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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 48340/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di L'Aquila rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip di Teramo che, in data 9/6/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentata rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria.

Il difensore sostiene che il collegio cautelare non ha fornito risposta ai rilievi in ordine alla ricostruzione dell'episodio sollevati in sede di riesame con particolare riguardo al mancato riconoscimento vocale del prevenuto da parte del denunziante, al tempo intercorso tra il fatto delittuoso e l'individuazione dell'indagato, alla circostanza se il Bairam all'atto del controllo fosse o meno alla guida del furgone, al mancato rinvenimento del coltello utilizzato per minacciare la p.o. , circostanze rilevanti ai fini della verifica del quadro indiziario.

Aggiunge il difensore che i giudici della cautela hanno valorizzato elementi quali l'abbigliamento, la corporatura e i guanti sequestrati che non appaiono decisivi al fine del riconoscimento dell'indagato quale autore dell'illecito.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte in punto di gravità indiziaria.

L'ordinanza impugnata ha disatteso i rilievi difensivi con motivazione congrua, rimarcando che la p.o. ha positivamente individuato l'indagato quale responsabile del tentativo di rapina ai suoi danni, pur manifestando incertezza sul timbro vocale, circostanza insuscettibile di inficiare la valutazione cautelare, tenuto conto della brevissima interlocuzione verbale, limitata alla minaccia, tra le parti e della convergenza degli elementi descrittivi relativi a corporatura e abbigliamento nonché del rinvenimento nel furgone dell'indagato di guanti di colore verde quali quelli indossati dall'autore dell'illecito.

La difesa sollecita, peraltro in forma perplessa ed ipotetica, una rivisitazione del compendio indiziario in assenza dell'indicazione di elementi di dirimente rilievo pretermessi dai giudici cautelari. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di L'Aquila rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip di Teramo che, in data 9/6/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentata rapina aggravata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria. Il difensore sostiene che il collegio cautelare non ha fornito risposta ai rilievi in ordine alla ricostruzione dell'episodio sollevati in sede di riesame con particolare riguardo al mancato riconoscimento vocale del prevenuto da parte del denunziante, al tempo intercorso tra il fatto delittuoso e l'individuazione dell'indagato, alla circostanza se il Bairam all'atto del controllo fosse o meno alla guida del furgone, al mancato rinvenimento del coltello utilizzato per minacciare la p.o. , circostanze rilevanti ai fini della verifica del quadro indiziario. Aggiunge il difensore che i giudici della cautela hanno valorizzato elementi quali l'abbigliamento, la corporatura e i guanti sequestrati che non appaiono decisivi al fine del riconoscimento dell'indagato quale autore dell'illecito. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte in punto di gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata ha disatteso i rilievi difensivi con motivazione congrua, rimarcando che la p.o. ha positivamente individuato l'indagato quale responsabile del tentativo di rapina ai suoi danni, pur manifestando incertezza sul timbro vocale, circostanza insuscettibile di inficiare la valutazione cautelare, tenuto conto della brevissima interlocuzione verbale, limitata alla minaccia, tra le parti e della convergenza degli elementi descrittivi relativi a corporatura e abbigliamento nonché del rinvenimento nel furgone dell'indagato di guanti di colore verde quali quelli indossati dall'autore dell'illecito. La difesa sollecita, peraltro in forma perplessa ed ipotetica, una rivisitazione del compendio indiziario in assenza dell'indicazione di elementi di dirimente rilievo pretermessi dai giudici cautelari. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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