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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01526/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di gas.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza dello stato di necessità, derivante dalla assoluta indigenza economica in cui versava il nucleo familiare dell'imputato all'epoca del fatto; violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è generico, poiché si risolve in una mera asserzione del tutto priva di un confronto critico con le ragioni poste a fondamento della decisione di escludere, nella specie, la sussistenza di uno stato di necessità

3.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari chel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di gas. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza dello stato di necessità, derivante dalla assoluta indigenza economica in cui versava il nucleo familiare dell'imputato all'epoca del fatto; violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico, poiché si risolve in una mera asserzione del tutto priva di un confronto critico con le ragioni poste a fondamento della decisione di escludere, nella specie, la sussistenza di uno stato di necessità 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari chel
Sentenza Cassazione n. 01526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris