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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2017

Cassazione n. 00177/2023

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22243/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , SALIT A [OSCURATO:PERSONA] 1B, rappresentati e difes i dall ’A vv . [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2203/2017depositata il 27/04/2017.

Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con separati ricorsi, poi riuniti, proposti innanzi al Tribunale di Rieti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato con il MIUR, per i periodi indicati nei rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto l’accertamento dell’illegittima apposizione del termine di durata ai contratti stipulati per esigenze non transitorie e, per l’effetto, la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con condanna della P.A. alla riammissione in servizio nella medesima posizione in precedenza rivestita, con identico inquadramento contrattuale e retributivo da ultimo goduto, ovvero al risarcimento dei danni subiti, nonché ad effettuare la ricostruzione della loro carriera e ad erogare gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL e a corrispondere le differenze retributive e contributive ed ogni altro beneficio previsto, con interessi e, in via gradata, l’applicazione dei criteri di legge per la tutela obbligatoria.

Il Tribunale di Rieti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2203/2017, ha rigettato i ricorsi.

I ricorrenti hanno proposto appelloche la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2203/2017, ha in parte accolto, stabilendo il diritto di tutti gli appellanti alla medesima progressione professionale retributiva prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato per i periodi di lavoro a tempo determinato e condannando il MIUR a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un’indennità risarcitoria.

Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 297 del 1994, del d.lgs. n. 165 del 2001, della legge n. 124 del 1999e della legge n. 107 del 2015 .

Parte ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere il diritto ad un risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla prima, il MIUR rileva che essa: -sarebbe stata stabilizzata a decorrere dal 1° settembre 2011; - non avrebbe avuto 9 anni di servizio su posto vacante e disponibile alla data del deposito del ricorso di primo grado, atteso che avrebbe dovuto essere esclusa la supplenza relativa all’anno scolastico 2002/2003, perché avvenuta su posto non vacante, ma disponibile, e che la supplenza concernente l’anno scolastico 2010/2011 sarebbe maturata solo a sette mesi di distanza dal 21 gennaio 2011, con conseguente necessità di sottrarre la mensilità conteggiata per l’anno 2010/2011.

In ordine a [OSCURATO:PERSONA], invece, il suo diritto avrebbe dovuto essere escluso in quanto egli era stato stabilizzato a partire dal 1° settembre 2016.

Il motivo è infondato.

Le doglianze che investono la questione della stabilizzazione dei docenti non possono assumere rilievo in questa sede, trattandosi di circostanze di fatto che, come attestato dalla Corte d’appello di Roma a pagina 5 della sentenza impugnata, non sono state dedotte nei precedenti gradi di merito dall’Amministrazione ricorrente (Cass., Sez.L, n. 21355 del 6 luglio 2022 ; Cass., Sez. 6 - L, n. 38205 del 3 dicembre 2021).Per ciò che concerne, poi,la durata del servizio di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che le doglianze relative al computo delle supplenze 2002/2003 e 2010/2011 non sono ammissibili nella presente sede.

Innanzitutto, si tratta di contestazioni attinenti all’accertamento di circostanze di fatto compiuto dalla corte territoriale che, in linea di principio, non può essere criticato in quanto tale davanti alla Corte di cassazione.

Inoltre, parte ricorrente non ha neppure dedotto da quali risultanze istruttorie, ritualmente nella disponibilità della Corte d’appello di Roma, emergerebbe la non correttezza del menzionato accertamento, in base al quale è stato stabilito che, ai fini dell’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], dovessero essere presi in considerazione 9 contratti, dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2010/2011.

Infatti, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico, ma completo , resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass., Sez. 1,n. 5478 del 7 marzo 2018 ) . 2)Il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, dovendosi tenere conto che, essendo il ricorso del MIUR limitato alle sole posizioni diFloriana Angelini e [OSCURATO:PERSONA], la notifica dell’atto di impugnazione anche agli altri lavoratori è da ritenersi mera litis denuntiatio; pertanto, le spese dovranno essere quantificate solo riguardo alleposizioni dei due dipendenti interessati .

Non sussistonole condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo di partericorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto, atteso che il MIUR è un’amministrazione statale non tenuta al pagamento di tale contributo.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna il MIUR a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22243/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , SALIT A [OSCURATO:PERSONA] 1B, rappresentati e difes i dall ’A vv . [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2203/2017depositata il 27/04/2017. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con separati ricorsi, poi riuniti, proposti innanzi al Tribunale di Rieti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato con il MIUR, per i periodi indicati nei rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto l’accertamento dell’illegittima apposizione del termine di durata ai contratti stipulati per esigenze non transitorie e, per l’effetto, la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con condanna della P.A. alla riammissione in servizio nella medesima posizione in precedenza rivestita, con identico inquadramento contrattuale e retributivo da ultimo goduto, ovvero al risarcimento dei danni subiti, nonché ad effettuare la ricostruzione della loro carriera e ad erogare gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL e a corrispondere le differenze retributive e contributive ed ogni altro beneficio previsto, con interessi e, in via gradata, l’applicazione dei criteri di legge per la tutela obbligatoria. Il Tribunale di Rieti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2203/2017, ha rigettato i ricorsi. I ricorrenti hanno proposto appelloche la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2203/2017, ha in parte accolto, stabilendo il diritto di tutti gli appellanti alla medesima progressione professionale retributiva prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato per i periodi di lavoro a tempo determinato e condannando il MIUR a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un’indennità risarcitoria. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 297 del 1994, del d.lgs. n. 165 del 2001, della legge n. 124 del 1999e della legge n. 107 del 2015 . Parte ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere il diritto ad un risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla prima, il MIUR rileva che essa: -sarebbe stata stabilizzata a decorrere dal 1° settembre 2011; - non avrebbe avuto 9 anni di servizio su posto vacante e disponibile alla data del deposito del ricorso di primo grado, atteso che avrebbe dovuto essere esclusa la supplenza relativa all’anno scolastico 2002/2003, perché avvenuta su posto non vacante, ma disponibile, e che la supplenza concernente l’anno scolastico 2010/2011 sarebbe maturata solo a sette mesi di distanza dal 21 gennaio 2011, con conseguente necessità di sottrarre la mensilità conteggiata per l’anno 2010/2011. In ordine a [OSCURATO:PERSONA], invece, il suo diritto avrebbe dovuto essere escluso in quanto egli era stato stabilizzato a partire dal 1° settembre 2016. Il motivo è infondato. Le doglianze che investono la questione della stabilizzazione dei docenti non possono assumere rilievo in questa sede, trattandosi di circostanze di fatto che, come attestato dalla Corte d’appello di Roma a pagina 5 della sentenza impugnata, non sono state dedotte nei precedenti gradi di merito dall’Amministrazione ricorrente (Cass., Sez.L, n. 21355 del 6 luglio 2022 ; Cass., Sez. 6 - L, n. 38205 del 3 dicembre 2021).Per ciò che concerne, poi,la durata del servizio di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che le doglianze relative al computo delle supplenze 2002/2003 e 2010/2011 non sono ammissibili nella presente sede. Innanzitutto, si tratta di contestazioni attinenti all’accertamento di circostanze di fatto compiuto dalla corte territoriale che, in linea di principio, non può essere criticato in quanto tale davanti alla Corte di cassazione. Inoltre, parte ricorrente non ha neppure dedotto da quali risultanze istruttorie, ritualmente nella disponibilità della Corte d’appello di Roma, emergerebbe la non correttezza del menzionato accertamento, in base al quale è stato stabilito che, ai fini dell’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], dovessero essere presi in considerazione 9 contratti, dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2010/2011. Infatti, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico, ma completo , resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass., Sez. 1,n. 5478 del 7 marzo 2018 ) . 2)Il ricorso è respinto. Le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, dovendosi tenere conto che, essendo il ricorso del MIUR limitato alle sole posizioni diFloriana Angelini e [OSCURATO:PERSONA], la notifica dell’atto di impugnazione anche agli altri lavoratori è da ritenersi mera litis denuntiatio; pertanto, le spese dovranno essere quantificate solo riguardo alleposizioni dei due dipendenti interessati . Non sussistonole condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo di partericorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto, atteso che il MIUR è un’amministrazione statale non tenuta al pagamento di tale contributo. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna il MIUR a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di
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