CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del Giudice di pace di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pescara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale, a seguito di reiterato provvedimento di espulsione) e lo condannava alla pena di 15.000 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (particolare tenuità del fatto). Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile. La causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non può essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che dell'eventuale persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; ne deriva che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia, come nella specie, non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01). 2. Inammissibile appare anche il secondo motivo. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego (non sindacabile dunque in sede di legittimità) ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044-01; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696-01), non potendo a tanto equivalere la generica richiesta di riconoscimento dei «benefici di legge», avutasi nella specie. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d