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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15501/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 16677 del 02/03/2021 della Corte di Cassazione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso delle revoca della sentenza Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio limitatamente al capo 13) dell'imputazione; Lette le conclusioni scritte della difesa, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, per quanto ancora rileva nel presente processo, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la statuizione di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 100 del 20 gennaio 2020, impugnata con ricorso per cassazione (anche) dal detto imputato.

Egli, con il motivo XVI, ha in particolare dedotto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. civ., l'omessa valutazione da parte del giudice di secondo grado del motivo XXII d'appello, sindacante la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 d'imputazione (avente ad oggetto il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2. [OSCURATO:PERSONA]. 3 della Corte di cassazione, con sentenza n. 16677 del 2 marzo 2021, ha (complessivamente) rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando inammissibile il motivo XVI di ricorso, per non aver l'imputato impugnato la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 di imputazione.

Il riferimento motivazionale è al paragrafo 33.16, di pag. 162, ove si legge: «Il sedicesimo motivo si palesa generico e manifestamente infondato.

Non è corretto quanto dedotto dal ricorrente secondo il quale la Corte di appello non avrebbe motivato in relazione al capo

13. Ed invero, la specifica doglianza non risulta dedotta con il motivo di appello 13 in relazione all'accordo intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati per la vendita di mezzo chilo di cocaina [...1».

3. Avverso la prefata sentenza di legittimità [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, ex art. 625-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 3.1.

Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 625-bis cod. proc. civ., si prospetta l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la sentenza di legittimità in termini di falsa percezione della realtà con riferimento ad un atto interno al giudizio.

In particolare, la Suprema Corte avrebbe dichiarato l'inammissibilità del motivo XVI di ricorso per cassazione essendo incorsa in un errore percettivo causato dalla svista consistente nel ritenere, con l'appello, non impugnata la sentenza di primo grado in ordine alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 d'imputazione, laddove, invece, la detta censura sarebbe stata proposta con il motivo XXII d'appello (a nulla rilevando, quindi, il motivo tredicesimo d'appello, a cui la sentenza di legittimità avrebbe fatto riferimento erroneo).

4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso straordinario oltre che del motivo XVI del ricorso originario per cassazione, con conseguente cassazione della sentenza di secondo grado e rinvio per nuova valutazione del XXII motivo d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Meritano accoglimento tanto il ricorso straordinario quanto l'originario ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 13 d'imputazione.

2. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (come di recente ribadito da Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione) consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto bensì un errore di giudizio.

Nella stessa linea, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione; Sez.

U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).

Secondo tale linea, anche in epoca recente, il consesso di legittimità, nella più autorevole composizione, ha avuto cura di rimarcare, sempre in tema di ricorso straordinario, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; nel medesimo solco interpretativo Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione;).

Del tutto coerente con questa impostazione è altresì la considerazione per cui il ricorso straordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).

Il preteso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione è difatti irrilevante, ai fini del ricorso straordinario in esame, se derivante da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981- 01).

Conseguente all'impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione, e Sez. 1, n. 52985 del 16/05/2017, Novebaci, in motivazione) si profila l'approdo secondo cui l'errore materiale e l'errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

Ne consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e vanno ritenuti, quindi, inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953-01; sul punto si veda anche Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282-01).

3. Applicando al caso in esame i principi di diritto testé enunciati, emerge l'errore di fatto nel quale, come prospettato dal ricorrente, è incorsa la sentenza oggetto di ricorso straordinario in termini di falsa percezione della realtà con riferimento ad un atto interno al giudizio, il motivo XVI di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al motivo XXII d'appello dallo stesso esperito ed avente ad oggetto la condanna per il capo 13 d'imputazione.

La statuizione in esame ha difatti dichiarato l'inammissibilità del motivo XVI di ricorso per cassazione essendo incorsa in un errore percettivo causato dalla svista consistente nel ritenere (nel paragrafo 33.16, pag. 162), con l'appello, non impugnata la sentenza di primo grado in ordine alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 d'imputazione.

Per converso, la detta censura è stata proposta con il motivo XXII d'appello (come emerge dalle pag. 96-98 dell'impugnazione) a nulla rilevando, invece, il motivo tredicesimo d'appello, a cui ha fatto riferimento la sentenza di legittimità, avente altro oggetto ed in particolare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (pag. 59 e ss. dell'atto d'appello).3.1.

Da quanto innanzi consegue la revoca della sentenza n. 16677 emessa dalla Sezione terza penale dela Suprema Corte il 2 marzo 2021 (depositata il 3 maggio 2021), in relazionet: solo capo 13 d'imputazione ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

4. Dalla revoca della sentenza, nei termini di cui innanzi, discende l'obbligo di procedere al giudizio rescissorio, con riferimento al solo citato capo 13 d'imputazione e limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (motivo XVI dell'originario ricorso per cassazione proposto dal detto imputato).

4.1. Sul punto (come recentemente ribadito da Sez. 3, n. 15307, del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754-01) è stato affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.

Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione.

Essa difatti può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice correzione di quella precedente ma la sostituisce in toto (in tal senso anche: Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282-01; Sez.

