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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 1961

Cassazione n. 13537/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1961 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare di Cuneo che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per: - (art. 606 lett. b c.p.p.) violazione o erronea applicazione dell'art.62 n.6 c.p.; - (art. 606 lett. e c.p.p.) mancanza della motivazione in ordine all'invio della somma a titolo di risarcimento a favore delle persone offese.

Con memoria inviata via PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno qui trattati congiuntamente per ragioni di logica espositiva.

Si tratta di motivi che, singolarmente e cumulativamente, sono affetti da carenza di interesse giacché il loro eventuale riconoscimento non potrebbe portare ad una soluzione concreta più favorevole per l'imputato.

Infatti, essendo stata riconosciuta nei confronti dell'imputato la recidiva così come contestata (art. 99 comma 4 c.p.), il giudizio di bilanciamento delle circostanze non potrà mai essere più favorevole della riconosciuta equivalenza, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 69 c.p..

Va pertanto ribadito il principio per cui l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere all'eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che miri unicamente all'esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente (Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011 [OSCURATO:PERSONA]. 252183 - 01).

Ritenere il contrario, significa negare la funzione processuale dell'impugnazione come atto processuale disciplinato dalle leggi per il soddisfacimento di un interesse apprezzabile e promuovere, nel contempo un'inammissibile estensione della funzione della giurisdizione, incompatibile con i modelli processuali attuali che individuano nel processo una risorsa non illimitata.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere r latore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] 3 APRI 2024 8 IL F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1961 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare di Cuneo che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per: - (art. 606 lett. b c.p.p.) violazione o erronea applicazione dell'art.62 n.6 c.p.; - (art. 606 lett. e c.p.p.) mancanza della motivazione in ordine all'invio della somma a titolo di risarcimento a favore delle persone offese. Con memoria inviata via PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno qui trattati congiuntamente per ragioni di logica espositiva. Si tratta di motivi che, singolarmente e cumulativamente, sono affetti da carenza di interesse giacché il loro eventuale riconoscimento non potrebbe portare ad una soluzione concreta più favorevole per l'imputato. Infatti, essendo stata riconosciuta nei confronti dell'imputato la recidiva così come contestata (art. 99 comma 4 c.p.), il giudizio di bilanciamento delle circostanze non potrà mai essere più favorevole della riconosciuta equivalenza, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 69 c.p.. Va pertanto ribadito il principio per cui l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere all'eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che miri unicamente all'esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente (Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011 [OSCURATO:PERSONA]. 252183 - 01). Ritenere il contrario, significa negare la funzione processuale dell'impugnazione come atto processuale disciplinato dalle leggi per il soddisfacimento di un interesse apprezzabile e promuovere, nel contempo un'inammissibile estensione della funzione della giurisdizione, incompatibile con i modelli processuali attuali che individuano nel processo una risorsa non illimitata. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere r latore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] 3 APRI 2024 8 IL F
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