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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09895/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28649-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 318/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso pignoramento verso terzi riferito ad una prodromica intimazione a sua volta fondata su cinque cartelle impagate, due delle quali riferite alla TARSU 2008 e 2009 e le altre riferite ad una tipologia tributo non qualificata; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che non è ammissibile la difesa del Riscossore tramite Avvocati iscritti al libero Foro; anzi la ex [OSCURATO:SOCIETA] può costituirsi in giudizio solo con suoi dipendenti, oppure con l'Avvocatura dello Stato ed, in casi eccezionali e specificatamente motivati, con Avvocati iscritti all'[OSCURATO:PERSONA].

Quindi la ex [OSCURATO:SOCIETA] non può costituirsi in giudizio e farsi difendere da Avvocati che non siano della sua struttura o dell'Avvocatura di Stato.

Quindi la preclusione vale solo per [OSCURATO:SOCIETA]. trasformatasi in Agenzia delle entrate riscossione.

Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 83 e 182 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per il difetto di rappresentanza Ric. 2020 n. 28649 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- processuale della [OSCURATO:SOCIETA]. data la nullità della procura speciale alle liti in ragione del divieto per il soggetto riscossore di stare in giudizio mediante difensori esterni.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass.

SU n.

Ric. 2020 n. 28649 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- 30008 del 2019: Cass. n. 391 del 2022; nello stesso senso anche Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che «anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro»). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che non è ammissibile la difesa del Riscossore tramite Avvocati iscritti al libero Foro; anzi la ex [OSCURATO:SOCIETA] può costituirsi in giudizio solo ocn suoi dipendenti, oppure con l'Avvocatura dello Stato ed, in casi eccezionali e specificatamente motivati, con Avvocati iscritti all'[OSCURATO:PERSONA].

Quindi la ex [OSCURATO:SOCIETA] non può costituirsi in giudizio e farsi difendere da Avvocati che non siano della sua struttura o dell'Avvocatura di Stato.

Quindi la preclusione vale solo per [OSCURATO:SOCIETA]. trasformatasi in Agenzia delle entrate riscossione - ha correttamente riconosciuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. potesse avvalersi di avvocati del libero foro, non venendo in rilievo, nel caso di specie, questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici.

Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2020 n. 28649 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo -2022 Il P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28649-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 318/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso pignoramento verso terzi riferito ad una prodromica intimazione a sua volta fondata su cinque cartelle impagate, due delle quali riferite alla TARSU 2008 e 2009 e le altre riferite ad una tipologia tributo non qualificata; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che non è ammissibile la difesa del Riscossore tramite Avvocati iscritti al libero Foro; anzi la ex [OSCURATO:SOCIETA] può costituirsi in giudizio solo con suoi dipendenti, oppure con l'Avvocatura dello Stato ed, in casi eccezionali e specificatamente motivati, con Avvocati iscritti all'[OSCURATO:PERSONA]. Quindi la ex [OSCURATO:SOCIETA] non può costituirsi in giudizio e farsi difendere da Avvocati che non siano della sua struttura o dell'Avvocatura di Stato. Quindi la preclusione vale solo per [OSCURATO:SOCIETA]. trasformatasi in Agenzia delle entrate riscossione. Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 83 e 182 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per il difetto di rappresentanza Ric. 2020 n. 28649 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- processuale della [OSCURATO:SOCIETA]. data la nullità della procura speciale alle liti in ragione del divieto per il soggetto riscossore di stare in giudizio mediante difensori esterni. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. SU n. Ric. 2020 n. 28649 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- 30008 del 2019: Cass. n. 391 del 2022; nello stesso senso anche Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che «anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro»). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che non è ammissibile la difesa del Riscossore tramite Avvocati iscritti al libero Foro; anzi la ex [OSCURATO:SOCIETA] può costituirsi in giudizio solo ocn suoi dipendenti, oppure con l'Avvocatura dello Stato ed, in casi eccezionali e specificatamente motivati, con Avvocati iscritti all'[OSCURATO:PERSONA]. Quindi la ex [OSCURATO:SOCIETA] non può costituirsi in giudizio e farsi difendere da Avvocati che non siano della sua struttura o dell'Avvocatura di Stato. Quindi la preclusione vale solo per [OSCURATO:SOCIETA]. trasformatasi in Agenzia delle entrate riscossione - ha correttamente riconosciuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. potesse avvalersi di avvocati del libero foro, non venendo in rilievo, nel caso di specie, questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici. Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2020 n. 28649 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo -2022 Il P sidente
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