CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13401/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in rela- zione alla pena inflittagli, con riferimento alla mancata ritenuta prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilnnente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). 3. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata atteso che il negozio processuale liberamente stipu- lato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 in un caso riguardante gli aumenti di pena a titolo di continuazione). Ipotesi che non ricorre nel caso che ci occupa. Ciò perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504).N. 13401/2025 R.G. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am