CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 luglio 1969
Cassazione n. 06518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/07/1969 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto di interesse in questa sede, é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 20/07/2020, dalla Corte di appello di Torino la pena concordata tra le parti in sede di appello di anni tre e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto da tentato omicidio a lesioni personali e alla determinazione della pena. Rileva la difesa che la persona offesa non è mai stata in pericolo di vita e che pertanto si imponeva la derubricazione. Aggiunge, inoltre, che la pena è eccessiva rispetto all'entità dei fatti e al buon comportamento processuale dell'imputato nei confronti del quale andava operata la massima riduzione di pena per il tentativo e per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche. Insiste, pertanto, il difensore per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Nel caso in esame Ionascu ed il P.G. hanno concordato la quantificazione della pena nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione (partendo dalla pena base in relazione al reato contestato di tentato omicidio di anni otto e mesi tre di reclusione, riducendola, per le circostanze attenuanti generiche, nella misura di un terzo, ad anni cinque e mesi sei di reclusione e, per il rito, ad anni tre e mesi otto di reclusione), rinunciando l'imputato a tutti i motivi di appello tranne quello della riduzione della pena. Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso, la mancanza e/o il vizio di motivazione sulla mancata qualificazione del reato in lesioni aggravate di cui al secondo motivo di appello oggetto di rinuncia (al riguardo si veda Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Leone, Rv. 277196, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale: in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Una volta, poi, verificata la congruità della pena concordata da parte del giudice di appello, come è avvenuto nel caso in esame (in cui si è ritenuta proporzionata alla vita anteatta dell'imputato e al corretto comportamento processuale), la stessa non può essere rimessa in discussione. Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così