Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26337/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Martielli, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 32088/2018 della Corte di cassazione , depositata il 12 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: IRPEF RIMBORSOErnesto Fornaro propose ricorso avverso l'Agenzia delle e ntrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria r egionale della Puglia che, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento, emessa ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/ 19 73, di rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF per l'anno 2005,in relazione a ritenute da lavoro autonomo non certificate dal sostituto d’imposta , aveva rigettato l'appello del contribuente avverso la sentenza della C ommissione tributaria provinciale di Bari, che, a sua volta, aveva r espinto il ricorso introduttivo.

La Corte di cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso.

Rilevava, in particolare, la Corte che i giu dici di appello avevano ritenuto che le fatture, che indicavano le ritenute d’acconto, non fossero sufficienti a dimostrare in concreto la loro effettuazione, come pure l’ulteriore documentazione prodotta, in quanto costituita da «mere fotocopie informali di assegni privi di riferimenti temporali e contenutistici e di bonifici privi di riferimento dell’operatore bancario».

Riteneva, quindi, che la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito non potesseessere oggetto di riesamein sede di legittimità.

Avverso lasuddetta sentenza il contribuente propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con unico mezzo il ricorrente denuncia « Errore di fatto – ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.- in merito alla percezione dei rilievi mossi avverso le motivazioni dei giudici dell’appello inerenti la fallace valutazione del materiale attestante le ritenute d’acconto subite».

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il contribuente non avrebbe formulato specifiche censure in ordine alla valutazione operata dal giudice di merito del materiale istruttorio, pur avendo con il ricorso per cassazione ampiamente evidenziato la valenza probatoria delle fatture e degli ulteriori documenti prodotti in giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 16439 del 2021 ).

Orbene, con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente non censura un errore di percezione del giudice bensì il giudizio da questi espresso in ordine alla valenza e consistenza delle contestazioni mosse con il ricorso per cassazionecirca la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorieeffettuata dal giudice di appello.

Ciò in palese contrasto con il consolidato orientamentodi questa Corte secondo cuinon sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovuto nec essariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. n. 5326 del2023, Cass. n. 4859 del 1998 ).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Martielli, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 32088/2018 della Corte di cassazione , depositata il 12 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF RIMBORSOErnesto Fornaro propose ricorso avverso l'Agenzia delle e ntrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria r egionale della Puglia che, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento, emessa ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/ 19 73, di rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF per l'anno 2005,in relazione a ritenute da lavoro autonomo non certificate dal sostituto d’imposta , aveva rigettato l'appello del contribuente avverso la sentenza della C ommissione tributaria provinciale di Bari, che, a sua volta, aveva r espinto il ricorso introduttivo. La Corte di cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso. Rilevava, in particolare, la Corte che i giu dici di appello avevano ritenuto che le fatture, che indicavano le ritenute d’acconto, non fossero sufficienti a dimostrare in concreto la loro effettuazione, come pure l’ulteriore documentazione prodotta, in quanto costituita da «mere fotocopie informali di assegni privi di riferimenti temporali e contenutistici e di bonifici privi di riferimento dell’operatore bancario». Riteneva, quindi, che la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito non potesseessere oggetto di riesamein sede di legittimità. Avverso lasuddetta sentenza il contribuente propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che: 1. Con unico mezzo il ricorrente denuncia « Errore di fatto – ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.- in merito alla percezione dei rilievi mossi avverso le motivazioni dei giudici dell’appello inerenti la fallace valutazione del materiale attestante le ritenute d’acconto subite». Censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il contribuente non avrebbe formulato specifiche censure in ordine alla valutazione operata dal giudice di merito del materiale istruttorio, pur avendo con il ricorso per cassazione ampiamente evidenziato la valenza probatoria delle fatture e degli ulteriori documenti prodotti in giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 16439 del 2021 ). Orbene, con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente non censura un errore di percezione del giudice bensì il giudizio da questi espresso in ordine alla valenza e consistenza delle contestazioni mosse con il ricorso per cassazionecirca la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorieeffettuata dal giudice di appello. Ciò in palese contrasto con il consolidato orientamentodi questa Corte secondo cuinon sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovuto nec essariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. n. 5326 del2023, Cass. n. 4859 del 1998 ). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
Sentenza Cassazione n. 26337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris