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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1950

Cassazione n. 25419/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 24/09/1950 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Ancona esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sua condanna per il reato di illegale detenzione di una pistola; ritenuto che l'unico, articolato motivo deduce censure in punto di difetto di prova della funzionalità dell'arma, le stesse che hanno costituito motivo di appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso; rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha dato contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto provata la funzionalità dell'arma, valorizzando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito che si tratta di un'arma comune da sparo (sebbene non da fuoco) che, esplodendo piombini, era certamente funzionante; considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche eaderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche; richiamato l'arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 24/09/1950 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Ancona esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sua condanna per il reato di illegale detenzione di una pistola; ritenuto che l'unico, articolato motivo deduce censure in punto di difetto di prova della funzionalità dell'arma, le stesse che hanno costituito motivo di appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso; rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha dato contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto provata la funzionalità dell'arma, valorizzando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito che si tratta di un'arma comune da sparo (sebbene non da fuoco) che, esplodendo piombini, era certamente funzionante; considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche eaderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche; richiamato l'arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec
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