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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 32262/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8212/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ARNEO([OSCURATO:PERSONA] PUGLIA), con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sede diLECCE n. 2657/2022 depositata i l 14/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente, proprietaria di terreni in agro di Brindisi, ha impugnato un avviso di pagamento notificatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 29 dicembre 2015 per € 1.860,00 a titolo di contributo di bonifica 2014 in favore del Consorzio di Bonifica di Arneo.

Successivamente, con ingiunzione del 17 giugno 2016, le è stato intimato il pagamento di € 2.021,32, di cui € 1.860,00 per sorte capitale relativa allo stesso tributo.

2. Con sentenza n. 2097/2017, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello.

4. La CTR, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha accolto l’appello del Consorzio, ritenendolo fondato.

Ha ricordato che il contributo di bonifica è dovuto dai proprietari di immobili inclusi nel perimetro del comprensorio in base al beneficio derivante dalle opere, individuato e graduato dal Piano di Classifica approvato dalla Regione Puglia nel 2013, considerato che la difesa idraulica accresce il valore dei terreni preservandoli da allagamenti, anche solo in termini di fruibilità potenziale.

4.1. Ha altresì precisato che, in presenza di un Piano di Classifica approvato, spetta al contribuente contestarne specificamente la legittimità o il contenuto, non gravando sul Consorzio alcun ulteriore onere probatorio.

Nel caso di specie, la contribuente aveva sollevato obiezioni generiche e non idonee a superare la presunzione di beneficio.

Pertanto, la CTR ha annullato la sentenza della CTP di Lecce che aveva accolto il ricorso della contribuente, compensando le spese di lite di entrambi i gradi per i persistenti contrasti giurisprudenziali sulla materia.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato controricorso.

7. Successivamente le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rigettata la eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente nella costituzione e riproposta in memoria, in ragione della dedotta riproposizione, nel merito, di una valutazione giàintervenuta nel I e II grado di giudizio.

Si tratta, invero, di censura generica e non valutabile nella sua globalità, ma, semmai, con riferimento ai singoli e specifici motivi di ricorso; per il che vale quanto ora si osserverà.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 5 c.p.c..

2.1. In particolare,sarebbe stato omesso l’esame della mancata adozione del piano generale di bonifica, questione che si assume discussa in giudizio ma ignorata dalla CTR.

Secondo la ricorrente, tale omissione è rilevante poiché il piano generale costituisce presupposto necessario del piano di classifica e, in sua assenza, viene meno la presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del Consorzio.

2.2. Inoltre, la contribuente aveva sollevato specifiche contestazioni al piano di classifica approvato nel 2013, evidenziandone incongruenze: da un lato, l’erronea considerazione di tutte le opere come “in efficienza” (nonostante situazioni contrarie, come il degrado del [OSCURATO:PERSONA] e l’inesistenza o l’ostruzione di altri canali), dall’altro, l’attribuzione a tutti i terreni agricoli di un unico indice di comportamento idraulico, in contraddizione con le stesse premesse del piano.

2.3. La CTR, omettendo di valutare sia la mancata adozione del piano generale di bonifica sia le contestazioni specifiche al piano di classifica, ha applicato in modo improprio la presunzione di beneficio.

In assenza della prova, che spettava al Consorzio, l’appello di quest’ultimo avrebbe dovuto essere rigettato.

2.4. Il motivo è infondato.

2.5. Quanto alla mancata adozione del piano generale di bonifica, la censura è irrilevante, in quanto, a prescindere dalla risposta offerta dal giudice del gravame, la stessa risulta infondata.

Il motivo, difatti, non avrebbe comunque potuto essere accolto.

Nello specifico, il Piano di Classifica risulta redatto in conformità alla normativa transitoria dell’art. 42, comma 7, della L.R.

Puglia n. 4/2012, che consente la sua adozione in attesa dell’approvazione del Piano Generale di Bonifica, con obbligo di adeguamento successivo.

