CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1989
Cassazione n. 34310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.01.1989 avverso la sentenza del 30 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che, per un verso, il carattere non temporaneo dell'allontanamento - pari a due mesi -; per altro verso, i precedenti penali dell'imputato - di cui uno per evasione -, non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i