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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18943/2026

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I; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto che la aveva condannata alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso reitera doglianze già proposte in appello - e alle quali ha dato ampia e congrua risposta la sentenza impugnata - tese a una rivalutazione degli indizi, operazione in sé non consentita in questa Sede.

Il motivo- che lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine penale responsabilità dell'imputata - è inoltre aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016„ dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di iegittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

A ben vedere la Corte di appello chiarisce senza manifeste illogicità la differenza fra l'ora del prelevamento del denaro allo sportello bancomat - risultante dalla documentazione bancaria - con la carta di credito sottratta alla vittima del reato e l'orario emergente dalla videoripresa presso il medesimo sportello, con la differenza determinata dal mancato aggiornamento del secondo orario a seguito del cambiamento dell'ora legale.

Quanto alle immagine poco nitide, la ricorrente non denuncia con il ricorso travisamento e non allega i frames per comprovare le proprie affermazioni, formulando così un motivo che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici del merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento in doppia conforme, fondate sulle caratteristiche fisiognomiche della donna che operò il prelievo coincidenti con quelle proprie dell'imputata (si vedano, in particolare, foll. 5 e 8 della sentenza impugnata).

Infine, non si confronta la ricorrente con la compatibilità spazio-temporale fra il luogo e l'ora del furto e l'accesso al bancomat.

In sostanza, per un verso non è consentita in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); per altro verso, la Corte di appello compie una valutazione congiunta della pluralità degli indizi, in linea con i principi consolidati per i quali in tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale.

Tale ultimo presupposto sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex muitis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc.

Graziadei, Rv. 266941): il motivo è manifestamente infondato e aspecifico per le ragioni indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto che la aveva condannata alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso reitera doglianze già proposte in appello - e alle quali ha dato ampia e congrua risposta la sentenza impugnata - tese a una rivalutazione degli indizi, operazione in sé non consentita in questa Sede. Il motivo- che lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine penale responsabilità dell'imputata - è inoltre aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016„ dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di iegittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. A ben vedere la Corte di appello chiarisce senza manifeste illogicità la differenza fra l'ora del prelevamento del denaro allo sportello bancomat - risultante dalla documentazione bancaria - con la carta di credito sottratta alla vittima del reato e l'orario emergente dalla videoripresa presso il medesimo sportello, con la differenza determinata dal mancato aggiornamento del secondo orario a seguito del cambiamento dell'ora legale. Quanto alle immagine poco nitide, la ricorrente non denuncia con il ricorso travisamento e non allega i frames per comprovare le proprie affermazioni, formulando così un motivo che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici del merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento in doppia conforme, fondate sulle caratteristiche fisiognomiche della donna che operò il prelievo coincidenti con quelle proprie dell'imputata (si vedano, in particolare, foll. 5 e 8 della sentenza impugnata). Infine, non si confronta la ricorrente con la compatibilità spazio-temporale fra il luogo e l'ora del furto e l'accesso al bancomat. In sostanza, per un verso non è consentita in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); per altro verso, la Corte di appello compie una valutazione congiunta della pluralità degli indizi, in linea con i principi consolidati per i quali in tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale. Tale ultimo presupposto sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex muitis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941): il motivo è manifestamente infondato e aspecifico per le ragioni indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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