CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.4963/2018, depositata il 23/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1107/2019Numero sezionale 3484/2026Numero di raccolta generale 14216/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Caserta l’atto diiscrizione ipotecaria su propri immobili di cui alla nota del 28 ottobre2014 lamentando la mancata notifica sia della comunicazionepreventiva sia delle cartelle di pagamento prodromiche.La C.t.p. accoglieva il ricorso rilevando il vizio di notifica dellacomunicazione preventiva in quanto avvenuta mediante consegna apersona diversa dal portiere dello stabile e senza l’invio dellaraccomandata contenente l’avviso di avvenuta notifica (c.d. C.a.n.).Avverso detta sentenza spiegava appello la società di riscossione,evidenziando che la notifica del preavviso era avvenuta a mezzo postaco raccomandata consegnata nelle mani del portiere dello stabile,sicché non occorreva l'invio di alcuna ulteriore raccomandatainformativa. Spiegava, altresì, appello incidentale il contribuente,dolendosi della mancata pronuncia in ordine all'inesistenza giuridicadella notifica delle cartelle presupposte; al deposito da parte dell'ufficiodi mere copie meccanizzate; alla mancata instaurazione delcontraddittorio preventivo.La C.t.r., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello principalee rigettava l’appello incidentale. Rilevava che, in merito alla validitàdella notifica della comunicazione preventiva, doveva applicarsi ilprincipio per il quale, in caso di notifica eseguita dall’Agente dellariscossione, direttamente a mezzo raccomandata con avviso diricevimento, dovessero seguirsi le disposizioni relative al serviziopostale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982; che lanotifica era avvenuta con raccomandata a.r. consegnata al portiere,sicché si era perfezionata. Aggiungeva che la regolarità delle notifiche,effettuate secondo le predette modalità, anche per le cartellepresupposte, rendeva tardiva qualsiasi loro contestazione; che la lororegolarità comportava la non necessità di contraddittorio preventivo;Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 1107/2019Numero sezionale 3484/2026Numero di raccolta generale 14216/2026Data pubblicazione 14/05/2026che la produzione di copie da parte dell'Amministrazione andavacontestata con formale querela di falso.2. Avverso detta sentenza il contribuente ricorre per cassazione el’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per erratapronuncia in merito alla regolarità della notifica della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria.Osserva che aveva instaurato autonomo giudizio innanzi altribunale ai sensi dell'articolo 221 c.p.c. con il quale avevadisconosciuto la firma apposta in calce alla relata di notifica in quantola stessa non era riconducibile ad alcuno dei propri familiari conviventinè ad altra persona addetta alla ricezione degli atti; che, ciononostante,la C.t.r. aveva rigettato l'appello non rilevando che la notifica dellacomunicazione preventiva non era mai pervenuta nella sfera diconoscenza legale del contribuente2. Il motivo è inammissibile.2.1. Il contribuente censura la sentenza impugnata per aver decisonel merito la questione controversa, nonostante la presentazione dellaquerela di falso. Dalla stessa documentazione esibita, tuttavia, risultache l’atto di citazione per querela di falso veniva notificato in data 11dicembre 2018 e, dunque, in data successiva sia alla discussione dellacausa innanzi alla C.t.r. (risalente al 18 ottobre 2017) sia al depositodella sentenza (risalente al 23 maggio 2019). Per altro, questa Corteha pure chiarito che la proposizione, in via principale e in pendenzadell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documentoprodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame laquale è prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falsoproposta in via incidentale (Cass. n. 13376/2023).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 1107/2019Numero sezionale 3484/2026Numero di raccolta generale 14216/2026Data pubblicazione 14/05/20262.2. Deve evidenziarsi, inoltre, che nel ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado e nelle controdeduzioni in secondo grado lostesso contribuente aveva riferito che la notifica era avvenuta nellemani del portiere dello stabile e che le contestazioni mosse attenevanoalla ritualità di detta notifica in assenza della successiva comunicazionedi avvenuta notifica.La C.t.r. decidendo sulla questione controversa, ha ritenuto che lanotifica a mezzo di raccomandata a.r. nelle mani del portiere fosseregolare, non occorrendo alcuna ulteriore comunicazione, sicché non èravvisabile alcun error in procedendo che abbia determinato la nullitàdella sentenza.3. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza,testualmente, «per errata e carente pronuncia in merito alla notificadella cartelle esattoriali ed il loro successivo perfezionamento, perviolazione dell’art. 139 e 140 cpc»Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto regolari lenotifiche delle cartelle di pagamento avvenute con le stesse modalitàdi notifica della comunicazione preventiva.Osserva che nell'appello incidentale aveva censurato l'omessapronuncia da parte del giudice di primo grado sul motivo diimpugnazione con il quale aveva fatto valere la nullità delle notifichedelle cartelle in violazione dell'articolo 140 c.p.c. per mancatocompimento di tutti gli adempimenti richiesti; che, inoltre, avevaevidenziato che la possibilità di utilizzare detta procedura erasubordinata all'espletamento delle formalità previste dall'articolo 139c.p.c. e che le ricerche ivi previste andavano indicate specificamentenella relata; che, invece, il messo notificatore, dopo aver riscontrato lamomentanea assenza del destinatario, aveva provveduto direttamenteall'affissione all'albo comunale, senza procedere all'affissione alla portaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 1107/2019Numero sezionale 3484/2026Numero di raccolta generale 14216/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'abitazione e senza procedere alla ricerca di familiari o di vicinisecondo l'ordine preferenziale di cui all'articolo 139 c.p.c. Aggiunge chela relata di notifica deve contenere la data l'indicazione dell'ufficiopostale per mezzo del quale è stata spedita la copia, la sottoscrizionedel soggetto notificatore, la persona a cui è consegnato l'atto, le suequalità e il luogo di consegna, le eventuali ricerche fatte o i motivi dellamancata consegna, la sottoscrizione di chi riceve l'atto; che, invece,nulla di ciò era avvenuto nella fattispecie. Aggiunge che ilconcessionario aveva provveduto ad un’unica raccomandatainformativa di affissione all’albo comunale che non specificava a qualenotifica e da quale cartella fosse riferita. Infine, si duole del mancatoinvio della raccomandata informativa.4. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.4.1. In primo luogo, il contribuente pur deducendo error inprocedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.denuncia la violazione delle regole del procedimento notificatorio di cuiagli artt. 139 e 140 c.p.c. per svariati profili.L’esposizione cumulativa delle questioni, tuttavia, non è consentitaove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singolecensure teoricamente proponibili; viceversa la formulazione del motivodeve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicchéqueste devono essere prospettate in maniera tale da consentirnel'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass.23/10/2018, n. 26790).4.2. Il motivo, poi, non si rapporta alla sentenza impugnata.Quest’ultima ha rilevato che anche la notifica delle cartelle dipagamento era avvenuta secondo le modalità già descritte conriferimento alla comunicazione del preavviso - ovvero mediante inviodiretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 1107/2019Numero sezionale 3484/2026Numero di raccolta generale 14216/2026Data pubblicazione 14/05/2026ricevimento ricevuta dal portiere; modalità, questa, rispetto alla qualela C.t.r. aveva già evidenziato che dovevano trovare applicazione ledisposizioni relative al servizio postale ordinario – e che ciò rendeva«tardiva qualsiasi loro contestazione».In particolare, la statuizione di tardività delle contestazioni nonrisulta attinta da alcuna censura e le affermazioni in ordine al mancatorispetto delle formalità previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c. non tengonoconto di quanto rilevato nella sentenza impugnata in ordine al fatto cheanche le notifiche erano avvenute mediante invio diretto da parte delconcessionario.5. Con il terzo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d.l.gs. n. 546 del 1992, «Per carente ed erratapronuncia in merito alla richiesta di deposito delle relate di notifica dellecartelle di pagamento in originale o con attestazione di conformitàcome previsto dal dpr 405/2000 articoli 18 e 20».Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha assunto che laproduzione di copie da parte dell'Amministrazione andasse contestatacon formale querela di falso. Osserva che sin dal ricorso introduttivo epoi con l'appello incidentale aveva eccepito che le copie delle relate dinotifica depositate non potevano essere in alcun modo riferite concertezza alle cartelle di pagamento impugnate in quanto nella relataera stato completamente omesso il nome del destinatario e che diconseguenza aveva disconosciuto la documentazione depositata incopia. Assume che tali doglianze non sono state valutate dai giudici disecondo grado.6. Il motivo è inammissibile.6.1. In primo luogo, il motivo propone confusamente un vizio diomessa pronuncia e di errata pronuncia (riconducibile alla violazione dilegge) facendo poi riferimento ad una motivazione opinabile. Non èCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 1107/2019Numero sezionale 3484/2026Numero di raccolta generale 14216/2026Data pubblicazione 14/05/2026chiaro, pertanto, se il contribuente abbia voluto censurare la mancanzadi un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento odi rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, oppure il vizio di omessa motivazione, il quale presupponeche un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sisia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazioneapparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o ancora laviolazione di legge.6.2. Va rilevato, per altro, che sia nel caso della omessa pronunciache della omessa motivazione deve fasi applicazione del principio peril quale il ricorso per cassazione che denunci detti vizi non può essereaccolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque dadisattendere, stante i principi di economia e ragionevole durata delprocesso, (Cass. n. 6145/2019).Sul punto controverso, poi, questa Corte ha rilevato che lanotificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensidell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzodel servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna deiplichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, nédi annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine allapersona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenutoall'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato aquest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335c.c. (Cass. n. 6702/2025).Infine, in ordine alla contestazione della produzione delladocumentazione in copia, se pure non occorre la querela di falso, ladecisione, nel ritenerla irrilevante, è conforme al principio consolidatoper cui in tema di conformità all'originale di un documento prodottoin copia, la contestazione proposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. non puòCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 1107/2019Numero sezionale 3484/2026Numero di raccolta generale 14216/2026Data pubblicazione 14/05/2026avvenire con clausole di stile generiche od onnicomprensive, ma vaoperata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato,contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale(Tra le più recenti Cass. n. 800/2026). Resta, pertanto, così emendatala motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma c.p.c.7. Il ricorso deve essere, pertanto, complessivamente dichiaratoinammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente acorrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre allespese prenotate a debitoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8