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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 29132/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio del 22 gennaio 2024 del P.M. di Ancona dell'8 gennaio 2024 per l'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In esecuzione del provvedimento,sono stati sequestrati all'imputato, in diverse sedi, documentazione di varia natura, materiale informatico, denaro ed oggetti di valore.

2. Con il ricorso vengono formulati due motivi, incentrati entrambi su violazione di legge (art. 606 lett. b e c, c.p.p.) in relazione al mancato rispetto del principio di proporzionalità (art.275 c.p.p.) ed alla sussistenza del fumus commissi delicti (artt,110 c.p. e 253 c.p.p. -l'indagato non è l'amministratore di fatto della Comix s.r.I.).

3. Con memoria del 1 giugno 2024, inviata per PEC lo stesso giorno, la difesa dell'indagato formula due ulteriori motivi nuovi, incentrati sulla violazione di legge (art.606 lett. b e c, c.p.p.) con cui si contesta la qualificazione dell'imputato di amministratore di fatto della Comix s.r.I..

4. In relazione al primo profilo, si lamenta la mancanza di proporzionalità del provvedimento, che ha disposto la indistinta acquisizione di materiale documentale ed informatico senza alcuna definizione del materiale da sequestrare e senza fornire alcun criterio selettivo, sì da risolversi in una fishing expedition.5.

Quanto alla qualifica dell'indagato come amministratore di fatto della Comix s.r.I., i tre motivi successivi (quello del ricorso oltre ai due nuovi contenuti nella memoria) contestano: (i) l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, erroneamente basata sulla qualità di socio dell'indagato, in base ad un unico episodio, scollegato dall'attività societaria (acquisto di opere d'arte per € 140.000,00), in assenza degli ulteriori parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità; (ii) l'indebito collegamento dell'acquisto di immobili da parte dell'imputato nel decorso decennio a disponibilità derivanti dalla Comix s.r.I., società che, siccome fondata in epoca successiva, non può aver fornito le risorse per l'acquisto degli immobili, avvenuto anteriormente; (iii) la mancata risposta al terzo motivo dell'istanza di riesame, laddove si evidenziava che le restituzioni garantite da 'pegno' erano mere compensazioni valutarie in cui l'indagato assumeva la qualità di terzo rispetto alla società. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va respinto siccome basato su motivi infondati o non consentiti.

2. Il primo motivo viene formulato per la prima volta in questa sede.

L'esame dell'istanza di riesame, del verbale di udienza del procedimento svoltosi innanzi al Collegio del Tribunale di Ancona nonchélt memoria in quella sede depositata consentono di rilevare come la dedotta violazione di legge (in relazione al tema della proporzionalità) non fosse stata in precedenza sollevata e discussa.

La deduzione innanzi a questa Corte costituisce i pertanto, una violazione della catena devolutiva, in spregio al combinato disposto degli artt. 606,comma 3 e 609,comma 2 c.p.p., in forza del quale non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nella fase del merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre innanzi al giudice del riesame.

Tale regola trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo del Tribunale del riesame, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).

3. Quanto al fumus commissi delicti, le argomentazioni addotte in successione (con il ricorso, prima, e con la memoria, in seguito) per 'smontare' la tesi del ruolo di amministratore di fatto del Ren nella società [OSCURATO:SOCIETA]. non possono trovare accoglimento.

Ciò perché, pur veicolati nelle forme di una critica di legittimità per violazione o erronea applicazione della legge penale, ciò cui i motivi mirano,è la disarticolazione della valutazione di merito inerente alla qualità dell'imputato quale amministratore di fatto.

Si tratta, pertanto., di motivi che oltrepassano la soglia del consentito in questa sede in relazione alla critica dei provvedimenti di sequestro, che è pur sempre circoscritta, in base al combinato disposto degli artt. 257, 324 e 325 c.p.p., alle questioni di diritto in materia di impugnazione dei provvedimenti di sequestro.r E che si tratti di quaestio facti, cioè dell'apprezzamento di circostanze destinate a comporre la ricostruzione delle premesse di una valutazione giuridica, deriva direttamente dalla qualifica di amministratore di fatto, assegnata al Ren sulla base di un apprezzamento discrezionale che spetta esclusivamente al giudice di merito, e che risulta immune da censure di legittimità se adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste.

Nel caso specifico, come si legge a pg.4 della decisione, a conclusione della descrizione delle condotte illecite in cui di sostanzierebbe l'attività di 'cartiera' delle società create e gestite in una sorta di underworld finanziario di matrice cinese con il fine ultimo della esportazione di capitali illeciti nel Paese dell'[OSCURATO:PERSONA], all'imputato si ascrive la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza degli acquisti effettuati nel biennio 2022 e 2023 con fondi della società a vantaggio esclusivamente personale.

Come si spiega nel provvedimento, si tratta degli unici acquisti effettuati dalla società nel biennio di operatività.

Essi furono eseguiti direttamente dal Ren a proprio esclusivo beneficio, dato che i beni acquistati furono consegnati presso un magazzino nella esclusiva disponibilità dell'indagato.

Quella espressa dal tribunale costituisce una valutazione del fatto, cui si aggiunge l'articolata confutazione della spiegazione alternativa, fornita dalla difesa, che pretende di inquadrare il fenomeno nell'ambito di compensazioni valutarie, tuttavia senza corrispondenza tra epoca dei versamenti rispetto agli acquisti né corrispondenza tra beneficiari.

4. Sulla stessa linea di infondatezza si pongono gli ulteriori motivi, introdotti dalla memoria inviata il 1° giugno 2024, in vista della discussione.

Il primo dei due motivi nuovi contesta una asserzione di natura meramente additiva della ordinanza impugnata, laddove si osserva che la mancanza di redditi 'ostensibili' da parte dell'imputato e della sua famiglia non gli abbia impedito nel tempo di acquistare immobili e beni di valore, a conferma dell'appartenenza del Ren ad ambienti che coltivano e si nutrono di economia illegale.

Il fatto che gli acquisti di immobili, come si sostiene in linea difensiva, fossero anteriori alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. è certamente sufficiente, se confermata, a ridurre l'efficacia dimostrativa dell'argomentazione additiva adottata dal Tribunale, ma certamente non demolisce l'argomento principale su cui è fondata la conclusione del collegamento tra Ren e la [OSCURATO:SOCIETA]. (gli acquisti di opere d'arte) né la circostanza che anche in epoca successiva alla costituzione della 'cartiera', Ren e la sua famiglia vivessero di redditi non dichiarati e sottratti al sistema economico legale.

Quanto all'ultimo motivo, inserito nella memoria inviata per la discussione orale, occorre innanzitutto rilevare che esso costituisce la più chiara contraddizione rispetto alla appena lamentata (con il motivo che precedeva) carenza di prova della disponibilità di denaro di origine sospetta in capo al Ren ed alla sua famiglia, per la evidente ragione che intanto il denaro poteva essere 'compensato' all'estero in quanto era immesso nel circuito illegale.

A prescindere da ciò, il motivo addotto appare meramente ripetitivo e generico perché non si confronta realmente con la motivazione fornita sul punto alle pagine 4 e 5 della motivazione, ove il Tribunale illustra con dovizia di particolari il sistema di empty boxes (o scatole cinesi, inevitabilmente) su cui si fondava un florido settore di riciclaggio di denaro proveniente da falsa fatturazione e da redditi non dichiarati allo Stato italiano.

Si tratta di argomenti congrui e corretti, che non vengono nemmeno considerati nel ricorso e nella memoria della difesa, che pretende di circoscrivere il ruolo dell'indagato a quello del mero fruitore dei servizi illeciti, senza tuttavia spiegare per quale ragione la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto procedere altresì all'acquisto di oggetti d'arte presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di chi pretende di accreditarsi come terzo estraneo.

5. Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio del 22 gennaio 2024 del P.M. di Ancona dell'8 gennaio 2024 per l'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti. In esecuzione del provvedimento,sono stati sequestrati all'imputato, in diverse sedi, documentazione di varia natura, materiale informatico, denaro ed oggetti di valore. 2. Con il ricorso vengono formulati due motivi, incentrati entrambi su violazione di legge (art. 606 lett. b e c, c.p.p.) in relazione al mancato rispetto del principio di proporzionalità (art.275 c.p.p.) ed alla sussistenza del fumus commissi delicti (artt,110 c.p. e 253 c.p.p. -l'indagato non è l'amministratore di fatto della Comix s.r.I.). 3. Con memoria del 1 giugno 2024, inviata per PEC lo stesso giorno, la difesa dell'indagato formula due ulteriori motivi nuovi, incentrati sulla violazione di legge (art.606 lett. b e c, c.p.p.) con cui si contesta la qualificazione dell'imputato di amministratore di fatto della Comix s.r.I.. 4. In relazione al primo profilo, si lamenta la mancanza di proporzionalità del provvedimento, che ha disposto la indistinta acquisizione di materiale documentale ed informatico senza alcuna definizione del materiale da sequestrare e senza fornire alcun criterio selettivo, sì da risolversi in una fishing expedition.5. Quanto alla qualifica dell'indagato come amministratore di fatto della Comix s.r.I., i tre motivi successivi (quello del ricorso oltre ai due nuovi contenuti nella memoria) contestano: (i) l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, erroneamente basata sulla qualità di socio dell'indagato, in base ad un unico episodio, scollegato dall'attività societaria (acquisto di opere d'arte per € 140.000,00), in assenza degli ulteriori parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità; (ii) l'indebito collegamento dell'acquisto di immobili da parte dell'imputato nel decorso decennio a disponibilità derivanti dalla Comix s.r.I., società che, siccome fondata in epoca successiva, non può aver fornito le risorse per l'acquisto degli immobili, avvenuto anteriormente; (iii) la mancata risposta al terzo motivo dell'istanza di riesame, laddove si evidenziava che le restituzioni garantite da 'pegno' erano mere compensazioni valutarie in cui l'indagato assumeva la qualità di terzo rispetto alla società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va respinto siccome basato su motivi infondati o non consentiti. 2. Il primo motivo viene formulato per la prima volta in questa sede. L'esame dell'istanza di riesame, del verbale di udienza del procedimento svoltosi innanzi al Collegio del Tribunale di Ancona nonchélt memoria in quella sede depositata consentono di rilevare come la dedotta violazione di legge (in relazione al tema della proporzionalità) non fosse stata in precedenza sollevata e discussa. La deduzione innanzi a questa Corte costituisce i pertanto, una violazione della catena devolutiva, in spregio al combinato disposto degli artt. 606,comma 3 e 609,comma 2 c.p.p., in forza del quale non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nella fase del merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre innanzi al giudice del riesame. Tale regola trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo del Tribunale del riesame, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 3. Quanto al fumus commissi delicti, le argomentazioni addotte in successione (con il ricorso, prima, e con la memoria, in seguito) per 'smontare' la tesi del ruolo di amministratore di fatto del Ren nella società [OSCURATO:SOCIETA]. non possono trovare accoglimento. Ciò perché, pur veicolati nelle forme di una critica di legittimità per violazione o erronea applicazione della legge penale, ciò cui i motivi mirano,è la disarticolazione della valutazione di merito inerente alla qualità dell'imputato quale amministratore di fatto. Si tratta, pertanto., di motivi che oltrepassano la soglia del consentito in questa sede in relazione alla critica dei provvedimenti di sequestro, che è pur sempre circoscritta, in base al combinato disposto degli artt. 257, 324 e 325 c.p.p., alle questioni di diritto in materia di impugnazione dei provvedimenti di sequestro.r E che si tratti di quaestio facti, cioè dell'apprezzamento di circostanze destinate a comporre la ricostruzione delle premesse di una valutazione giuridica, deriva direttamente dalla qualifica di amministratore di fatto, assegnata al Ren sulla base di un apprezzamento discrezionale che spetta esclusivamente al giudice di merito, e che risulta immune da censure di legittimità se adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste. Nel caso specifico, come si legge a pg.4 della decisione, a conclusione della descrizione delle condotte illecite in cui di sostanzierebbe l'attività di 'cartiera' delle società create e gestite in una sorta di underworld finanziario di matrice cinese con il fine ultimo della esportazione di capitali illeciti nel Paese dell'[OSCURATO:PERSONA], all'imputato si ascrive la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza degli acquisti effettuati nel biennio 2022 e 2023 con fondi della società a vantaggio esclusivamente personale. Come si spiega nel provvedimento, si tratta degli unici acquisti effettuati dalla società nel biennio di operatività. Essi furono eseguiti direttamente dal Ren a proprio esclusivo beneficio, dato che i beni acquistati furono consegnati presso un magazzino nella esclusiva disponibilità dell'indagato. Quella espressa dal tribunale costituisce una valutazione del fatto, cui si aggiunge l'articolata confutazione della spiegazione alternativa, fornita dalla difesa, che pretende di inquadrare il fenomeno nell'ambito di compensazioni valutarie, tuttavia senza corrispondenza tra epoca dei versamenti rispetto agli acquisti né corrispondenza tra beneficiari. 4. Sulla stessa linea di infondatezza si pongono gli ulteriori motivi, introdotti dalla memoria inviata il 1° giugno 2024, in vista della discussione. Il primo dei due motivi nuovi contesta una asserzione di natura meramente additiva della ordinanza impugnata, laddove si osserva che la mancanza di redditi 'ostensibili' da parte dell'imputato e della sua famiglia non gli abbia impedito nel tempo di acquistare immobili e beni di valore, a conferma dell'appartenenza del Ren ad ambienti che coltivano e si nutrono di economia illegale. Il fatto che gli acquisti di immobili, come si sostiene in linea difensiva, fossero anteriori alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. è certamente sufficiente, se confermata, a ridurre l'efficacia dimostrativa dell'argomentazione additiva adottata dal Tribunale, ma certamente non demolisce l'argomento principale su cui è fondata la conclusione del collegamento tra Ren e la [OSCURATO:SOCIETA]. (gli acquisti di opere d'arte) né la circostanza che anche in epoca successiva alla costituzione della 'cartiera', Ren e la sua famiglia vivessero di redditi non dichiarati e sottratti al sistema economico legale. Quanto all'ultimo motivo, inserito nella memoria inviata per la discussione orale, occorre innanzitutto rilevare che esso costituisce la più chiara contraddizione rispetto alla appena lamentata (con il motivo che precedeva) carenza di prova della disponibilità di denaro di origine sospetta in capo al Ren ed alla sua famiglia, per la evidente ragione che intanto il denaro poteva essere 'compensato' all'estero in quanto era immesso nel circuito illegale. A prescindere da ciò, il motivo addotto appare meramente ripetitivo e generico perché non si confronta realmente con la motivazione fornita sul punto alle pagine 4 e 5 della motivazione, ove il Tribunale illustra con dovizia di particolari il sistema di empty boxes (o scatole cinesi, inevitabilmente) su cui si fondava un florido settore di riciclaggio di denaro proveniente da falsa fatturazione e da redditi non dichiarati allo Stato italiano. Si tratta di argomenti congrui e corretti, che non vengono nemmeno considerati nel ricorso e nella memoria della difesa, che pretende di circoscrivere il ruolo dell'indagato a quello del mero fruitore dei servizi illeciti, senza tuttavia spiegare per quale ragione la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto procedere altresì all'acquisto di oggetti d'arte presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di chi pretende di accreditarsi come terzo estraneo. 5. Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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