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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1997

Cassazione n. 00762/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/12/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, rispettivamente in ordine: - il primo, al giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti per il reato di cui agli artt. 110, 61, n. 7, 640, cod. pen.; - il secondo, all'omessa applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; - il terzo, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; - il quarto, alla mancata esclusione della recidiva contestata alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; -il quinto, all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio inflitto, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), oltre che manifestamente infondati, giacché censurano la motivazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia si declina in argomentazioni esaustive, corrette giuridicamente ed esenti da manifesta illogicità (in particolare, si vedano pag. 5-10 con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali poste a fondamento del giudizio di responsabilità, rappresentate precisamente dalle dichiarazioni della persona offesa, nonché dal riconoscimento fotografico da costei effettuato e dall'identificazione fotografica effettuata dal Petitti; pag. 2 con riguardo alla sussistenza del danno di rilevante entità, a fondamento dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; pag. 11 con riferimento all'impossibilità di riconoscere l'art. 131-bis, cod. pen., in ragione dell'elevata portata offensiva e dell'abitualità della condotta delittuosa dei ricorrenti; pag. 5 sulla sussistenza dei requisiti per ritenere fondata l'applicazione della recidiva alla ricorrente, considerati i suoi numerosi precedenti lucro-genetici e l'infra-quinquennalità del reato ascrittole; infine, pag. 13 con riguardo alla piena congruità della misura di pena, tenuto conto del danno rilevante arrecato alla persona offesa, della spiccata intensità del dolo e della notevole capacità a delinquere dei ricorrenti comprovata dai precedenti registrati nel casellario giudiziale); ritenuto che in particolare il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena 2 loa di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01) e che comporta valutazioni di merito precluse alla cognizione della corte di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/12/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, rispettivamente in ordine: - il primo, al giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti per il reato di cui agli artt. 110, 61, n. 7, 640, cod. pen.; - il secondo, all'omessa applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; - il terzo, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; - il quarto, alla mancata esclusione della recidiva contestata alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; -il quinto, all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio inflitto, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), oltre che manifestamente infondati, giacché censurano la motivazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia si declina in argomentazioni esaustive, corrette giuridicamente ed esenti da manifesta illogicità (in particolare, si vedano pag. 5-10 con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali poste a fondamento del giudizio di responsabilità, rappresentate precisamente dalle dichiarazioni della persona offesa, nonché dal riconoscimento fotografico da costei effettuato e dall'identificazione fotografica effettuata dal Petitti; pag. 2 con riguardo alla sussistenza del danno di rilevante entità, a fondamento dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; pag. 11 con riferimento all'impossibilità di riconoscere l'art. 131-bis, cod. pen., in ragione dell'elevata portata offensiva e dell'abitualità della condotta delittuosa dei ricorrenti; pag. 5 sulla sussistenza dei requisiti per ritenere fondata l'applicazione della recidiva alla ricorrente, considerati i suoi numerosi precedenti lucro-genetici e l'infra-quinquennalità del reato ascrittole; infine, pag. 13 con riguardo alla piena congruità della misura di pena, tenuto conto del danno rilevante arrecato alla persona offesa, della spiccata intensità del dolo e della notevole capacità a delinquere dei ricorrenti comprovata dai precedenti registrati nel casellario giudiziale); ritenuto che in particolare il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena 2 loa di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01) e che comporta valutazioni di merito precluse alla cognizione della corte di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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