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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25037/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

G ADRIATICO S.R.L. (p.i. 02529520272), AMICAS.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. (p.i. 02440900278) CANARIN S.A.S.[OSCURATO:PERSONA] C. (p.i. 02021880279) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (p.i. 00166310276) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (p.i.00882320278) [OSCURATO:PERSONA] e C. S.N.C. (p.i. 02091540274) LIDOAZZURRO S.R.L. (p.i. 03210310276) I.S.A.

S.P.A. (p.i. 00086850294) G.SERVICE S.A.S. (p.i. 02938060270) GRANDE ITALIA S.R.L. (p.i.02940290279) [OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C. (p.i. 00855260279)NETTUNO S.R.L. (p.i. 00721870277) [OSCURATO:PERSONA].N.C. [OSCURATO:PERSONA] C. (p.i. 02677410272) rappresentati edifesi dagli gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC:[OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-nonché controREGIONE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2514/2020depositata il 26/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nell’odierno ricorso per cassazione le società indicate in epigraferiassumono i fatti di causa esponendo di essere imprese operanti nelsettore turistico-ricettivo, titolari di concessioni demaniali marittimerelative a stabilimenti balneari e campeggi ubicati lungo il litorale diSottomarina e [OSCURATO:PERSONA], nel territorio del Comune di Chioggia; e cheesercitano le rispettive attività economiche su aree appartenenti aldemanio marittimo in forza di concessioni rilasciate dall’amministrazione.A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 251, della legge 27dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Comune di Chioggia,quale ente gestore del demanio marittimo in regime di subdelegaregionale, procedeva alla rideterminazione dei canoni concessori relativiNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026agli anni dal 2007 al 2010, richiedendo alle concessionarie il pagamentodi importi notevolmente superiori rispetto a quelli precedentementeapplicati.

Le società interessate hanno ritenuto tali richiestesproporzionate e non conformi ai criteri normativi di calcolo,provvedendo ugualmente al pagamento delle somme richieste, al solofine di evitare le conseguenze derivanti dalla morosità e, in particolare, ilrischio di decadenza delle concessioni ai sensi dell’art. 47 cod. nav.,formulando espressa riserva di ripetizione delle somme ritenute nondovute.Con atto di citazione iscritto al n.

RG 3248/2010, le concessionariehanno convenuto dinanzi al Tribunale di Venezia il Comune di Chioggia,l’Agenzia del Demanio, la Regione Veneto e le altre amministrazioniinteressate, chiedendo l’accertamento della corretta misura dei canonidovuti per le annualità 2007-2010 e la conseguente restituzione dellesomme versate in eccedenza.Nelle more di tale giudizio è entrato in vigore l’art. 1, commi 732 e733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), cheha introdotto una procedura di definizione agevolata dei contenziosiconcernenti i canoni demaniali marittimi pendenti alla data del 30settembre 2013.

La disciplina consentiva di definire le controversiemediante presentazione di apposita domanda entro il 28 febbraio 2014 eversamento del 30% delle somme richieste se pagate in unicasoluzione, ovvero del 60% in forma rateizzata.Le concessionarie hanno presentato al Comune di Chioggia lerelative istanze, deducendo che la procedura dovesse ritenersiperfezionata attraverso l’imputazione delle somme già corrisposte neglianni precedenti con riserva di ripetizione, con conseguente definitivoincameramento da parte dell’amministrazione del solo 30% degli importirichiesti e diritto alla restituzione della parte eccedente.Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026L’Agenzia del Demanio, cui erano state trasmesse le richieste, leha respinte, affermando che la definizione agevolata era destinataesclusivamente alle situazioni di morosità e non poteva trovareapplicazione nei confronti di soggetti che avessero già integralmentepagato i canoni contestati, ancorché con riserva di ripetizione.Le concessionarie hanno instaurato un autonomo giudizio perl’accertamento del diritto alla definizione agevolata, causa definita condecisione di mero rito ritenendo competente a pronunciarsi sullaquestione esclusivamente il giudice davanti al quale pendeva il giudizioprincipale.

Di conseguenza, nel processo originario le attrici hannoinsisto affinché fosse riconosciuto il perfezionamento della definizioneagevolata e dichiarata l’estinzione della lite.Con sentenza n. 2412/2016 il Tribunale di Venezia ha escluso lasussistenza dei presupposti per la definizione agevolata, osservando cheil beneficio si perfezionava solo mediante il versamento dell’importoprevisto dalla legge e che le somme già corrisposte non potevano essereimputate a tale titolo.

Quindi, il giudice di primo grado ha esaminato lequestioni di merito, accertando la correttezza della quantificazione deicanoni risultante dalla relazione predisposta dall’Agenzia del Demanio edichiarando che gli importi così determinati risultavano integralmenteversati dalle società concessionarie.Le odierne ricorrenti hanno proposto appello limitatamente allaquestione concernente la definizione agevolata, deducendo che ilTribunale avrebbe dovuto ritenere che si era perfezionata e quindidichiarare l’estinzione del giudizio.

La Corte d’appello di Venezia, consentenza n. 2514/2020, ha respinto il gravame, sul rilevo da un lato,che le appellanti fossero prive di interesse ad agire, poiché avevano giàcorrisposto integralmente i canoni richiesti e non avevano formulato unaspecifica domanda di restituzione in sede di appello; dall’altro, che nonsussistesse più una lite pendente in senso tecnico, poiché non era statoNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026impugnato il capo della sentenza relativo alla determinazione dei canoni,con conseguente formazione del giudicato sul punto.

La Corte territorialeha affermato inoltre che la procedura di definizione agevolata fossedestinata esclusivamente a controversie relative a canoni non pagati eche non potesse operare mediante imputazione di somme già versate.Avverso tale decisione le concessionarie hanno proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito il Comune diChioggia e l’Agenzia del Demanio con controricorso.

Le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 99 e 112 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1, commi 732 e 733,della legge n. 147 del 2013, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo.Esse censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il lorointeresse ad agire sul presupposto che non fosse stata proposta inappello una domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza.Secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe interpretato in modoerroneo il contenuto dell’atto di appello, trascurando che la domandarestitutoria risultava chiaramente desumibile dall’intero contestodell’impugnazione e costituiva una conseguenza diretta della richiesta diaccertamento del perfezionamento della definizione agevolata.Deducono inoltre che, anche a voler prescindere da tale profilo,l’accertamento del diritto alla definizione agevolata presenta una propriaautonoma utilità giuridica, in quanto comporta l’estinzione del rapportosostanziale oggetto di controversia e costituisce il necessario presuppostoper l’eventuale successiva azione restitutoria (si veda alle pag. 19-20 delricorso: «non appare comunque condivisibile l’assunto della Corted’Appello che nega l’interesse ad agire in assenza di cumulativa domandadi condanna alla ripetizione dell’indebito essendo, in realtà,l’accertamento della definizione agevolata una pronuncia sufficiente aNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026legittimare l’interesse dei ricorrenti alla decisione (che come detto non èdi mero rito ma esplica anche effetti sostanziali)».2.- Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 1,commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013.

Le ricorrenti contestano lastatuizione con cui la Corte d’appello ha escluso la sussistenza delrequisito della “lite pendente”.

Le ricorrenti deducono che la normativarichiede esclusivamente che il contenzioso fosse pendente alla data del30 settembre 2013 e al momento della presentazione dell’istanza didefinizione, circostanza pacificamente ricorrente nella fattispecie,essendo ancora in corso il giudizio instaurato nel 2010 davanti alTribunale di Venezia.

La Corte territoriale avrebbe invece introdotto unrequisito ulteriore, non previsto dalla legge, ricollegando la nozione di litependente alla permanenza della contestazione sulla misura dei canonianche in sede di appello.3.- Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 112, 161, 276 e 329 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello abbiaerroneamente ritenuto formato il giudicato sui capi della sentenza diprimo grado concernenti la determinazione dei canoni.

Esse osservanoche il Tribunale, una volta investito della questione relativa alladefinizione agevolata, avrebbe dovuto pronunciarsi prioritariamente sutale profilo e dichiarare l’estinzione della controversia, anziché procedereall’esame delle questioni di merito.

La prosecuzione del giudizio e ladecisione sulla misura dei canoni integrerebbero un error in procedendoche travolge l’intera sentenza e impedisce di configurare un giudicato suisuccessivi accertamenti di merito.4.- Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1,commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013.

Le ricorrenti censurano ladecisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che ladefinizione agevolata possa trovare applicazione nei confronti di soggettiche abbiano già integralmente pagato i canoni contestati.

EsseNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026sostengono che la procedura agevolativa riguarda tutti i procedimentigiudiziari pendenti concernenti il pagamento dei canoni demaniali,indipendentemente dall’esistenza di una situazione di morosità, e che ilriferimento alle “somme dovute” deve essere inteso come riferito allesomme richieste dall’amministrazione.

Da ciò conseguirebbe la pienalegittimità dell’imputazione, ai fini del perfezionamento della procedura,delle somme già versate con riserva di ripetizione.

Una diversainterpretazione, oltre a risultare priva di fondamento normativo,determinerebbe un’irragionevole discriminazione tra concessionari morosie concessionari che abbiano tempestivamente adempiuto purcontestando la pretesa amministrativa.

A sostegno di tale tesi vengonorichiamati numerosi precedenti della giurisprudenza civile eamministrativa che hanno riconosciuto l’idoneità delle somme già versatea integrare il versamento richiesto dalla disciplina agevolativa.5.- Con il quinto motivo, formulato in via subordinata, le ricorrentiprospettano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 732e 733, della legge n. 147 del 2013, ove interpretato nel senso accoltodalla Corte d’appello.

Secondo tale prospettazione, una disciplina cheriservasse il beneficio della definizione agevolata ai soli concessionarimorosi, escludendo coloro che abbiano provveduto al pagamento deicanoni con riserva di ripetizione, determinerebbe una irragionevoledisparità di trattamento in violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost.,finendo paradossalmente per premiare i concessionari inadempienti epenalizzare quelli che hanno adempiuto agli obblighi richiesti per evitarela perdita della concessione.6.- Il primo e secondo motivo di ricorso possono esaminarsicongiuntamente e sono fondati nei limiti di cui appressoLa Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti perl’accesso alla definizione agevolata sulla base di una duplice ratiodecidendi.Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026Da un lato, ha affermato il difetto di interesse delle appellanti sulrilievo che le stesse avevano già integralmente corrisposto i canonirichiesti dall’amministrazione e non avevano riproposto nel giudizio diappello una domanda di restituzione delle somme eventualmente versatein eccedenza.Dall’altro, ha escluso la sussistenza di una lite ancora pendente inappello, osservando che le concessionarie non avevano impugnato il capodella sentenza di primo grado concernente la determinazione dellamisura dei canoni dovuti e che, pertanto, sul relativo accertamento si eraformato il giudicato.7.- Nessuna delle due argomentazioni può essere condivisa.7.1.- Occorre premettere che l’oggetto originario del giudiziopromosso dalle società concessionarie era costituito dall’accertamento delcorretto ammontare dei canoni demaniali marittimi dovuti per leannualità oggetto di contestazione e la conseguente domanda restitutoriadelle somme ritenute indebitamente versate.Tale assetto della controversia è però mutato nel corso del giudiziodi primo grado, a seguito della domanda di definizione agevolataprevista dall’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013.

Ladomanda, si legge nel ricorso, è stata sottoscritta il 18 febbraio 2014protocollata presso il Comune di Chioggia il 24 febbraio 2014 e speditaall'Agenzia del Demanio il 27 febbraio 2014; quindi entro il termine del28 febbraio 2014 previsto dall'art. 1, comma 733, della legge n.147/2013 e ben prima che si pronunciasse se il giudice di primo grado, indata 7 settembre 2016.7.2- Dal momento in cui la parte deduce di avere presentato ladomanda di definizione agevolata e di avere pagato il dovuto (in questocaso per imputazione), la controversia non ha più quale oggettoprincipale la verifica dell’esatto ammontare del canone originario, mainveste preliminarmente la diversa questione concernente ilNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026perfezionamento o meno della procedura di definizione agevolata e,quindi, la integrale definizione della lite, effetto ex lege delperfezionamento della procedura, con la conseguente estinzione delgiudizio; solo se il giudice ritenga che la definizione agevolata non si èperfezionata può procedere ad esaminare la domanda originaria.8.- Qui si evidenzia il primo errore del giudice d’appello il quale purdando atto che la domanda di definizione agevolata era intervenutaprima del trattenimento della causa in decisione (in primo grado), haritenuto che in appello non fosse più pendente alcuna lite avente aoggetto il pagamento dei canoni perché nessuna delle concessionarieaveva appellato la decisione di primo grado nella parte in cuideterminava i canoni dovuti.

La Corte d'appello trascura così diconsiderare che con l’atto di appello la parte, chiedendo di accertare edichiarare la sussistenza della definizione agevolata, chiedeva insostanza di accertare se già il giudice di primo grado, verificando che lalite innanzi a lui era pendente alla data del 30 settembre 2013 (comeprevisto dall’art 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013) e lasussistenza degli altri requisiti di legge, dovesse dichiarare la integraledefinizione del giudizio e quindi la sua estinzione, e non già pronunciarsisul merito.

Il giudice di primo grado ha potuto infatti pronunciarsisull'ammontare dei canoni pretesi dall'amministrazione in quanto haritenuto che la domanda di definizione agevolata presentata dalla partenon si fosse perfezionata (per omesso versamento, non riconoscendo lavalidità del pagamento per imputazione) e quindi la lite non fosse stataintegralmente definita ai sensi dall’art 1, commi 732 e 733, della legge n.147 del 2013.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, laparte non aveva alcun onere di impugnare quella parte della pronunciache determinava il canone (nella misura originariamente pretesadall'amministrazione) perché essa sarebbe stata automaticamenteNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026travolta da un positivo accertamento della definizione integrale della litein ragione del perfezionarsi della definizione agevolata.9.- La Corte d’appello ha errato a ritenere il difetto di interesse.La domanda diretta ad ottenere l’accertamento della sussistenzadei presupposti per l’accesso alla definizione agevolata conserva unapropria autonoma utilità giuridica, indipendentemente dalla proposizionedi una espressa domanda di condanna alla restituzione delle sommeeventualmente eccedenti, ed indipendentemente dal fatto se le sommeeventualmente pagate in eccesso possano o meno ripetersi una voltaestinto il rapporto obbligatorio.La declaratoria di perfezionamento della definizione agevolata,infatti, non costituisce un mero antecedente logico di una successivaazione restitutoria, ma integra essa stessa il risultato sostanzialeperseguito dalla parte, in quanto determina l’estinzione del rapportoobbligatorio secondo il regime speciale delineato dal legislatore ecomporta, quale effetto processuale, l’estinzione della lite.9.1.- Si può aggiungere che la originaria domanda di indebito erastata originariamente formulata con una specifica causa petendi e cioèassumendo che l'amministrazione aveva sbagliato a determinare ilcanone; causa petendi che all'evidenza non potrebbe più essere posta afondamento di un'eventuale azione di ripetizione di indebito per averepagato in sede di definizione agevolata più di quanto dovuto ai sensidell’art 1 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013; inoltre unarichiesta di condanna alla restituzione delle maggiori somme pagateavrebbe posto un problema di compatibilità con quella che era divenutala domanda principale, fondata sul sopravvenuto art. 1 comma 732 e733 cit., e cioè accertare la definizione della lite e dichiararel’estinzione del giudizio.10.- La conclusione cui è pervenuto il giudice territoriale si pone,inoltre, in contrasto con la stessa funzione dell’istituto, che èNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026eminentemente deflattiva e consiste proprio nel consentire la chiusuradelle controversie in corso mediante l’adesione della parte ad unmeccanismo speciale di determinazione del dovuto.11.- Deve qui ricordarsi che questa Corte, con riguardo allamedesima disciplina, ha affermato che la definizione agevolata deicontenziosi concernenti i canoni demaniali marittimi si perfezionamediante il pagamento della percentuale stabilita dalla legge sullesomme richieste dall’amministrazione, dovendosi a tal fine tenere contoanche delle somme già versate dal concessionario all'Amministrazione,anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazionedella disciplina condonistica. (Cass. n. 21992 del 2024; Cass. n. 18986del 2025).

È stato in particolare chiarito che le “somme dovute” cui fariferimento il legislatore coincidono con quelle pretesedall’amministrazione e che, ai fini del perfezionamento della definizioneagevolata, devono essere computati anche i pagamenti effettuatianteriormente alla presentazione dell’istanza.

Una diversa interpretazionefinirebbe infatti per produrre un effetto manifestamente irragionevole,riservando un trattamento deteriore ai concessionari che abbianoprovveduto al pagamento, sia pure con riserva di ripetizione e al solo finedi evitare la decadenza dal titolo concessorio, rispetto ai soggetti rimastitotalmente inadempienti.Pertanto, una volta proposta l’istanza di definizione agevolata, ilgiudice era tenuto a verificare: a) l’ammontare delle sommecomplessivamente pretese dall’amministrazione; b) la misuradell’importo necessario per il perfezionamento della procedura agevolata,corrispondente alla percentuale prevista dalla legge; c) se i pagamentigià effettuati dalle concessionarie fossero o meno di tale importo,considerando la validità ed efficacia del pagamento medianteimputazione.Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026All’esito di tale verifica sarebbe stato possibile stabilire se ladefinizione agevolata si fosse perfezionata e, conseguentemente, se ilgiudizio dovesse essere dichiarato estinto.

In sede di appello, si èappunto chiesto di ripetere tale accertamento, dato l’errore compiutodal primo giudice che non aveva riconosciuto la validità pagamento perimputazione e, di conseguenza, ritenendo la lite non definita si erapronunciato nel meritoLa Corte territoriale ha invece omesso tale accertamento,arrestando la propria analisi sulla ritenuta carenza di interesse esull’asserita inesistenza della lite pendente, in violazione della disciplinanormativa applicabile.Ne consegue in accoglimento per quanto di ragione del primo esecondo motivo assorbiti gli altri la cassazione della sentenza impugnatae il rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perun nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il primo e secondo motivo del ricorso nei termini di cui inmotivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esamee per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G ADRIATICO S.R.L. (p.i. 02529520272), AMICAS.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. (p.i. 02440900278) CANARIN S.A.S.[OSCURATO:PERSONA] C. (p.i. 02021880279) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (p.i. 00166310276) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (p.i.00882320278) [OSCURATO:PERSONA] e C. S.N.C. (p.i. 02091540274) LIDOAZZURRO S.R.L. (p.i. 03210310276) I.S.A. S.P.A. (p.i. 00086850294) G.SERVICE S.A.S. (p.i. 02938060270) GRANDE ITALIA S.R.L. (p.i.02940290279) [OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C. (p.i. 00855260279)NETTUNO S.R.L. (p.i. 00721870277) [OSCURATO:PERSONA].N.C. [OSCURATO:PERSONA] C. (p.i. 02677410272) rappresentati edifesi dagli gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC:[OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-nonché controREGIONE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2514/2020depositata il 26/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nell’odierno ricorso per cassazione le società indicate in epigraferiassumono i fatti di causa esponendo di essere imprese operanti nelsettore turistico-ricettivo, titolari di concessioni demaniali marittimerelative a stabilimenti balneari e campeggi ubicati lungo il litorale diSottomarina e [OSCURATO:PERSONA], nel territorio del Comune di Chioggia; e cheesercitano le rispettive attività economiche su aree appartenenti aldemanio marittimo in forza di concessioni rilasciate dall’amministrazione.A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 251, della legge 27dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Comune di Chioggia,quale ente gestore del demanio marittimo in regime di subdelegaregionale, procedeva alla rideterminazione dei canoni concessori relativiNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026agli anni dal 2007 al 2010, richiedendo alle concessionarie il pagamentodi importi notevolmente superiori rispetto a quelli precedentementeapplicati. Le società interessate hanno ritenuto tali richiestesproporzionate e non conformi ai criteri normativi di calcolo,provvedendo ugualmente al pagamento delle somme richieste, al solofine di evitare le conseguenze derivanti dalla morosità e, in particolare, ilrischio di decadenza delle concessioni ai sensi dell’art. 47 cod. nav.,formulando espressa riserva di ripetizione delle somme ritenute nondovute.Con atto di citazione iscritto al n. RG 3248/2010, le concessionariehanno convenuto dinanzi al Tribunale di Venezia il Comune di Chioggia,l’Agenzia del Demanio, la Regione Veneto e le altre amministrazioniinteressate, chiedendo l’accertamento della corretta misura dei canonidovuti per le annualità 2007-2010 e la conseguente restituzione dellesomme versate in eccedenza.Nelle more di tale giudizio è entrato in vigore l’art. 1, commi 732 e733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), cheha introdotto una procedura di definizione agevolata dei contenziosiconcernenti i canoni demaniali marittimi pendenti alla data del 30settembre 2013. La disciplina consentiva di definire le controversiemediante presentazione di apposita domanda entro il 28 febbraio 2014 eversamento del 30% delle somme richieste se pagate in unicasoluzione, ovvero del 60% in forma rateizzata.Le concessionarie hanno presentato al Comune di Chioggia lerelative istanze, deducendo che la procedura dovesse ritenersiperfezionata attraverso l’imputazione delle somme già corrisposte neglianni precedenti con riserva di ripetizione, con conseguente definitivoincameramento da parte dell’amministrazione del solo 30% degli importirichiesti e diritto alla restituzione della parte eccedente.Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026L’Agenzia del Demanio, cui erano state trasmesse le richieste, leha respinte, affermando che la definizione agevolata era destinataesclusivamente alle situazioni di morosità e non poteva trovareapplicazione nei confronti di soggetti che avessero già integralmentepagato i canoni contestati, ancorché con riserva di ripetizione.Le concessionarie hanno instaurato un autonomo giudizio perl’accertamento del diritto alla definizione agevolata, causa definita condecisione di mero rito ritenendo competente a pronunciarsi sullaquestione esclusivamente il giudice davanti al quale pendeva il giudizioprincipale. Di conseguenza, nel processo originario le attrici hannoinsisto affinché fosse riconosciuto il perfezionamento della definizioneagevolata e dichiarata l’estinzione della lite.Con sentenza n. 2412/2016 il Tribunale di Venezia ha escluso lasussistenza dei presupposti per la definizione agevolata, osservando cheil beneficio si perfezionava solo mediante il versamento dell’importoprevisto dalla legge e che le somme già corrisposte non potevano essereimputate a tale titolo. Quindi, il giudice di primo grado ha esaminato lequestioni di merito, accertando la correttezza della quantificazione deicanoni risultante dalla relazione predisposta dall’Agenzia del Demanio edichiarando che gli importi così determinati risultavano integralmenteversati dalle società concessionarie.Le odierne ricorrenti hanno proposto appello limitatamente allaquestione concernente la definizione agevolata, deducendo che ilTribunale avrebbe dovuto ritenere che si era perfezionata e quindidichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte d’appello di Venezia, consentenza n. 2514/2020, ha respinto il gravame, sul rilevo da un lato,che le appellanti fossero prive di interesse ad agire, poiché avevano giàcorrisposto integralmente i canoni richiesti e non avevano formulato unaspecifica domanda di restituzione in sede di appello; dall’altro, che nonsussistesse più una lite pendente in senso tecnico, poiché non era statoNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026impugnato il capo della sentenza relativo alla determinazione dei canoni,con conseguente formazione del giudicato sul punto. La Corte territorialeha affermato inoltre che la procedura di definizione agevolata fossedestinata esclusivamente a controversie relative a canoni non pagati eche non potesse operare mediante imputazione di somme già versate.Avverso tale decisione le concessionarie hanno proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito il Comune diChioggia e l’Agenzia del Demanio con controricorso. Le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 99 e 112 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1, commi 732 e 733,della legge n. 147 del 2013, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo.Esse censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il lorointeresse ad agire sul presupposto che non fosse stata proposta inappello una domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza.Secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe interpretato in modoerroneo il contenuto dell’atto di appello, trascurando che la domandarestitutoria risultava chiaramente desumibile dall’intero contestodell’impugnazione e costituiva una conseguenza diretta della richiesta diaccertamento del perfezionamento della definizione agevolata.Deducono inoltre che, anche a voler prescindere da tale profilo,l’accertamento del diritto alla definizione agevolata presenta una propriaautonoma utilità giuridica, in quanto comporta l’estinzione del rapportosostanziale oggetto di controversia e costituisce il necessario presuppostoper l’eventuale successiva azione restitutoria (si veda alle pag. 19-20 delricorso: «non appare comunque condivisibile l’assunto della Corted’Appello che nega l’interesse ad agire in assenza di cumulativa domandadi condanna alla ripetizione dell’indebito essendo, in realtà,l’accertamento della definizione agevolata una pronuncia sufficiente aNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026legittimare l’interesse dei ricorrenti alla decisione (che come detto non èdi mero rito ma esplica anche effetti sostanziali)».2.- Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 1,commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013. Le ricorrenti contestano lastatuizione con cui la Corte d’appello ha escluso la sussistenza delrequisito della “lite pendente”. Le ricorrenti deducono che la normativarichiede esclusivamente che il contenzioso fosse pendente alla data del30 settembre 2013 e al momento della presentazione dell’istanza didefinizione, circostanza pacificamente ricorrente nella fattispecie,essendo ancora in corso il giudizio instaurato nel 2010 davanti alTribunale di Venezia. La Corte territoriale avrebbe invece introdotto unrequisito ulteriore, non previsto dalla legge, ricollegando la nozione di litependente alla permanenza della contestazione sulla misura dei canonianche in sede di appello.3.- Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 112, 161, 276 e 329 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello abbiaerroneamente ritenuto formato il giudicato sui capi della sentenza diprimo grado concernenti la determinazione dei canoni. Esse osservanoche il Tribunale, una volta investito della questione relativa alladefinizione agevolata, avrebbe dovuto pronunciarsi prioritariamente sutale profilo e dichiarare l’estinzione della controversia, anziché procedereall’esame delle questioni di merito. La prosecuzione del giudizio e ladecisione sulla misura dei canoni integrerebbero un error in procedendoche travolge l’intera sentenza e impedisce di configurare un giudicato suisuccessivi accertamenti di merito.4.- Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1,commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013. Le ricorrenti censurano ladecisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che ladefinizione agevolata possa trovare applicazione nei confronti di soggettiche abbiano già integralmente pagato i canoni contestati. EsseNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026sostengono che la procedura agevolativa riguarda tutti i procedimentigiudiziari pendenti concernenti il pagamento dei canoni demaniali,indipendentemente dall’esistenza di una situazione di morosità, e che ilriferimento alle “somme dovute” deve essere inteso come riferito allesomme richieste dall’amministrazione. Da ciò conseguirebbe la pienalegittimità dell’imputazione, ai fini del perfezionamento della procedura,delle somme già versate con riserva di ripetizione. Una diversainterpretazione, oltre a risultare priva di fondamento normativo,determinerebbe un’irragionevole discriminazione tra concessionari morosie concessionari che abbiano tempestivamente adempiuto purcontestando la pretesa amministrativa. A sostegno di tale tesi vengonorichiamati numerosi precedenti della giurisprudenza civile eamministrativa che hanno riconosciuto l’idoneità delle somme già versatea integrare il versamento richiesto dalla disciplina agevolativa.5.- Con il quinto motivo, formulato in via subordinata, le ricorrentiprospettano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 732e 733, della legge n. 147 del 2013, ove interpretato nel senso accoltodalla Corte d’appello. Secondo tale prospettazione, una disciplina cheriservasse il beneficio della definizione agevolata ai soli concessionarimorosi, escludendo coloro che abbiano provveduto al pagamento deicanoni con riserva di ripetizione, determinerebbe una irragionevoledisparità di trattamento in violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost.,finendo paradossalmente per premiare i concessionari inadempienti epenalizzare quelli che hanno adempiuto agli obblighi richiesti per evitarela perdita della concessione.6.- Il primo e secondo motivo di ricorso possono esaminarsicongiuntamente e sono fondati nei limiti di cui appressoLa Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti perl’accesso alla definizione agevolata sulla base di una duplice ratiodecidendi.Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026Da un lato, ha affermato il difetto di interesse delle appellanti sulrilievo che le stesse avevano già integralmente corrisposto i canonirichiesti dall’amministrazione e non avevano riproposto nel giudizio diappello una domanda di restituzione delle somme eventualmente versatein eccedenza.Dall’altro, ha escluso la sussistenza di una lite ancora pendente inappello, osservando che le concessionarie non avevano impugnato il capodella sentenza di primo grado concernente la determinazione dellamisura dei canoni dovuti e che, pertanto, sul relativo accertamento si eraformato il giudicato.7.- Nessuna delle due argomentazioni può essere condivisa.7.1.- Occorre premettere che l’oggetto originario del giudiziopromosso dalle società concessionarie era costituito dall’accertamento delcorretto ammontare dei canoni demaniali marittimi dovuti per leannualità oggetto di contestazione e la conseguente domanda restitutoriadelle somme ritenute indebitamente versate.Tale assetto della controversia è però mutato nel corso del giudiziodi primo grado, a seguito della domanda di definizione agevolataprevista dall’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013. Ladomanda, si legge nel ricorso, è stata sottoscritta il 18 febbraio 2014protocollata presso il Comune di Chioggia il 24 febbraio 2014 e speditaall'Agenzia del Demanio il 27 febbraio 2014; quindi entro il termine del28 febbraio 2014 previsto dall'art. 1, comma 733, della legge n.147/2013 e ben prima che si pronunciasse se il giudice di primo grado, indata 7 settembre 2016.7.2- Dal momento in cui la parte deduce di avere presentato ladomanda di definizione agevolata e di avere pagato il dovuto (in questocaso per imputazione), la controversia non ha più quale oggettoprincipale la verifica dell’esatto ammontare del canone originario, mainveste preliminarmente la diversa questione concernente ilNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026perfezionamento o meno della procedura di definizione agevolata e,quindi, la integrale definizione della lite, effetto ex lege delperfezionamento della procedura, con la conseguente estinzione delgiudizio; solo se il giudice ritenga che la definizione agevolata non si èperfezionata può procedere ad esaminare la domanda originaria.8.- Qui si evidenzia il primo errore del giudice d’appello il quale purdando atto che la domanda di definizione agevolata era intervenutaprima del trattenimento della causa in decisione (in primo grado), haritenuto che in appello non fosse più pendente alcuna lite avente aoggetto il pagamento dei canoni perché nessuna delle concessionarieaveva appellato la decisione di primo grado nella parte in cuideterminava i canoni dovuti. La Corte d'appello trascura così diconsiderare che con l’atto di appello la parte, chiedendo di accertare edichiarare la sussistenza della definizione agevolata, chiedeva insostanza di accertare se già il giudice di primo grado, verificando che lalite innanzi a lui era pendente alla data del 30 settembre 2013 (comeprevisto dall’art 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013) e lasussistenza degli altri requisiti di legge, dovesse dichiarare la integraledefinizione del giudizio e quindi la sua estinzione, e non già pronunciarsisul merito. Il giudice di primo grado ha potuto infatti pronunciarsisull'ammontare dei canoni pretesi dall'amministrazione in quanto haritenuto che la domanda di definizione agevolata presentata dalla partenon si fosse perfezionata (per omesso versamento, non riconoscendo lavalidità del pagamento per imputazione) e quindi la lite non fosse stataintegralmente definita ai sensi dall’art 1, commi 732 e 733, della legge n.147 del 2013. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, laparte non aveva alcun onere di impugnare quella parte della pronunciache determinava il canone (nella misura originariamente pretesadall'amministrazione) perché essa sarebbe stata automaticamenteNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026travolta da un positivo accertamento della definizione integrale della litein ragione del perfezionarsi della definizione agevolata.9.- La Corte d’appello ha errato a ritenere il difetto di interesse.La domanda diretta ad ottenere l’accertamento della sussistenzadei presupposti per l’accesso alla definizione agevolata conserva unapropria autonoma utilità giuridica, indipendentemente dalla proposizionedi una espressa domanda di condanna alla restituzione delle sommeeventualmente eccedenti, ed indipendentemente dal fatto se le sommeeventualmente pagate in eccesso possano o meno ripetersi una voltaestinto il rapporto obbligatorio.La declaratoria di perfezionamento della definizione agevolata,infatti, non costituisce un mero antecedente logico di una successivaazione restitutoria, ma integra essa stessa il risultato sostanzialeperseguito dalla parte, in quanto determina l’estinzione del rapportoobbligatorio secondo il regime speciale delineato dal legislatore ecomporta, quale effetto processuale, l’estinzione della lite.9.1.- Si può aggiungere che la originaria domanda di indebito erastata originariamente formulata con una specifica causa petendi e cioèassumendo che l'amministrazione aveva sbagliato a determinare ilcanone; causa petendi che all'evidenza non potrebbe più essere posta afondamento di un'eventuale azione di ripetizione di indebito per averepagato in sede di definizione agevolata più di quanto dovuto ai sensidell’art 1 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013; inoltre unarichiesta di condanna alla restituzione delle maggiori somme pagateavrebbe posto un problema di compatibilità con quella che era divenutala domanda principale, fondata sul sopravvenuto art. 1 comma 732 e733 cit., e cioè accertare la definizione della lite e dichiararel’estinzione del giudizio.10.- La conclusione cui è pervenuto il giudice territoriale si pone,inoltre, in contrasto con la stessa funzione dell’istituto, che èNumero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026eminentemente deflattiva e consiste proprio nel consentire la chiusuradelle controversie in corso mediante l’adesione della parte ad unmeccanismo speciale di determinazione del dovuto.11.- Deve qui ricordarsi che questa Corte, con riguardo allamedesima disciplina, ha affermato che la definizione agevolata deicontenziosi concernenti i canoni demaniali marittimi si perfezionamediante il pagamento della percentuale stabilita dalla legge sullesomme richieste dall’amministrazione, dovendosi a tal fine tenere contoanche delle somme già versate dal concessionario all'Amministrazione,anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazionedella disciplina condonistica. (Cass. n. 21992 del 2024; Cass. n. 18986del 2025). È stato in particolare chiarito che le “somme dovute” cui fariferimento il legislatore coincidono con quelle pretesedall’amministrazione e che, ai fini del perfezionamento della definizioneagevolata, devono essere computati anche i pagamenti effettuatianteriormente alla presentazione dell’istanza. Una diversa interpretazionefinirebbe infatti per produrre un effetto manifestamente irragionevole,riservando un trattamento deteriore ai concessionari che abbianoprovveduto al pagamento, sia pure con riserva di ripetizione e al solo finedi evitare la decadenza dal titolo concessorio, rispetto ai soggetti rimastitotalmente inadempienti.Pertanto, una volta proposta l’istanza di definizione agevolata, ilgiudice era tenuto a verificare: a) l’ammontare delle sommecomplessivamente pretese dall’amministrazione; b) la misuradell’importo necessario per il perfezionamento della procedura agevolata,corrispondente alla percentuale prevista dalla legge; c) se i pagamentigià effettuati dalle concessionarie fossero o meno di tale importo,considerando la validità ed efficacia del pagamento medianteimputazione.Numero registro generale 8784/2021Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 25037/2026Data pubblicazione 06/09/2026All’esito di tale verifica sarebbe stato possibile stabilire se ladefinizione agevolata si fosse perfezionata e, conseguentemente, se ilgiudizio dovesse essere dichiarato estinto. In sede di appello, si èappunto chiesto di ripetere tale accertamento, dato l’errore compiutodal primo giudice che non aveva riconosciuto la validità pagamento perimputazione e, di conseguenza, ritenendo la lite non definita si erapronunciato nel meritoLa Corte territoriale ha invece omesso tale accertamento,arrestando la propria analisi sulla ritenuta carenza di interesse esull’asserita inesistenza della lite pendente, in violazione della disciplinanormativa applicabile.Ne consegue in accoglimento per quanto di ragione del primo esecondo motivo assorbiti gli altri la cassazione della sentenza impugnatae il rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perun nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo e secondo motivo del ricorso nei termini di cui inmotivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esamee per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25037/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris