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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45013/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, in realtà, generico, poiché la Corte di appello ha colmato il vuoto motivazionale che aveva portato all'annullamento ed al rinvio sul punto, ed ha argomentato diffusamente sulle ragioni che, a suo avviso, ostano all'applicazione della causa di non punibilità fondando la propria decisione su una serie di considerazioni che attengono vuoi all'aspetto oggettivo della condotta (che ha avuto riflessi anche sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico) che all'elemento del dolo e della personalità dell'imputata (che non si era limitata a strattonare il controllore ma che aveva proseguito inveendo con insulti ed offese) con cui la difesa non si è in alcun modo confrontata, finendo, in realtà, per sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento operato dal giudice di merito in termini non censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ciella Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, in realtà, generico, poiché la Corte di appello ha colmato il vuoto motivazionale che aveva portato all'annullamento ed al rinvio sul punto, ed ha argomentato diffusamente sulle ragioni che, a suo avviso, ostano all'applicazione della causa di non punibilità fondando la propria decisione su una serie di considerazioni che attengono vuoi all'aspetto oggettivo della condotta (che ha avuto riflessi anche sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico) che all'elemento del dolo e della personalità dell'imputata (che non si era limitata a strattonare il controllore ma che aveva proseguito inveendo con insulti ed offese) con cui la difesa non si è in alcun modo confrontata, finendo, in realtà, per sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento operato dal giudice di merito in termini non censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ciella Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris