CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31448-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2182/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31448 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], compropiertaria di un immobile ad uso abitativo in Napoli per acquisto fattone da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentava, a seguiti/o di lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione di spazi, richiesta di accatastamento con Docfa in data 27.10.2106 proponendo la categoria A/1. L'amministrazione con atto NA0478499/2017 comunicava l'accatastamento in A/1. Nel frattempo, con sentenza 14.9.2016, poi passata in giudicato, si era concluso in senso favorevole alla Basile il giudizio da questa promosso per l'annullamento dell'avviso di accatastamento in A/1 con rendita di €331,15, in rettifica di Docfa presentata nel 2014 con proposta per la categoria A/2 e rendita di €1530,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il predetto avviso NA0478499/2017 deducendo che l'immobile avrebbe dovuto essere accatastato in A/2 con minore rendita come da proposta della Basile essendo stato accertato con sentenza definitiva che questa proposta era corretta; 3. l'impugnazione veniva accolta dalla adita Ctp di Napoli; 4. con la sentenza in epigrafe la CTR della Campania accoglieva l'appello dell'ufficio affermando che "l'eccezione di giudicato formulata dalla contrbuehte non ha pregio in quanto" il giudicato favorevore alla Basile si riferiva ad una situazione di fatto risalente al 2014 mentre "successivamente sono intervenuti i lavori di ristruttuazione, una diversa ripartitzione dei vani all'interno" in relazione ai quali era stata presenta dalla contribuente la nuova Docfa in data 27.10.2016, recepita dall'avviso NA0478499/2017; 4. la contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR; 5. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 6. la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentato che la CTR avrebbe violato O falsamente applicato l'art 2909 c.c. sostenendo che la pronuncia di annullamento dell'avviso di accertamento con il quale l'immobile era stato classificato in A/1 "pervenne in un momento successivo alla presentazione del Docfa" ed era "quindi erronea oltre che illogica la conclusione" della CTR "secondo cui il giudicato del 23.11.2016, risulterebbe superato dal Docfa del 27.10.2016". La ricorrente deduce che i lavori di ristrutturazione dell'anno 2016 "non erano idonei a modificare la classificazione dell'immobile" rispetto a quella appropriata per il 2014; 2. il motivo è infondato. Al di là della preclusione in questa sede di legittimità di deduzioni in fatto quali quelle svolte con la appena ricordata deduzione, deve rilevarsi che la CTR ha fatto corretta e puntuale applicazione dell'insegnamento di questa Corte, sez. 5, sentenza n.29584 del 29/12/2011 secondo cui "In tema di accertamento catastale, il giudicato formatosi sul valore di un immobile impedisce il riesame o la deduzione di questioni preesistenti al provvedimento di rendita impugnato ma non preclude, invece, l'allegazione o la cognizione di elementi sopravvenuti al provvedimento medesimo, con la conseguenza che se interviene una nuova perizia di stima dell'UTE sarà onere di chi ha interesse a far valere l'efficacia preclusiva del giudicato dimostrare che i fatti oggetto della perizia medesima in realtà preesistevano alla decisione divenuta irrevocabile". La contribuente prospetta la tesi per cui gli effetti temporali del giudicato sulla situazione accertata con la sentenza favorevole alla dante causa andrebbero riferiti alla data della pubblicazione della sentenza (23.11.2016). La tesi è insostenibile per ragioni logiche. Premesso che per regola generale il giudicato copre il dedotto e il deducibile ossia i fatti dedotti in giudizio e i fatti che avrebbero potuto essere dedotti in giudizio in rapporto alle barriere preclusive dettate dalle regole del processo, e che nella specie la sentenza favorevole alla Basile ha avuto ad oggetto la situazione dell'immobile al 2014, tesi suddetta si traduce in ciò che non dovrebbe tenersi in conto della sopravvenuto mutamento di quella situazione (per effetto, in particolare, dei lavori di modifica degli spazi dell'immobile); 3. il secondo motivo di ricorso è rubricato "violazione o falsa applicazione dell'art.20 r.d.l. 13 aprile 1939, n.652 come modificato dal d.lgs. 8 aprile 1948, in relazione al d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e dei principi di diritto sul valore dichiarativo di mera scienza del Docfa". La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe (erroneamente) attribuito al Docfa presentato il 27.10.2016, "valore vincolante per il solo contribuente" laddove invece si trattava di documento con cui essa ricorrente aveva avvisato il catasto della diversa organizzazione interna degli spazi dell'appartamento" cosicché "l'Agenzia delle Entrate doveva tenere conto della sentenza n.10502/16 e procedere con effetto retroattivo all'accatastamento dell'immobile in questione nella categoria A/2 classe 2 perché la diversa distribuzione degli spazi interni come da docfa del 27.10.2016 mai avrebbe determinato il diverso classamento dell'immobile che ab origine doveva essere di categoria A/2 classe 2"; 4. il motivo è inammissibile. Non vi è una effettiva censura correlabile ad una affermazione della CTR. Il motivo si riduce ad affermazioni fattuali e rivolte all'amministrazione: la modifica delle spazi interni, posta a base del Docfa 27.10.2016 con cui era stata indicata la categoria A/1, non aveva aveva avuto alcuna incidenza sulla corretto accatastamento e quest'ultimo -era poi emerso dalla sentenza n.10502/16- era dato dalla categoria A/2 classe 2; l'amministrazione "doveva tenerne conto". 5. in conclusione il primo motivo di ricorso va dichiarato infondato, il secondo inammissibile; 6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo,