CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26430/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2131-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1518/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio, con la quale veniva parzialmente accolto l'appello limitatamente all'importo della maggiore IVA dovuta ritenendo infondate le doglianze sul metodo accertativo per carenza dei presupposti e sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate spiega le proprie difese con controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione alla violazione dell'articolo 12, comma 7, della 1. 212/00 — contraddittorietà della motivazione. Con il secondo motivo si lamenta ancora violazione ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione alla violazione dell'art. 12, comma 7 della 1. 212/00 — contraddittorietà della motivazione. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. Per questa Corte è ammissibile il ricorso per Cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo Ric. 2021 n. 02131 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse t1 fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). Nel caso di specie, non è ravvisabile tale chiarezza nello scindere la violazione di legge, segnatamente delle disposizioni in materia di motivazione dell'atto amministrativo, dal vizio di motivazione della sentenza, come parametro del giudizio di cassazione. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U., 7 aprile 2014 n. 8053). Ric. 2021 n. 02131 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- Nel caso di specie la sentenza non è affetta da motivazione apparente in quanto la CTR ha sufficientemente e coerentemente motivato in ordine all'esame nel merito delle questioni proposte a supporto del gravame, superando quel minimo costituzionale cui è vincolato il giudizio di questa Corte di legittimità. Con il terzo motivo si solleva censura ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione al metodo della ricostruzione dei ricavi. Le censure possono essere trattate congiuntamente poiché finiscono per proporre un'inammissibile richiesta di rivalutazione dell'apprezzamento operato dai giudici di merito in ordine all'ammissibilità del metodo accertativo utilizzato dall'amministrazione finanziaria. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM Ric. 2021 n. 02131 sez. MT - ud. 06-07-2022 -4- La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quatromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del riicorrente prir cir-F5UTZ1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso -12rilè