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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02615/2022

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seguente 6 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14015/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3onio s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 2442/28/14, depositata il 28 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 2442/28/14 del 28/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) n. 120/02/13, che aveva respinto il ricorso della società contribuente (salva la riduzione al minimo edittale delle sanzioni), avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento impugnato contemplava numerose rettifiche e, per quanto ancora interessa in questa sede: i) disconoscimento della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni soggettivamente inesistenti; il) omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili; iii) disconoscimento della deducibilità di alcuni costi;

1.2. la CTR, accogliendo parzialmente l'appello del contribuente, evidenziava: a) quanto alla ripresa di cui supra sub i), la deducibilità dei costi relativi ad operazioni solo soggettivamente inesistenti in ragione della previsione di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella

I. 26 aprile 2012, n. 44, che aveva novellato l'art. 14, comma 4 bis, della

I. 24 dicembre 1993, n. 537; b) quanto alla ripresa di cui supra sub ii), la insussistenza delle omissioni accertate in ragione del difetto di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni fornite dall'Ufficio, nonché la riconoscibilità della deducibilità per i costi afferenti la vendita di due autovetture ricevute in permuta; c) quanto alla ripresa di cui supra sub iii), la deducibilità dei costi di riparazione di autovetture;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 2 Cons. est.

G.M.

Nonno

3. [OSCURATO:PERSONA] ionio s.r.l. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, senza compiere alcuna valutazione sui requisiti di inerenza e competenza, gravando sul contribuente l'onere della prova dei predetti requisiti;

1.1. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR apoditticamente riconosciuto la deducibilità dei costi non contabilizzati di due autovetture acquistate a titolo di permuta, senza accertarsi delle condizioni di deducibilità;

1.2. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato come deducibili i costi di riparazione delle autovetture;

2. i tre motivi, che possono essere unitariamente esaminati in quanto involgenti l'esame di problematiche similari, sono in parte infondati e in parte inammissibili;

2.1. la CTR, ritenendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (primo motivo), ha positivamente valutato i requisiti di inerenza e competenza dei costi - il primo addirittura in maniera esplicita, evidenziando la commercializzazione delle vetture apparentemente acquistate dalla cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. e, 3 Cons. est.

G.M.

Nonno quindi, l'inerenza del costo di acquisto all'attività di impresa - così ritenendo assolta la prova a carico del contribuente;

2.2. altrettanto può dirsi con riferimento ai costi non contabilizzati riconnessi alla vendita di due autovetture oggetto di permuta (secondo motivo) e ai costi di riparazione di alcune autovetture (terzo motivo);

2.3. per il resto, a fronte dell'accertamento in fatto compiuto con la sentenza impugnata, l'Amministrazione finanziaria - invece di limitarsi a contestare la violazione della regola dell'onere probatorio - avrebbe dovuto chiarire in che cosa si sostanzia, nelle singole fattispecie, la violazione dei criteri di competenza e inerenza, restando altrimenti i motivi del tutto generici e, come tali, inammissibili in parte qua;

3. con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni offerte dall'Ufficio in relazione alla ripresa indicata come omessa registrazione e fatturazione di operazioni imponibili (vedi supra, sub il);

3.1. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata;

3.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove 4 Cons. est.

G.M.

Nonno "certe".

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che Io sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.» (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010);

3.3. nel caso di specie, la CTR - al di là di qualche imprecisione terminologica - ha puntualmente rispettato i superiori principi di diritto;

3.3.1. invero, come si legge a pag. 19 della sentenza impugnata, la CTR ha valutato come pienamente legittima la motivazione dell'avviso di accertamento, fondata sugli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio, che, pertanto, sono stati considerati pienamente idonei a supportarlo, pur non rappresentando prove certe;

3.3.2. posta, pertanto, la legittimità dell'accertamento sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'atto impositivo, il giudice di appello ha valutato nel merito, anche alla luce delle allegazioni della società contribuente, gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio con l'avviso di accertamento e ha ritenuto che detti elementi non integrino la prova del comportamento evasivo della società contribuente;

3.3.3. trattasi di valutazione di merito niente affatto illogica e non censurabile con la proposizione di un vizio di violazione di legge; 5 Cons. est.

G.M.

Nonno

4. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della società contribuente;

4.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass.n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 6 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14015/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3onio s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 2442/28/14, depositata il 28 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 2442/28/14 del 28/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) n. 120/02/13, che aveva respinto il ricorso della società contribuente (salva la riduzione al minimo edittale delle sanzioni), avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento impugnato contemplava numerose rettifiche e, per quanto ancora interessa in questa sede: i) disconoscimento della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni soggettivamente inesistenti; il) omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili; iii) disconoscimento della deducibilità di alcuni costi; 1.2. la CTR, accogliendo parzialmente l'appello del contribuente, evidenziava: a) quanto alla ripresa di cui supra sub i), la deducibilità dei costi relativi ad operazioni solo soggettivamente inesistenti in ragione della previsione di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella I. 26 aprile 2012, n. 44, che aveva novellato l'art. 14, comma 4 bis, della I. 24 dicembre 1993, n. 537; b) quanto alla ripresa di cui supra sub ii), la insussistenza delle omissioni accertate in ragione del difetto di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni fornite dall'Ufficio, nonché la riconoscibilità della deducibilità per i costi afferenti la vendita di due autovetture ricevute in permuta; c) quanto alla ripresa di cui supra sub iii), la deducibilità dei costi di riparazione di autovetture; 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 2 Cons. est. G.M. Nonno 3. [OSCURATO:PERSONA] ionio s.r.l. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, senza compiere alcuna valutazione sui requisiti di inerenza e competenza, gravando sul contribuente l'onere della prova dei predetti requisiti; 1.1. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR apoditticamente riconosciuto la deducibilità dei costi non contabilizzati di due autovetture acquistate a titolo di permuta, senza accertarsi delle condizioni di deducibilità; 1.2. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato come deducibili i costi di riparazione delle autovetture; 2. i tre motivi, che possono essere unitariamente esaminati in quanto involgenti l'esame di problematiche similari, sono in parte infondati e in parte inammissibili; 2.1. la CTR, ritenendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (primo motivo), ha positivamente valutato i requisiti di inerenza e competenza dei costi - il primo addirittura in maniera esplicita, evidenziando la commercializzazione delle vetture apparentemente acquistate dalla cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. e, 3 Cons. est. G.M. Nonno quindi, l'inerenza del costo di acquisto all'attività di impresa - così ritenendo assolta la prova a carico del contribuente; 2.2. altrettanto può dirsi con riferimento ai costi non contabilizzati riconnessi alla vendita di due autovetture oggetto di permuta (secondo motivo) e ai costi di riparazione di alcune autovetture (terzo motivo); 2.3. per il resto, a fronte dell'accertamento in fatto compiuto con la sentenza impugnata, l'Amministrazione finanziaria - invece di limitarsi a contestare la violazione della regola dell'onere probatorio - avrebbe dovuto chiarire in che cosa si sostanzia, nelle singole fattispecie, la violazione dei criteri di competenza e inerenza, restando altrimenti i motivi del tutto generici e, come tali, inammissibili in parte qua; 3. con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni offerte dall'Ufficio in relazione alla ripresa indicata come omessa registrazione e fatturazione di operazioni imponibili (vedi supra, sub il); 3.1. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata; 3.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove 4 Cons. est. G.M. Nonno "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che Io sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.» (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010); 3.3. nel caso di specie, la CTR - al di là di qualche imprecisione terminologica - ha puntualmente rispettato i superiori principi di diritto; 3.3.1. invero, come si legge a pag. 19 della sentenza impugnata, la CTR ha valutato come pienamente legittima la motivazione dell'avviso di accertamento, fondata sugli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio, che, pertanto, sono stati considerati pienamente idonei a supportarlo, pur non rappresentando prove certe; 3.3.2. posta, pertanto, la legittimità dell'accertamento sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'atto impositivo, il giudice di appello ha valutato nel merito, anche alla luce delle allegazioni della società contribuente, gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio con l'avviso di accertamento e ha ritenuto che detti elementi non integrino la prova del comportamento evasivo della società contribuente; 3.3.3. trattasi di valutazione di merito niente affatto illogica e non censurabile con la proposizione di un vizio di violazione di legge; 5 Cons. est. G.M. Nonno 4. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della società contribuente; 4.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass.n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte ri
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