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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 10582/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt.110, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale, con espressa rinuncia dei restanti motivi di gravame, ad eccezione di quello sulla determinazione della pena; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che, infatti, è stato affermato da questa Corte che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., e inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), vizio, questo, che non si rileva nel caso al vaglio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt.110, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale, con espressa rinuncia dei restanti motivi di gravame, ad eccezione di quello sulla determinazione della pena; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che, infatti, è stato affermato da questa Corte che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., e inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), vizio, questo, che non si rileva nel caso al vaglio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estens
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