CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 16050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza con cui, in data 5 ottobre 2023, è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dalla persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 25 gennaio 2023. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge. Il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso quanto affermato nei precedenti provvedimenti in ordine alla tardività della querela presentata dalla persona senza tenere conto delle argomentazioni difensive attestanti la tempestività della querela in atti e facendo erroneamente fatto riferimento ad una sola richiesta di astensione avanzata dal ricorrente, senza nulla argomentare in ordine all'ulteriore istanza di astensione del 17 novembre 2022. Il Tribunale, disattendendo le istanze del ricorrente, avrebbe deciso prima della decisione della Corte di appello sulla richiesta di astensione depositata il 25 settembre 2023 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla doglianza difensiva con la quale era stato segnalato che il giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di valutare alcuni atti del fascicolo stante la loro illeggibilità. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma che il ricorrente non avrebbe fornito prova dell'assenza di contraddittorio tra le parti. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare la regolarità del contraddittorio avendo le parti "ricevuto avviso di fissazione dell'udienza ed hanno presentato memorie nei termini" senza tenere conto della mancanza di un effettivo contraddittorio cartolare stante la sostanziale illeggibilità della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e la conseguente impossibilità da parte dei giudici di merito e del ricorrente di valutare tali documenti. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposto da difensore privo di procura speciale. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, la persona offesa, nella qualità di terzo interessato portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19978 del 23/05/2006, Veroi, Rv. 234658 - 01; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, Pinna, Rv. 258719 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 51672 del 23/11/2023, Barra, non massimata). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 19 gennaio 2024 Il