CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata limitatamente al proc. n. 655/2021, con trasmissione degli atti alla competente Corte di appello per nuovo giudizio, previa eliminazione di mesi due di reclusione, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. La difesa, avv. L. I. Aloè, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze del 21 gennaio, 9 febbraio e 19 aprile 2021 emesse da Tribunale di Pescara, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le descritte sentenze e rideterminando la pena complessivamente irrogata, in quella di anni uno e mesi sei di reclusione, con conferma nel resto degli impugnati provvedimenti. 1.1. Le tre sentenze hanno riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, in relazione ai reati di cui agli artt. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, commessi in data 9 ottobre 2017 (quella resa in data 21 gennaio 2021, proc. n. 979/2021), nelle date del 31 luglio, 9 ottobre, 7 novembre e 21 novembre 2018 (fatti giudicati con la sentenza di primo grado resa in data 9 febbraio 2021, proc. n. 655/2021), nonché in data 29 luglio 2019 (giudicato con la sentenza resa in data 19 aprile 2021, proc. n. 1000/2021), tutti in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Penne, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in data 25 settembre 2017. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, avv. L. I. Aloè, denunciando quattro vizi, di seguito riassunti nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza ex art. 601 cod. proc. pen., tenuta dinanzi alla Corte di appello, con nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Si rileva che la Corte territoriale non ha notificato il decreto di fissazione per l'udienza di secondo grado al difensore di fiducia domiciliatario ma a quello nominato di ufficio in udienza, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sede di celebrazione del giudizio di opposizione a decreto penale di primo grado, con riferimento al proc. n. 655/2021, al qualedperaltro, erano stati riuniti gli altri due procedimenti definiti con la sentenza della Corte di appello oggetto di ricorso. Si tratta di difensore che aveva redatto l'impugnazione il quale, però, secondo il ricorrente non aveva comunicato al difensore di fiducia domiciliatario l'esito dell'udienza di conclusione del giudizio di primo grado celebrata in sua assenza. Si richiamano precedenti di legittimità nel senso che la denunciata patologia integra nullità assoluta ed insanabile, con particolare riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché si eccepisce il carattere assoluto della dedotta nullità, sottolineando che l'omesso avviso riguarda soggetto la cui presenza è obbligatoria trattandosi di difensore di fiducia, peraltro domiciliatario. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per indeterminatezza del capo di imputazione in relazione alla mancata descrizione della condotta ascritta all'imputato. La sola qualità di sorvegliato speciale non è, in sé, sufficiente a generare la responsabilità penale che necessita, invece, di una condotta in violazione degli obblighi imposti. Né il mero rinvenimento del [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Pescara sarebbe elemento sufficiente a considerare integrato il reato contestato posto che non è specificato, nell'imputazione, che, l'ultima volta, [OSCURATO:PERSONA] era stato rinvenuto in Penne ove aveva l'obbligo di soggiornare, luogo da cui si sarebbe allontanato senza autorizzazione. La mancata indicazione del comune ove il sorvegliato speciale ha l'obbligo di soggiornare, per la difesa, renderebbe il capo di imputazione a suo carico generico. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova in ordine al capo A) relativo alla condotta di cui alla sentenza resa il 19 aprile 2021. Si evidenzia che sarebbe stata utilizzata, a carico di [OSCURATO:PERSONA], una prova inesistente, posto che il ricorrente era autorizzato a recarsi, tutti i giorni, a Pescara, in una determinata fascia oraria (dalle otto alle tredici), per raggiungere il S.E.R.D., senza la specifica indicazione del periodo temporale nel quale [OSCURATO:PERSONA] poteva essere legittimamente assente dal comune di Penne. Tanto, a fronte di un verbale di sottoposizione alla misura che impone al sorvegliato speciale l'obbligo di permanenza notturna al domicilio, a partire dalle ore 21 in poi, mentre nulla sarebbe ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] circa la sua presenza in Pescara all'ora dell'espletato controllo. