CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vRitenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Gorizia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo e di ricettazione di altri oggetti proventi di furto, in Staranzano il 22 giugno 2 il 31 gennaio 2012. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione, in coerenza con le risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte della compiuta motivazione su tutti gli aspetti a cui si riferiscono i motivi di ricorso; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il c sigliere estensore Il pre dente Giu antalucia V' 'ani <01--1 DEPOSITATA