CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Per il rigetto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. il Tribunale ha correttamente ritenuto ostativo il termine della pena fissata per il 23.9.2028, mentre la questione di legittimità costituzionale svolta dal ricorrente per la mancata previsione 'di ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena e di ammissione a misure alternative alla detenzione al di fuori dei limiti normativamente previsti in via ordinaria al fine di tutelare valori costituzionali ritenuti preminenti come la salute e la genitorialità appare correlata ad una difforme valutazione del ricorrente rispetto a quella operata dalla legge; -MI <1,1-41, eu(tf., rtA IWFoNnnnuLn. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso