avrebbero consentito ai partecipanti di prevedere tutti gli sviluppi successivi al momento della sottrazione della merce degli scaffali.

La motivazione è carente con riferimento alla parte riguardante la contestazione della ricettazione, in particolare per quanto concerne la consapevolezza della provenienza illecita dell'auto su cui venivano ritrovati gli imputati.La Corte ha fondato il proprio convincimento sulla colpevolezza del Papa sulla base di un ragionamento presuntivo, privo di fondamento o di riscontri oggettivi, condizionato dai precedenti penali dello stesso e sulla circostanza che Santini e Quinci si fossero frequentati nei giorni immediatamente precedenti ai fatti.

6. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art., 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; i difensori degli imputati Papa e Santini hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'unico motivo articolato sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo di imputazione n. 1), ricondotto all'ipotesi delittuosa del furto con strappo prevista dall'art. 624- bis c.p., si osserva che esso è indeducibile nella presente sede di legittimità perché, attraverso i vizi denunciati — violazione di legge e vizio di motivazione - mira ad una diversa valutazione del fatto che è stato già oggetto di puntuale disamina da parte dei giudici di merito, disamina che ha condotto, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, ad una ricostruzione differente da quella offerta in ricorso, con la quale, in definitiva, le censure mostrano di non essersi adeguatamente confrontate.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte, Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, rv. n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.In tema di motivi di ricorso non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità e dalla sua contradditorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), quanto ad aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza , la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (cfr., da ultimo, Cassazione, Sez.2 , n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Cassazione, Sez. 6, n. 13809 del 17/3/20:15, 0, Rv. 262965).

Ciò posto va, per altro verso, rilevata la manifesta infondatezza dell'impostazione seguita ai fini della diversa qualificazione giuridica del fatto proposta dal ricorso.

Ed invero, va precisato che lo "strappo", che contraddistingue la fattispecie di furto prevista dall'art. 624-bis c.p., consiste in una condotta connotata da un qualche grado di violenza, esercitata sulla cosa e non sulla persona (visto che, altrimenti, concreterebbe il più grave delitto di rapina: fra le tante, Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262281), come diretto strumento dello spossessamento del bene (cfr. 2 Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, Rv. 268148); e nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto acclarato alla stregua delle emergenze in atti - oggetto di valutazione congrua non specificamente contestata ma unilateralmente modificata - che uno degli imputati ha afferrato lo scatolone contenente un televisore, strappandolo dalle mani dell'addetto alla sicurezza che stava cercando di tirarlo fuori dal cofano della autovettura da essi utilizzata.

Per tale ragione, appare pienamente condivisibile la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) compiuta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 624-bis c.p. osservando che lo strappo era contestuale alla sottrazione della merce e finalizzato all'impossessamento della stessa, non ancora intervenuto.

Lo strappo, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito è avvenuto in un momento in cui la refurtiva non era ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo ed entrata nell'autonoma ed effettiva disponibilità degli imputati.

Proprio alla realizzazione di tale risultato era, infatti, finalizzata l'azione violenta esercitata sulla cosa allo scopo di contrastare l'intervento difensivo "in continenti" da parte dell'addetto alla sicurezza; né d'altronde risulta contestato o ravvisato altro, se non tale condotta risoltasi nel momento cruciale dell'impossessamento. 2.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Quanto al primo motivo valgono le considerazioni già svolte al punto

1.1. del presente considerato con riferimento allo speculare motivo del ricorso proposto nell'interesse del Quinci.

2.2. Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. per il capo di imputazione n. 1), devono richiamarsi innanzitutto i principi di questa Corte in tema di limiti che connaturano il ricorso per cassazione riportati in premessa al punto

1.1. del presente considerato, risultando anche le censure sollevate col motivo in scrutinio dirette, nella sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del fatto ruotando esse direttamente intorno a determinate circostanze che risultano peraltro estrapolate dal ben più ampio contesto ricostruttivo tracciato dai giudici di merito; questi hanno in particolare tra l'altro evidenziato come nel caso di specie il reato commesso non sia affatto del tutto diverso da quello programmato, trattandosi unicamente di nomen iuris diverso a fronte di una fattispecie che è comunque quella di furto.

Esso è in ogni caso anche manifestamente infondato.

Infatti, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che tale evento non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479, relativa ad una rapina di cui l'imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ordinario ex art. 110 c,p. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone).

Deve quindi ritenersi del tutto corretto il riconoscimento della configurabilità del concorso ordinario, e non anomalo, nel caso di specie, in cui la condotta di strappo era certamente uno sviluppo dinamico pienamente prevedibile, e sicuramente rappresentato quanto meno sotto il profilo del dolo indiretto, nell'ambito del furto programmato. 2.3.Deve ritenersi manifestamente infondato anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.

Appare pienamente condivisibile, anzitutto, la valutazione compiuta nella sentenza di merito, che ha escluso la prima attenuante sulla base della considerazione che il valore della merce sottratta ammontava a quasi 2.000 euro e ha considerato irrilevante la circostanza che i beni siano poi tornati nella disponibilità dell'avente diritto.

Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato; ciò nondimeno assume tuttavia rilievo, ove il bene risulti poi ritornato nella disponibilità dell'avente diritto, la durata dell'impossessamento da parte dell'autore del reato.

Si è infatti condivisibilnnente affermato che agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare - e non alternativo - di quello del valore della cosa sottratta.

Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo.

Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nella indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato.

E nel caso di specie il mantenimento del bene per un lasso di tempo non trascurabile a fronte del valore dello stesso ha evidentemente inciso sulla decisione di non riconoscere l'attenuante in argomento.

Altrettanto corretta risulta l'esclusione della seconda attenuante, essendo evidente che tale circostanza (la quale esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale) non è ravvisabile nell'ipotesi di abbandono di parte della refurtiva allo scopo di darsi alla fuga, a causa del sopravvenuto intervento -- nel caso di specie — del sorvegliante, prima, e dei Carabinieri, poi (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 1789 del 07/07/1988 Rv. 180400 - 01 che ha affermato che per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione del danno, tanto nella Forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria.

La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione in tema di furto, allorché la cosa sottratta sia stata restituita per effetto dell'intervento della forza pubblica ed indipendentemente dalla volontà del colpevole, e cioè senza la sua partecipazione, a nulla rilevando che il medesimo abbia risarcito, successivamente, gli eventuali danni residui).

2.4. Infine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza anche del quarto motivo, dato che la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'applicabilità della recidiva appare del tutto congrua alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878), e ciò senza considerare che già la pronuncia di primo grado aveva indicato le ragioni che militano per la sussistenza della recidiva come correttamente fa rilevare la Corte di appello; questa, rimandando ai precedenti per furto e ricettazione risultanti a carico del Santini ha ritenuto che per la loro vicinanza temporale e perfetta omogeneità coi reati oggetto del presente procedimento, fossero idonei a fondare il giudizio di recidiva espresso, risultando in definitiva la qualificata relazione ravvisata tale da far ritenere gli ultimi delitti di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore; e ciò evidentemente con valutazione distinta rispetto a quella svolta in sede cautelare che portava, in ogni caso, appunto, e solo in una fase successiva alla sua applicazione, ad una sostituzione della misura applicata non già alla revoca. 3.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Quanto al primo motivo valgono le considerazioni già svolte al punto

1.1. del presente considerato con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di Quinci.

3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, in quanto dalla ricostruzione della sentenza impugnata ha emergono con chiarezza i requisiti oggettivi e soggettivi del concorso di persone nel reato; in proposito, possono richiamarsi le argomentazioni sviluppate nell'esame del secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Il terzo motivo è anch'esso aspecifico e manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata dà congruamente conto delle ragioni per le quali deve ritenersi configurato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il relativo concorso di tutti gli imputati, compreso il Papa.

D'altra parte, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che Non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018, Rv. 273998 —

01. Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto avevano fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, commessi durante la fuga a seguito dell'intervento della polizia giudiziaria; conf.

Sez. 6, Sentenza n. 25446 del 02/05/2013, Rv. 255474 - 01).

3.4. Infine, quanto al quarto motivo, esso è generico dal momento che a pag. 24 la sentenza impugnata ha adeguatamente già indicato gli elementi, anche in fatto, che depongono pienamente per la configurazione, anche sotto il profilo soggettivo, del reato di ricettazione in capo a tutti gli imputati, compreso il Papa.

