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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11655/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione diresponsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, dicui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perché riproduttivo di profili giàesaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quantola Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedelle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base dellaconferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizicensurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto allecondotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione diun collaudato modus operandi, alle azioni poste in essere immediatamente dopo laconsegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attivitàfraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza diqualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad unaasserita insolvenza sopravvenuta);che, a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta “doppia conforme”,giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non siatenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia diappello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicché le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale(cfr. ex multis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01);considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11655/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4511/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38658/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione diresponsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, dicui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perché riproduttivo di profili giàesaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quantola Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedelle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base dellaconferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizicensurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto allecondotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione diun collaudato modus operandi, alle azioni poste in essere immediatamente dopo laconsegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attivitàfraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza diqualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad unaasserita insolvenza sopravvenuta);che, a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta “doppia conforme”,giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non siatenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia diappello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicché le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale(cfr. ex multis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01);considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione diresponsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, dicui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perché riproduttivo di profili giàesaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quantola Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedelle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base dellaconferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizicensurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto allecondotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione diun collaudato modus operandi, alle azioni poste in essere immediatamente dopo laconsegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attivitàfraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza diqualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad unaasserita insolvenza sopravvenuta);che, a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta “doppia conforme”,giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non siatenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia diappello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicché le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale(cfr. ex multis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01);considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11655/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4511/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38658/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione diresponsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, dicui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perché riproduttivo di profili giàesaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quantola Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedelle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base dellaconferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizicensurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto allecondotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione diun collaudato modus operandi, alle azioni poste in essere immediatamente dopo laconsegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attivitàfraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza diqualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad unaasserita insolvenza sopravvenuta);che, a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta “doppia conforme”,giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non siatenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia diappello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicché le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale(cfr. ex multis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01);considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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