CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1971
Cassazione n. 08371/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Bari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo, con il quale si contesta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ogni sua parte, con particolare riferimento alla sussistenza dei reati contestati; alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’entità della pena irrogata, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare pag. 7 e 8 della sentenza impugnata); che, in particolare, secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi positivi o negativi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente superati o disattesi gli altri; che, il giudice di merito ha puntualmente chiarito, per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, ferma la corretta qualificazione giuridica dei fatti, che la pena inflitta all’imputato risulta essere equa, proporzionata ed insuscettibile di ulteriori decurtazioni sia nella pena base che negli aumenti effettuati ex art. 81 cod. pen. ossequioso degli indici normativi di cui all’art. 133 cod. pen.; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]