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata a ribadire quanto espresso dal giudice di primo grado e la motivazione, rispetto alle argomentazioni difensive devolute con il gravame, sarebbe superficiale e debole. Si sottolinea che, con l'atto di appello, si era evidenziato che il provvedimento di sottoposizione alla misura non indica il comune nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare la propria dimora facendola conoscere all'Autorità di polizia preposta al controllo; né nel capo di imputazione viene richiamato l'atto nel quale detto comune (Penne) sarebbe stato indicato dal ricorrente come quello in cui era stata fissata la propria dimora, evidentemente dovendosi ricavare che si sia trattato di misura della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al proc. n. 655/21, con elisione della relativa pena irrogata in aumento e declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso. La difesa, avv. L. I. Aloè, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del giono 8 febbraio 2022, richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciato l'annullamento dell'impugnato provvedimento, limitatamente ai reati giudicati nel processo n. 655/2021, con elisione della relativa pena di mesi due di reclusione e rinvio alla Corte di appello competente, per nuovo giudizio su tali capi e sul relativo trattamento sanzionatorio, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo è fondato. 2.1.L'esame degli atti, doveroso in relazione alla qualità dell'eccezione formulata (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità ove la censura si inscriva nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U., n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte), ha evidenziato che nel procedimento n. 655/2021 vi è stata regolare nomina quale difensore di fiducia dell'imputato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato anche come domiciliatario, in data 23 settembre 2019. La notifica per l'udienza dinanzi al Tribunale, in quel procedimento, è stata fatta al difensore di fiducia il quale risulta presente anche all'udienza del 16 novembre 2020, mentre il medesimo difensore è indicato come assente in quella successiva, del 9 febbraio 2021, in cui vi è la pronuncia della sentenza, ove risulta sostituito, ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen. dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], cioè dal medesimo difensore che propone atto di appello in data 23 febbraio 2021. A fronte di tale excursus, risulta che il decreto di fissazione del giudizio di appello viene notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e anche al [OSCURATO:PERSONA] detenuto in carcere e che il citato difensore è anche quello che conclude in grado di appello, con richieste scritte, trattandosi di rito cartolare cd. emergenziale. Le conclusioni scritte da parte del difensore di fiducia dell'imputato, invece, sono rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] soltanto per gli altri due procedimenti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], senza che in queste sia formulata alcuna eccezione, risultando per ciascuno degli altri procedimenti pendenti a carico del ricorrente, una diversa richiesta scritta a cui, successivamente, fa seguito il provvedimento di riunione della Corte territoriale, unitamente alla decisione di tutti i procedimenti così riuniti. [OSCURATO:PERSONA], dunque, rileva, come eccepito dal difensore di fiducia, l'omessa notifica che, ovviamente, attiene soltanto a uno dei tre procedimenti riuniti, quello n. 655/2021, cioè quello al quale vengono riuniti gli altri due, decisi con l'unica sentenza oggetto di ricorso per cassazione. In tale caso, si tratta di nullità del procedimento di appello per omessa notifica del decreto di fissazione al difensore di fiducia originariamente nominato, che resta tale stante l'assenza in atti di specifica revoca del mandato e che, dunque, non può essere considerata sanata dalla presenza di quello nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (sia pure in forma cartolare, trattandosi di rito cd. emergenziale) in quanto sì tratta di nullità assoluta e non sanabile dalla presenza del difensore di ufficio o di quello immediatamente reperibile. Invero, questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore e che in udienza sia stato presente un sostituto, poiché viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della CEDU (cfr. Sez. U, 26/03/2015, n. 24630, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). In tal senso si è espressa anche, Sez. 2, n. 3874 del 09/10/2019, dep. 2020, Barnabbò, Rv. 278369 in tema di appello ex art. 310 cod. proc. pen. ove si è affermato che l'omessa notifica al difensore - nella specie, di fiducia - dell'avviso per l'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello ex art.310 cod. proc. pen., integrando una lesione del diritto di difesa, comporta la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (conf. Sez. 1, n.212 del 12/01/1995, Rv. 200487). Il carattere assoluto del vizio rilevato non consente di applicare il regime di deducibilità previsto dall'art. 182 cod. proc. pen., essendo questo riservato alle nullità relative e a regime intermedio, collegato all'acquiescenza difensiva e alla conseguente decadenza della parte dal diritto di far valere l'invalidità, come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, risultando travolta, per effetto della riscontrata carenza di notifica, la corretta instaurazione del contraddittorio nel proc. n. 655/2021, risultando in tale decisione assorbito ogni altro motivo dedotto con specifico riferimento ai reati giudicati nel citato processo. 2.2.Gli altri motivi di ricorso sono reiterativi di quelli di appello cui la Corte territoriale ha dato risposta con ragionamento immune da illogicità manifesta e non viziato, quanto alla dedotta violazione di legge (vedi pag. 4 e 5 della sentenza di secondo grado). Il capo di imputazione di ciascuno dei due procedimenti che residuano, escluso quello recante n. 655/2021 oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio, come rilevato dalla Corte d'appello, non presenta caratteri di indeterminatezza quanto alla condotta ascritta all'imputato. Risulta chiaramente evincibile, perché sufficientemente determinato, come, del resto, le ampie ed articolate difese svolte nei diversi gradi di giudizio dimostrano, il provvedimento con il quale è stata imposta la misura, gli obblighi a carico dell'imputato e l'indicazione del luogo (quello di dimora, dunque ben noto) dal quale era inibito al [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, oltre a quello ove, invece, il predetto era stato trovato, i limitati ambiti temporali entro i quali il [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a recarsi al SERD di Pescara. 2.3. Il vizio di travisamento della prova, in ordine al capo A) relativo alla condotta di cui alla sentenza resa il 19 aprile 2021, non è consentito in sede di legittimità. Nel caso di cd. doppia conforme, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) si osserva che il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito. La sentenza di primo grado, peraltro, spiega con ragionamento non manifestamente illogico, che al [OSCURATO:PERSONA] era stato concesso di recarsi a Pescara soltanto per trattenersi presso il SERD, dalle 8 alle 13 di ciascun giorno feriale, mentre il controllo svolto ne aveva rilevato la presenza in quel comune dell'imputato, alle ore 14,15, quindi ben oltre l'orario consentito, senza alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria quanto ad eventuali difficoltà o imprevisti (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Tanto, a fronte di un verbale di sottoposizione alla misura che impone al sorvegliato speciale che, secondo i giudici di merito, imponeva al sorvegliato speciale di non lasciare il comune di dimora (Penne) se non per recarsi al SERD. 2.4. Il quarto motivo è generico perché si limita a riscontrare un vizio di motivazione per avere la Corte territoriale operato rinvio per relationem a quella svolta dal primo giudice, senza però indicare sotto quale profilo i motivi devoluti con il gravame erano stati trascurati e avrebbero condotto a diverso, più favorevole, esito per [OSCURATO:PERSONA]. Del resto si riprende il tema della indeterminatezza del capo di imputazione quanto all'omessa indicazione del comune dal quale il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe dovuto allontanare, quando questo risulta specificamente indicato come quello di dimora del sorvegliato speciale, risultando la censura manifestamente infondata. 3. Segue l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti di cui al dispositivo, limitatamente ai reati oggetto del procedimento n. 655/2021, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e al relativo trattamento sanzionatorio, alla Corte di appello di Perugia. Ne deriva l'elisione della pena di mesi due di rou#D-fgrfamt. reclusione irrogata dalla Corte territoriale, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. Nel resto i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati oggetto del processo n. 655/2021 Reg. appello L'Aquila, nonché alla pena per essi irrogata di mesi due di reclusione che elimina, con rin