CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 1945
Cassazione n. 20195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede cautelare, ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, emessa il 4 luglio 2023, che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari anche con uso di braccialetto elettronico. La misura cautelare è stata applicata all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., perché ritenuto partecipe della cosca di 'ndrangheta denominata Alvaro, delitto in ordine al quale il ricorrente risulta essere già stato condannato nel giudizio di primo grado con l'esclusione del ruolo di capo e organizzatore originariamente contestatogli. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale adeguatamente valutato l'interazione tra le gravi condizioni di salute del ricorrente - attestate anche dal perito nominato dal Tribunale e ritenute in ricorso incompatibili con la massima misura restrittiva, in ragione della impossibilità di cura all'interno del carcere - e la sua età, trattandosi di soggetto di 78 anni. Tali circostanze escluderebbero la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, necessaria ai fini del mantenimento della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui la norma fa riferimento a soggetti ultrasettantacinquenni. Inoltre, il Tribunale non avrebbe valutato l'elemento nuovo addotto dalla difesa ed idoneo a superare il giudicato cautelare cui ha fatto riferimento il Tribunale, vale a dire la circostanza che nel giudizio di primo grado è stata esclusa in capo al ricorrente la qualità di capo del sodalizio criminale prima indicato, essendo stato egli ritenuto mero partecipe dell'associazione; 2) vizio della motivazione per non avere il Tribunale valutato la disparità di trattamento tra il giudizio cautelare formulato nei confronti del ricorrente e quello adottato in relazione ad altri coimputati nella stessa posizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Dalla posizione giuridica aggiornata in atti, risulta che al ricorrente è stata sostituita la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, giusta provvedimento successivo alla presentazione del ricorso, emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 27 marzo 2024. 2/P Ne consegue che egli non ha più interesse a coltivare l'impugnazione, che era rivolta esclusivamente ad ottenere quanto già concessogli dalla Corte di merito presso la quale è in corso il giudizio di secondo grado. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.04.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] J It n i [OSCURATO:PERSONA] C