U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Giori, Rv. 263444-01; Sez. 3, n. 29285 del 18/03/2015, Grasso, Rv. 264423- 01).

Altro orientamento di legittimità ha sostenuto, invece, che il giudizio debba scindersi, nel senso che la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (Sez, 5, n. 685 del 21/10/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 261550-01; Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002, dep. 2003, Laurendi, Rv. 225247-01).

4.1.1. Ritiene il Collegio di aderire al primo degli orientamenti richiamati, ovvero a quello che consente l'immediata pronuncia.

La contestualità della fase rescissoria rispetto a quella rescindente si argomenta dal dato letterale costituito dal comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc.pen., in forza del quale la Corte, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

Tale interpretazione è altresì in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (di cui all'art. 111 Cost.), tenuto conto che dalla celebrazione di una nuova udienza per la trattazione del giudizio rescissorio deriverebbe una inutile dilazione che non gioverebbe alle parti del processo, essendo il contraddittorio comunque garantito dal procedimento in camera di consiglio.

4.1.2. Nella specie, pertanto, è possibile decidere immediatamente sulla scorta del ricorso per cassazione originariamente proposto, il cui motivo XVI è integralmente riportato in seno al ricorso straordinario, e della sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Ancona.

4.2. Con il XVI motivo di ricorso (originario), in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. civ., di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen., si sindaca la sentenza d'appello per non aver pronunciato in merito alle censure mosse alla sentenza di primo grado in ordine alla condanna per il capo 13 d'imputazione (di cui al XXII motivo d'appello), avendo ritenuto la Corte territoriale non sindacato da [OSCURATO:PERSONA] il detto punto della sentenza.

4.3. Il motivo è fondato in quanto la Corte territoriale (a pag. 150) ha esplicitamente ritenuto non impugnata da parte di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado in relazione alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13) d'imputazione, laddove il detto capo è stato invece fatto oggetto di specifico motivo d'appello (motivo XXII, pag. 96 e ss. dell'atto d'appello).

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., devono essere revocata la sentenza n. 16677 della terza Sezione penale della Corte di cassazione del 2 marzo 2021 (depositata il 3 maggio 2021), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente al capo 13 d'imputazione, ed annullata la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 100 del 20 gennaio 2020, limitatamente al detto capo 13 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 16677 della terza Sezione penale della Corte di cassazione del 2 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 13 dell'imputazione ed annulla la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 100 del 20 gennaio 2020 limitatamente a detto capo ed alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Così/ eciso in Roma il 22 marzo 2022 'ere Il P‘i ente Ant (France co aria Ciampi 7_ , (---) (i.,,--) c4..,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 16677 del 02/03/2021 della Corte di Cassazione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso delle revoca della sentenza Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio limitatamente al capo 13) dell'imputazione; Lette le conclusioni scritte della difesa, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, per quanto ancora rileva nel presente processo, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la statuizione di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 100 del 20 gennaio 2020, impugnata con ricorso per cassazione (anche) dal detto imputato. Egli, con il motivo XVI, ha in particolare dedotto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. civ., l'omessa valutazione da parte del giudice di secondo grado del motivo XXII d'appello, sindacante la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 d'imputazione (avente ad oggetto il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 2. [OSCURATO:PERSONA]. 3 della Corte di cassazione, con sentenza n. 16677 del 2 marzo 2021, ha (complessivamente) rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando inammissibile il motivo XVI di ricorso, per non aver l'imputato impugnato la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 di imputazione. Il riferimento motivazionale è al paragrafo 33.16, di pag. 162, ove si legge: «Il sedicesimo motivo si palesa generico e manifestamente infondato. Non è corretto quanto dedotto dal ricorrente secondo il quale la Corte di appello non avrebbe motivato in relazione al capo 13. Ed invero, la specifica doglianza non risulta dedotta con il motivo di appello 13 in relazione all'accordo intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati per la vendita di mezzo chilo di cocaina [...1». 3. Avverso la prefata sentenza di legittimità [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, ex art. 625-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 3.1. Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 625-bis cod. proc. civ., si prospetta l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la sentenza di legittimità in termini di falsa percezione della realtà con riferimento ad un atto interno al giudizio. In particolare, la Suprema Corte avrebbe dichiarato l'inammissibilità del motivo XVI di ricorso per cassazione essendo incorsa in un errore percettivo causato dalla svista consistente nel ritenere, con l'appello, non impugnata la sentenza di primo grado in ordine alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 d'imputazione, laddove, invece, la detta censura sarebbe stata proposta con il motivo XXII d'appello (a nulla rilevando, quindi, il motivo tredicesimo d'appello, a cui la sentenza di legittimità avrebbe fatto riferimento erroneo). 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso straordinario oltre che del motivo XVI del ricorso originario per cassazione, con conseguente cassazione della sentenza di secondo grado e rinvio per nuova valutazione del XXII motivo d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Meritano accoglimento tanto il ricorso straordinario quanto l'originario ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 13 d'imputazione. 2. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (come di recente ribadito da Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione) consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto bensì un errore di giudizio. Nella stessa linea, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). Secondo tale linea, anche in epoca recente, il consesso di legittimità, nella più autorevole composizione, ha avuto cura di rimarcare, sempre in tema di ricorso straordinario, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; nel medesimo solco interpretativo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione;). Del tutto coerente con questa impostazione è altresì la considerazione per cui il ricorso straordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). Il preteso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione è difatti irrilevante, ai fini del ricorso straordinario in esame, se derivante da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981- 01). Conseguente all'impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione, e Sez. 1, n. 52985 del 16/05/2017, Novebaci, in motivazione) si profila l'approdo secondo cui l'errore materiale e l'errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e vanno ritenuti, quindi, inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953-01; sul punto si veda anche Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282-01). 3. Applicando al caso in esame i principi di diritto testé enunciati, emerge l'errore di fatto nel quale, come prospettato dal ricorrente, è incorsa la sentenza oggetto di ricorso straordinario in termini di falsa percezione della realtà con riferimento ad un atto interno al giudizio, il motivo XVI di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al motivo XXII d'appello dallo stesso esperito ed avente ad oggetto la condanna per il capo 13 d'imputazione. La statuizione in esame ha difatti dichiarato l'inammissibilità del motivo XVI di ricorso per cassazione essendo incorsa in un errore percettivo causato dalla svista consistente nel ritenere (nel paragrafo 33.16, pag. 162), con l'appello, non impugnata la sentenza di primo grado in ordine alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13 d'imputazione. Per converso, la detta censura è stata proposta con il motivo XXII d'appello (come emerge dalle pag. 96-98 dell'impugnazione) a nulla rilevando, invece, il motivo tredicesimo d'appello, a cui ha fatto riferimento la sentenza di legittimità, avente altro oggetto ed in particolare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (pag. 59 e ss. dell'atto d'appello).3.1. Da quanto innanzi consegue la revoca della sentenza n. 16677 emessa dalla Sezione terza penale dela Suprema Corte il 2 marzo 2021 (depositata il 3 maggio 2021), in relazionet: solo capo 13 d'imputazione ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Dalla revoca della sentenza, nei termini di cui innanzi, discende l'obbligo di procedere al giudizio rescissorio, con riferimento al solo citato capo 13 d'imputazione e limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (motivo XVI dell'originario ricorso per cassazione proposto dal detto imputato). 4.1. Sul punto (come recentemente ribadito da Sez. 3, n. 15307, del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754-01) è stato affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione. Essa difatti può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice correzione di quella precedente ma la sostituisce in toto (in tal senso anche: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282-01; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Giori, Rv. 263444-01; Sez. 3, n. 29285 del 18/03/2015, Grasso, Rv. 264423- 01). Altro orientamento di legittimità ha sostenuto, invece, che il giudizio debba scindersi, nel senso che la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (Sez, 5, n. 685 del 21/10/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 261550-01; Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002, dep. 2003, Laurendi, Rv. 225247-01). 4.1.1. Ritiene il Collegio di aderire al primo degli orientamenti richiamati, ovvero a quello che consente l'immediata pronuncia. La contestualità della fase rescissoria rispetto a quella rescindente si argomenta dal dato letterale costituito dal comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc.pen., in forza del quale la Corte, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore. Tale interpretazione è altresì in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (di cui all'art. 111 Cost.), tenuto conto che dalla celebrazione di una nuova udienza per la trattazione del giudizio rescissorio deriverebbe una inutile dilazione che non gioverebbe alle parti del processo, essendo il contraddittorio comunque garantito dal procedimento in camera di consiglio. 4.1.2. Nella specie, pertanto, è possibile decidere immediatamente sulla scorta del ricorso per cassazione originariamente proposto, il cui motivo XVI è integralmente riportato in seno al ricorso straordinario, e della sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Ancona. 4.2. Con il XVI motivo di ricorso (originario), in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. civ., di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen., si sindaca la sentenza d'appello per non aver pronunciato in merito alle censure mosse alla sentenza di primo grado in ordine alla condanna per il capo 13 d'imputazione (di cui al XXII motivo d'appello), avendo ritenuto la Corte territoriale non sindacato da [OSCURATO:PERSONA] il detto punto della sentenza. 4.3. Il motivo è fondato in quanto la Corte territoriale (a pag. 150) ha esplicitamente ritenuto non impugnata da parte di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado in relazione alla condanna per la fattispecie di cui al capo 13) d'imputazione, laddove il detto capo è stato invece fatto oggetto di specifico motivo d'appello (motivo XXII, pag. 96 e ss. dell'atto d'appello). 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., devono essere revocata la sentenza n. 16677 della terza Sezione penale della Corte di cassazione del 2 marzo 2021 (depositata il 3 maggio 2021), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente al capo 13 d'imputazione, ed annullata la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 100 del 20 gennaio 2020, limitatamente al detto capo 13 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 16677 della terza Sezione penale della Corte di cassazione del 2 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 13 dell'imputazione ed annulla la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 100 del 20 gennaio 2020 limitatamente a detto capo ed alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Così/ eciso in Roma il 22 marzo 2022 'ere Il P‘i ente Ant (France co aria Ciampi 7_ , (---) (i.,,--) c4..,
Sentenza Cassazione n. 15501/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris