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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 dicembre 2022

Cassazione n. 25119/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12335-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Bocca di Leone n.78, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2019n. 12335sez.

S2 - ud. 21 - 12 - 2022 - 2 - avverso la sentenza n. 415/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione , affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 415/2019 della Corte d’appello diVenezia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in pari data, con cui, per quel che ancora qui rileva, in riforma della sentenza n.250/2010del Tribunale di Venezia sez. di [OSCURATO:PERSONA] di Piave , è stata dichiarata la nullità del contratto professionale del 31/5/2004 e rigettata la sua domanda di riconvenzionale di pagamento avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla restituzione a quest’ultimo della somma di Euro 8.704,00 oltre interessi; − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; − con atto ritualmente sottoscritto, il difensore ha rinunciato al ricorsoper intervenuta morte dell’assistito [OSCURATO:PERSONA] ; consideratoche: - a l giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l'istituto dell'interruzione per uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab initioun processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico(Sez.

U, n. 14385 del 21/06/2007) -il giudizio di cassazione dev’essere, pertanto, dichiarato estinto e il ricorrente de v’ essere condannat o , per il principio di causalità, al Ric. 2019n. 12335sez.

S2 - ud. 21 - 12 - 2022 - 3 - rimborso delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate in dispositivo in riferimento al valore dichiarato; - non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12335-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Bocca di Leone n.78, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2019n. 12335sez. S2 - ud. 21 - 12 - 2022 - 2 - avverso la sentenza n. 415/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione , affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 415/2019 della Corte d’appello diVenezia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in pari data, con cui, per quel che ancora qui rileva, in riforma della sentenza n.250/2010del Tribunale di Venezia sez. di [OSCURATO:PERSONA] di Piave , è stata dichiarata la nullità del contratto professionale del 31/5/2004 e rigettata la sua domanda di riconvenzionale di pagamento avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla restituzione a quest’ultimo della somma di Euro 8.704,00 oltre interessi; − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; − con atto ritualmente sottoscritto, il difensore ha rinunciato al ricorsoper intervenuta morte dell’assistito [OSCURATO:PERSONA] ; consideratoche: - a l giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l'istituto dell'interruzione per uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab initioun processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico(Sez. U, n. 14385 del 21/06/2007) -il giudizio di cassazione dev’essere, pertanto, dichiarato estinto e il ricorrente de v’ essere condannat o , per il principio di causalità, al Ric. 2019n. 12335sez. S2 - ud. 21 - 12 - 2022 - 3 - rimborso delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate in dispositivo in riferimento al valore dichiarato; - non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civi
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