CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16637/2025
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i. Dunque, il medesimo fatto che dà luogo alla revoca della sanzione sostitutiva ai sensi della disposizione censurata è, al tempo stesso, costitutivo di un delitto, destinato come tale ad essere accertato davanti al giudice competente (non necessariamente coincidente con il giudice dell’esecuzione, come accade nel caso oggetto del giudizio a quo) e comunque nell’ambito di un procedimento di cognizione. In questa situazione, come giustamente osserva il rimettente, apparirebbe illogico – e pertanto contrario al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. – duplicare l’accertamento del medesimo fatto e della relativa illiceità in due distinti procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti. D’altra parte, non erra il rimettente nel sottolineare come il giudizio di esecuzione non dia luogo idoneo all’accertamento di un fatto costitutivo di reato, in assenza dell’apparato di garanzie che connotano il giudizio di cognizione ai sensi dell’art. 111 Cost. e che assicurano il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell’imputato ai sensi dell’art. 24, secondo comma, Cost. Né potrebbe il giudice dell’esecuzione procedere ad un accertamento incidentale dell’illecito penale sulla base della sola notizia di reato conseguente al riscontro della presenza dello straniero sul territorio nazionale da parte delle forze di polizia, senza con ciò stesso violare la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., il cui superamento esige lo svolgimento di un giudizio in cui l’imputato sia posto in condizione di difendersi adeguatamente. Tant’è vero che, come ancora giustamente sottolinea il rimettente (Ritenuto in fatto, punto 1.3.), nella generalità delle ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione è chiamato ad assumere una decisione sfavorevole al condannato dipendente dalla commissione di un diverso reato, la giurisprudenza subordina tale decisione al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per quel reato. Alla stregua di tali premesse, ha ritenuto che un’imprescindibile esigenza di interpretazione conforme della stessa norma (a) impone di sciogliere l’alternativa relativa ai presupposti del provvedimento di revoca […] in un senso diverso da quello posto dal rimettente a base delle proprie censure: e cioè nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione competente, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero”. 2.4. A monte della valutazione da compiere circa la dedotta questione, attinente alla proposta assimilabilità fra le due tipologie di espulsione e, pertanto, lasciando impregiudicato il tema della eventuale fondatezza della stessa, osserva il Collegio che la difesa – nella concreta vicenda – è incorsa in un difetto di allegazione. Ponendo la problematica sopra riassunta, il ricorso ha infatti mancato di esplicitare compiutamente quali fossero le deduzioni che – in ipotesi – sarebbero state sottoponibili al giudice, nel corso della auspicata verifica circa le ragioni del rientro in Italia (accadimento fenomenico che, ovviamente, è incontroverso nella sua stretta materialità). 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0