Sicché il motivo oltre che generico è indeducibile anche perché teso a sollecitare una diversa valutazione di merito.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1988 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12.05.2023, la Corte di appello di Milano, ha confermato la pronuncia di primo grado del 14.11.2022 emessa dal Tribunale di Pavia — in sede di giudizio abbreviato - che aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalente alla contestata recidiva, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno, poiché riconosciuti responsabili dei reati pp. e pp. dagli art. 110, 624-bis, 625 comma 1, n.5 e 7 cod. pen. di cui al capo 1); pp. e pp dagli artt.110, 337 cod. pen. di cui al capo 2); pp. e pp. dagli artt.110, 648, comma 2 cod. pen. di cui al capo 3). 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le censure ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art.624-bis cod. pen. La nozione di strappo usata dalla Corte per ritenere sussistente il reato di cui all'art.624-bis cod. pen. è giuridicamente errata. Innanzitutto, il reato sarebbe stato provato sulla base delle dichiarazioni del teste Chaynyk (l'addetto alla sicurezza che aveva tentato di riprendere uno dei beni, già caricati sull'autovettura), dalle quali però non deriverebbe la configurabilità giuridica del furto con strappo, in quanto l'art.624-bis presuppone un'azione violenta sulla cosa che determini lo spossessamento della stessa a chi la detiene e non a chi sta cercando di recuperarla da chi se ne è già impossessato. In secondo luogo, la Corte ha presupposto una nozione di strappo contraria al dato testuale dell'articolo 624-bis cod. pen. ed in contrasto sistematico con altre norme dell'ordinamento, a tale riguardo la difesa prende in considerazione il rapporto tra rapina propria ed impropria al fine di comprendere come l'una sia condotta diversa dall'altra, tanto è che costituiscono due fattispecie autonome e distinte. Nel reato di rapina l'uso di violenza o minaccia, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, per assicurarsi il possesso della cosa sottratta, è punito dall'art.628 comma 2 cod. pen., fattispecie distinta rispetto a quella della rapina propria, in cui la violenza è indirizzata alla sottrazione della cosa a chi la detiene. Nel caso del furto con strappo, la condotta punibile ha una struttura analoga a quella rapina, distinguendosi da questa poiché la violenza dell'agente è indirizzata alla cosa e non alla persona; in tale caso però l'ordinamento non contiene una previsione che punisca il furto con strappo, connotato da una violenza sulla cosa finalizzata non a sottrarre la cosa a chi la detiene, ma ad assicurarsi il possesso della cosa già sottratta. Infine, la motivazione della Corte è illogica laddove sostiene che lo strappo operato dai pervenuti fosse "contestuale" alla sottrazione della merce e finalizzato all'impossessamento della stessa; se si può convenire che la resistenza al tentativo di recupero di parte della merce fosse finalizzato a conservarne il possesso, appare evidente che il trattenimento forzoso della merce esercitato da uno dei pervenuti non fosse affatto contestuale alla sottrazione della merce, in quanto la sottrazione è avvenuta alcuni minuti prima mediante una condotta distinta ed autonoma. L'eventuale riqualificazione del fatto contestato da furto con strappo aggravato a furto aggravato consentirebbe di evitare l'impossibilità, sancita dall'art,624 bis comma 4 cod. pen., di effettuare un bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti di cui all'art.635 comma 1 n.5 e 7 cod. pen, il quale è stato escluso proprio sulla base di tale rilievo; sarebbe dunque possibile una rideterminazione della pena in senso più favorevole al ricorrente. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 624-bis cod. pen. con particolare riferimento alla errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1) dell'imputazione. La Corte ha evidenziato come lo strappo fosse contestuale alla sottrazione della merce e fosse chiaramente finalizzato all'impossessamento della stessa. Si ribadisce come l'azione perpetrata dagli imputati per impossessarsi dei beni fosse stata compiuta interamente all'interno dell'esercizio commerciale, senza che fosse necessario il ricorso ad alcuna forma di violenza sui beni che erano stati sottratti. Le dichiarazioni rese dal vigilante Chaynyk nell'immediatezza del fatto non facevano alcun riferimento ad un furto con strappo; il suo intervento, volto a recuperare il possesso dei beni, si era verificato in un successivo momento, all'esterno dell'esercizio commerciale, mentre due degli imputati erano impegnati a collocare la merce asportata all'interno del veicolo di cui avevano la disponibilità ed il terzo era al posto di guida. Il travisamento si verifica nel punto in cui, nel caso di specie, l'azione con cui gli imputati si erano impossessati dei beni si era già 'precedenza conclusa al momento dell'uscita degli stessi dall'esercizio commerciale senza che fosse stata esercitata alcuna forma di violenza, mentre la fattispecie di reato prevista e punita dall'art.624-bis cod. pen. pone la violenza sulle cose come dato caratterizzante dell'azione direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. Il fatto contestato agli imputati a! capo 1) avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi degli artt.624, 625 comma 1 nn. 5 e 7 cod. pen., così come correttamente ipotizzato dagli operanti che hanno proceduto all'arresto nel relativo verbale. Quanto accaduto sul piazzale del supermercato costituirebbe un mero post factum non punibile, in quanto non coperto da alcuna norma di legge. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso contesta violazione di legge in relazione all'art.116 cod. pen. con particolare riferimento al mancato riconoscimento del cd concorso anomalo rispetto al capo 1) dell'imputazione. La Corte, rinviando alla motivazione espressa nella pronuncia di primo grado, ha escluso il riconoscimento in favore dell'imputato dell'applicazione dell'art.116 cod. pen., ritenendo che il reato concretamente commesso non poteva dirsi diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti trattandosi in realtà del medesimo reato chiamato con un diverso nomen iuris (furto con strappo invece che furto semplice). In realtà, l'imputato, anche secondo quanto riferito da tutti i presenti sul piazzale del supermercato, una volta avvicinatosi alla Panda si sedeva immediatamente ai posto di guida e nulla poteva immaginare di quanto stava accadendo mentre i coimputati caricavano i beni sul mezzo. L'eventuale strappo operato da uno dei coimputati sullo scatolone del televisore si colloca quindi in un momento successivo alla consumazione del concordato reato di furto aggravato da parte degli imputati e non rientrava nel novero dei fatti prevedibili dall'imputato Santini che con il suo comportamento ha dimostrato di essere determinato ad allontanarsi il prima possibile. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art.62, comma n.4 e 6 cod. pen. La Corte ha escluso l'applicabilità in favore dell'imputato della circostanza attenuante considerando il valore di tutta la merce di cui gli imputati si erano impossessati uscendo dal supermercato ed argomentando che detta circostanza trova applicazione soltanto quando il soggetto abbia agito per conseguire un lucro di particolare tenuità. A parere della difesa, l'attenuante sarebbe da valutare non solo in considerazione del valore dei beni, bensì anche in riferimento al fatto che i suddetti beni, nel corso di un breve arco temporale, non solo sono tornati nella piena disponibilità dell'avente diritto, ma sono anche stati restituiti in perfette condizioni e subito ricollocati in vendita azzerando, o comunque riducendo, l'entità del danno patrimoniale che la persona offesa avrebbe subito. La Corte ha precisato che la restituzione non sarebbe avvenuta spontaneamente; a tal riguardo, la Sent. n.46758/2021 Cass. Sez. [OSCURATO:PERSONA]. ha affermato che ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n.6 cod. pen. non è necessario che l'attività del reo sia spontanea, in quanto è sufficiente che si tratti di una attività volontaria. La condotta posta in essere dall'imputato Santíni dopo la commissione del furto, volta a garantirsi la fuga volontariamente abbandonando la merce rubata sul piazzale del posteggio del supermercato, integra la volontaria restituzione almeno di parte della stessa e dunque può essere e deve essere valutata in favore dell'imputato Santini ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 comma 1 n.6 cod. pen. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in relazione all'art.99, comma 4 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata in capo all'imputato. La Corte ha richiamato la pronuncia di primo grado, non fornendo una adeguata motivazione in ordine alle articolate contestazioni mosse sul punto nell'atto di appello; la difesa sottolinea come la ridotta caratura criminale dell'imputato e la risalente datazione dei suoi precedenti penali avrebbero dovuto essere quantomeno valutati dalla Corte, così come richiesto nell'atto di appello, nell'ottica di una rivalutazione dell'effettiva sussistenza della contestata e ritenuta recidiva, tanto più che il Tribunale, mentre da un lato aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base dei precedenti dell'imputato (risalenti nel tempo ed oggettivamente non idonei a supportare quella valutazione di maggiore censurabilità della condotta e pericolosità dell'imputato richieste dalla legge e dalla giurisprudenza), dall'altro aveva poi considerato l'assenza, tra i suoi precedenti, di reati connotati da violenza contro la persona nonché il ridottissimo spessore criminale dell'imputato, alla base dell'ordinanza del 16.11.2023 con cui, all'esito del processo di primo grado, aveva provveduto alla sostituzione della misura custodiale all'epoca in corso con quella decisamente meno afflittiva dell'obbligo di prestazione alla P.G. (mentre i due coimputati, alla luce dei rispettivi precedenti penali, erano stati mandati agli arresti domiciliari). 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi di ricorso. 5.1. Con il primo denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione del fatto in furto con strappo ed in particolare alla nozione di concorso di reato. La Corte si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, affermando l'irrilevanza della circostanza che la condotta violenta posta in essere dagli imputati fosse avvenuta in un momento successivo all'asportazione dei beni dagli scaffali dell'esercizio commerciale, ritenendo che lo strappo anche se non contestuale sarebbe stato pur sempre finalizzato all'impossessamento della merce. La difesa evidenzia che affinché possa sussistere la fattispecie di cui all'art.624-bis, la condotta debba essere caratterizzata da una forma di violenza, seppure esercitata sulle cose e non sulle persone, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Cass. Pen. Sez. V sent. 4497/2016). Nel caso di specie, non vi è tale requisito in quanto la violenza è stata esercitata in un momento successivo nei confronti dell'addetto alla vigilanza, il quale era intervenuto per cercare di recuperare la merce precedentemente asportata.Il reato dovrebbe dunque essere riconfigurato in furto semplice, dunque anche il trattamento sanzionatorio dovrebbe essere rideterminato. 5.2. Con il secondo motivo contesta erronea applicazione della legge penale in riferimento all'ipotesi di concorso di persone. La Corte, confermando la pronuncia di primo grado, estendeva la fattispecie aggravata di cui all'art.624-bis a tutti gli imputati, nonostante fosse emerso con certezza come soltanto uno dei partecipanti avesse realizzato la condotta dell'impossessamento dei beni sottraendoli dagli scaffali dell'esercizio commerciale. Per configurarsi concorso morale o materiale è necessaria la coscienza e volontà del fatto criminoso con la consapevolezza di concorrere nella realizzazione del reato; la fattispecie di cui all'art.110 cod. pen. richiede un contributo causale alla realizzazione del fatto tipico che può concretizzarsi nell'aver fatto sorgere l'altrui proposito criminoso e nell'averlo rafforzato, ovvero nell'aver agevolato l'azione illecita materialmente posta in essere da altri. Non si possono ritenere condivisibili le argomentazioni della Corte per cui la condotta violenta di uno dei correi fosse prevista e considerata dagli altri quale conseguenza ulteriore della condotta concordata; proprio per le modalità in cui si realizzava il disegno criminoso e le circostanze in cui si svolgevano i fatti, sembra inverosimile la prevedibilità degli eventi da parte di tutti i correi. 5.3. Con il terzo deduce vizio di motivazione in ordine alla configurazione del reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. La Corte non ha preso in considerazione le censure proposte in appello secondo cui a condurre l'autovettura fosse il coimputato e che di conseguenza lo stesso avrebbe dovuto essere considerato l'unico responsabile del reato contestato. La motivazione della Corte non contiene l'iter logico seguito dal giudice per il proprio convincimento, dunque si è in presenza di motivazione apparente per cui la sentenza deve considerarsi nulla (Cass. Ord. n.5927 del 7 feb 2023). 5.4. Con il quarto motivo contesta vizio di motivazione con riferimento sia alla contestazione di cui all'art.624-bis, sia nel punto riguardante l'ipotesi di ricettazione. La Corte estende la fattispecie di cui all'art.624-bis a tutti gli imputati, affermando che la condotta violenta di uno dei correi fosse prevista e considerata dagli altri quale conseguenza ulteriore della condotta concordata. Tale assunto è illogico in quanto proprio le modalità e le circostanze in cui si realizzava la condotta criminosa, potendo essere la stessa interrotta in qualsiasi momento dagli addetti alla sicurezza, difficilmente avrebbero consentito ai partecipanti di prevedere tutti gli sviluppi successivi al momento della sottrazione della merce degli scaffali. La motivazione è carente con riferimento alla parte riguardante la contestazione della ricettazione, in particolare per quanto concerne la consapevolezza della provenienza illecita dell'auto su cui venivano ritrovati gli imputati.La Corte ha fondato il proprio convincimento sulla colpevolezza del Papa sulla base di un ragionamento presuntivo, privo di fondamento o di riscontri oggettivi, condizionato dai precedenti penali dello stesso e sulla circostanza che Santini e Quinci si fossero frequentati nei giorni immediatamente precedenti ai fatti. 6. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art., 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; i difensori degli imputati Papa e Santini hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'unico motivo articolato sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo di imputazione n. 1), ricondotto all'ipotesi delittuosa del furto con strappo prevista dall'art. 624- bis c.p., si osserva che esso è indeducibile nella presente sede di legittimità perché, attraverso i vizi denunciati — violazione di legge e vizio di motivazione - mira ad una diversa valutazione del fatto che è stato già oggetto di puntuale disamina da parte dei giudici di merito, disamina che ha condotto, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, ad una ricostruzione differente da quella offerta in ricorso, con la quale, in definitiva, le censure mostrano di non essersi adeguatamente confrontate. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte, Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, rv. n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.In tema di motivi di ricorso non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità e dalla sua contradditorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), quanto ad aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza , la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (cfr., da ultimo, Cassazione, Sez.2 , n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Cassazione, Sez. 6, n. 13809 del 17/3/20:15, 0, Rv. 262965). Ciò posto va, per altro verso, rilevata la manifesta infondatezza dell'impostazione seguita ai fini della diversa qualificazione giuridica del fatto proposta dal ricorso. Ed invero, va precisato che lo "strappo", che contraddistingue la fattispecie di furto prevista dall'art. 624-bis c.p., consiste in una condotta connotata da un qualche grado di violenza, esercitata sulla cosa e non sulla persona (visto che, altrimenti, concreterebbe il più grave delitto di rapina: fra le tante, Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262281), come diretto strumento dello spossessamento del bene (cfr. 2 Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, Rv. 268148); e nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto acclarato alla stregua delle emergenze in atti - oggetto di valutazione congrua non specificamente contestata ma unilateralmente modificata - che uno degli imputati ha afferrato lo scatolone contenente un televisore, strappandolo dalle mani dell'addetto alla sicurezza che stava cercando di tirarlo fuori dal cofano della autovettura da essi utilizzata. Per tale ragione, appare pienamente condivisibile la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) compiuta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 624-bis c.p. osservando che lo strappo era contestuale alla sottrazione della merce e finalizzato all'impossessamento della stessa, non ancora intervenuto. Lo strappo, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito è avvenuto in un momento in cui la refurtiva non era ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo ed entrata nell'autonoma ed effettiva disponibilità degli imputati. Proprio alla realizzazione di tale risultato era, infatti, finalizzata l'azione violenta esercitata sulla cosa allo scopo di contrastare l'intervento difensivo "in continenti" da parte dell'addetto alla sicurezza; né d'altronde risulta contestato o ravvisato altro, se non tale condotta risoltasi nel momento cruciale dell'impossessamento. 2.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Quanto al primo motivo valgono le considerazioni già svolte al punto 1.1. del presente considerato con riferimento allo speculare motivo del ricorso proposto nell'interesse del Quinci. 2.2. Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. per il capo di imputazione n. 1), devono richiamarsi innanzitutto i principi di questa Corte in tema di limiti che connaturano il ricorso per cassazione riportati in premessa al punto 1.1. del presente considerato, risultando anche le censure sollevate col motivo in scrutinio dirette, nella sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del fatto ruotando esse direttamente intorno a determinate circostanze che risultano peraltro estrapolate dal ben più ampio contesto ricostruttivo tracciato dai giudici di merito; questi hanno in particolare tra l'altro evidenziato come nel caso di specie il reato commesso non sia affatto del tutto diverso da quello programmato, trattandosi unicamente di nomen iuris diverso a fronte di una fattispecie che è comunque quella di furto. Esso è in ogni caso anche manifestamente infondato. Infatti, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che tale evento non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479, relativa ad una rapina di cui l'imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ordinario ex art. 110 c,p. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone). Deve quindi ritenersi del tutto corretto il riconoscimento della configurabilità del concorso ordinario, e non anomalo, nel caso di specie, in cui la condotta di strappo era certamente uno sviluppo dinamico pienamente prevedibile, e sicuramente rappresentato quanto meno sotto il profilo del dolo indiretto, nell'ambito del furto programmato. 2.3.Deve ritenersi manifestamente infondato anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, c.p. Appare pienamente condivisibile, anzitutto, la valutazione compiuta nella sentenza di merito, che ha escluso la prima attenuante sulla base della considerazione che il valore della merce sottratta ammontava a quasi 2.000 euro e ha considerato irrilevante la circostanza che i beni siano poi tornati nella disponibilità dell'avente diritto. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato; ciò nondimeno assume tuttavia rilievo, ove il bene risulti poi ritornato nella disponibilità dell'avente diritto, la durata dell'impossessamento da parte dell'autore del reato. Si è infatti condivisibilnnente affermato che agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare - e non alternativo - di quello del valore della cosa sottratta. Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nella indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato. E nel caso di specie il mantenimento del bene per un lasso di tempo non trascurabile a fronte del valore dello stesso ha evidentemente inciso sulla decisione di non riconoscere l'attenuante in argomento. Altrettanto corretta risulta l'esclusione della seconda attenuante, essendo evidente che tale circostanza (la quale esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale) non è ravvisabile nell'ipotesi di abbandono di parte della refurtiva allo scopo di darsi alla fuga, a causa del sopravvenuto intervento -- nel caso di specie — del sorvegliante, prima, e dei Carabinieri, poi (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 1789 del 07/07/1988 Rv. 180400 - 01 che ha affermato che per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione del danno, tanto nella Forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione in tema di furto, allorché la cosa sottratta sia stata restituita per effetto dell'intervento della forza pubblica ed indipendentemente dalla volontà del colpevole, e cioè senza la sua partecipazione, a nulla rilevando che il medesimo abbia risarcito, successivamente, gli eventuali danni residui). 2.4. Infine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza anche del quarto motivo, dato che la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'applicabilità della recidiva appare del tutto congrua alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878), e ciò senza considerare che già la pronuncia di primo grado aveva indicato le ragioni che militano per la sussistenza della recidiva come correttamente fa rilevare la Corte di appello; questa, rimandando ai precedenti per furto e ricettazione risultanti a carico del Santini ha ritenuto che per la loro vicinanza temporale e perfetta omogeneità coi reati oggetto del presente procedimento, fossero idonei a fondare il giudizio di recidiva espresso, risultando in definitiva la qualificata relazione ravvisata tale da far ritenere gli ultimi delitti di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore; e ciò evidentemente con valutazione distinta rispetto a quella svolta in sede cautelare che portava, in ogni caso, appunto, e solo in una fase successiva alla sua applicazione, ad una sostituzione della misura applicata non già alla revoca. 3.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Quanto al primo motivo valgono le considerazioni già svolte al punto 1.1. del presente considerato con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di Quinci. 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, in quanto dalla ricostruzione della sentenza impugnata ha emergono con chiarezza i requisiti oggettivi e soggettivi del concorso di persone nel reato; in proposito, possono richiamarsi le argomentazioni sviluppate nell'esame del secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Il terzo motivo è anch'esso aspecifico e manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata dà congruamente conto delle ragioni per le quali deve ritenersi configurato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il relativo concorso di tutti gli imputati, compreso il Papa. D'altra parte, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che Non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018, Rv. 273998 — 01. Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto avevano fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, commessi durante la fuga a seguito dell'intervento della polizia giudiziaria; conf. Sez. 6, Sentenza n. 25446 del 02/05/2013, Rv. 255474 - 01). 3.4. Infine, quanto al quarto motivo, esso è generico dal momento che a pag. 24 la sentenza impugnata ha adeguatamente già indicato gli elementi, anche in fatto, che depongono pienamente per la configurazione, anche sotto il profilo soggettivo, del reato di ricettazione in capo a tutti gli imputati, compreso il Papa. Sicché il motivo oltre che generico è indeducibile anche perché teso a sollecitare una diversa valutazione di merito. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di