CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 1307-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 10607/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2015 R.G.N. 4742/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1307/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.10607 del 2014, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione, svolta dall'attuale parte ricorrente, avverso cartella esattoriale per omissione contributiva in riferimento al rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], Direttore Generale, formalmente collaboratore autonomo ma ritenuto dall'INPS lavoratore subordinato dell'Istituto di credito; 2. per la Corte di merito il lavoratore, legato all'istituto di credito dapprima con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, poi con contratto a progetto, in seguito nominato Direttore generale con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto di credito ora ricorrente, aveva reso la prestazione lavorativa, tutti i giorni, svolgendo attività all'interno della società, utilizzando strutture e mezzi di lavoro appartenuti a quest'ultima, percependo retribuzione predeterminata, occupando posizione lavorativa già in precedenza occupata da un prestatore in regime di subordinazione; inoltre, l'esistenza della situazione di coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale era stata adeguatamente provata alla stregua degli indici fattuali, in primis la sottoposizione alle direttive del consiglio di amministrazione, di pregnante rilievo probatorio, ulteriormente corroborata dalle emergenze istruttorie; riteneva, infine, versarsi in fattispecie di evasione contributiva; 3. avverso tale sentenza la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Nettuno ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 4. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 2094 cod.civ., omesso esame di un fatto decisivo, violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod.proc.civ., violazione degli artt. 116, comma 8, lett a) e b) legge n. 388 del 2000; 5. il ricorso è da rigettare;6. i primi due motivi, con i quali, quanto al primo, si lamenta violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto, con particolare riferimento alla errata qualificazione attribuita dalla Corte di merito rispetto a quanto pattuito, omettendo di valutare le concrete modalità di svolgimento del rapporto e, in particolare, se fossero soggette alle direttive del consiglio di amministrazione, e quanto al secondo, con il quale si lamenta l'omesso esame delle prove testimoniali espletate in primo grado, si risolvono in una valutazione di merito in ordine alla qualificazione del rapporto, sollecitando una lettura diversa da quella accolta dalla Corte territoriale; 7. il terzo motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza per omessa allegazione, nel corpo della motivazione, delle dichiarazioni testimoniali e, dunque, la parte si duole di omesso esame delle risultanze testimoniali, è inammissibile perché non rientra nel paradigma della nullità della sentenza sibbene nella richiesta di scrutinio delle risultanze probatorie sollecitando, dunque, un riesame del merito; 8. infine, il quarto, che investe il regime sanzionatorio corroborando la doglianza con il rilievo per cui l'obbligazione contributiva si conforma al rapporto come qualificato dalle parti e denunziato, conseguendo il meno favorevole regime sanzionatorio per l'evasione solo alla dimostrazione, a carico dell'INPS, dell'intento fraudolento del datore di lavoro dovendo, in caso contrario, applicarsi il regime dell'omissione contributiva, è infondato; 9. invero, come più volte affermato da questa Corte (fra tante, Cass.n.6405 del 2017), in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata; 10. la sentenza impugnata si è conformata all'enunciato principio e la sentenza è, pertanto, immune da censure; 11. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; 12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 44untionario [OSCURATO:PERSONA] G