Testualmente: “7.

In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo

3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011.

Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”. [OSCURATO:PERSONA] di Classifica, adottato il 30 aprile 2012 e approvato il 18 ottobre 2012, va quindi inquadrato nel contesto della normativa regionale entrata in vigore il 13 marzo 2012.

Tale normativa, nel dettaglio, prevedeva all’art. 2 la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla Giunta regionale entro 180 giorni, e all’art. 3 l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali il Piano Generale di Bonifica.

Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge.

Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla “prima fase di applicazione”, ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, che non potevano comunque essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della legge.

2.6. La contestazione del ricorrente sul punto risulta dunque infondata.

2.7. Quanto alle contestazioni relative al piano di classifica approvato nel 2013, la CTR si è invece pronunciata sul punto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ritenendo che non risultasse contestato “in maniera specifica” il Piano stesso, debitamente approvato dalla Regione e che non fosse stata motivatamente criticata l’inclusione dei fondi di proprietà nell’ambito del perimetro di contribuenza e, tantomeno,il motivo per cui tali fondi non potesserotrarre vantaggio dall’attività del Consorzio.

Con tale parte della censura si chiede quindi , in realtà, una diversa valutazione della prova.

Sul punto è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso.

Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito.

La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).

2.8. Il motivo va quindi rigettatonella sua interezza.

3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 17, 18 e 42 l. r.

Puglia n. 4 del 13.3.2012, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 3 c.p.c. .

3.1. La CTR avrebbe erroneamente fondato la decisione sul principio della sufficienza del Piano di Classifica approvato senza considerare gli obblighi normativi posti a carico del Consorzio: la legge regionale imponeva l’adozione del Piano Generale di Bonifica entro termini precisi e l’adeguamento conseguente del Piano di Classifica, che poteva valere solo in via transitoria.

Poiché tale adempimento non è stato rispettato, la presunzione di beneficio prevista a favore del Consorzio non opera più e si determina l’inversione dell’onere della prova.

In questa situazione, spetterebbe al Consorzio dimostrare l’effettività delle opere eseguite e il vantaggio diretto e specifico conseguito dai fondi, non essendo sufficiente una relazione generica sull’intero comprensorio.

La mancata prova di tali elementi rende la pretesa tributaria illegittima edinfondata.

3.2. La censura è infondata, per quanto già illustrato in risposta alla prima parte del primo motivo: il Piano di Classifica è stato redatto secondo la normativa transitoria dell’art. 42, comma 7, della L.R.

Puglia n. 4/2012, che ne consentiva l’adozione provvisoria in attesa dell’approvazione del Piano Generale di Bonifica, prevedendo l’obbligo di successivo adeguamento.

Adottato il 30 aprile 2012 e approvato il 18 ottobre 2012, il Piano si colloca nel contesto della legge entrata in vigore il 13 marzo 2012, che stabiliva termini programmatici per la predisposizione del progetto di delimitazione dei comprensori (art. 2) e per la redazione del Piano Generale di Bonifica da parte dei consorzi (art. 3), con scadenze che maturavano successivamente all’entrata in vigore della legge.

La norma transitoria, richiamando la “prima fase di applicazione”, ha dunque mantenuto in vigore la disciplina precedente fino all’adozione dei [OSCURATO:PERSONA], che non potevano comunque essere completati prima di circa un anno dall’entrata in vigore della legge.

3.3. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della parte ricorrente, ciò determinerebbe al più un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del Piano, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto l’insussistenza del beneficio fondiario o la non riconducibilità del contributo agli indici classificatori adottati.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 r.d. n. 215/1933, dell’art. 860 c.c., degli artt. 17 e 18 l.r.

Puglia n. 4/2012, della deliberazione G.R.

Puglia n. 1150 del 18.6.2013, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.

4.1. La CTR avrebbe ritenuto sufficiente la fruibilità astratta delle opere, senza richiedere il nesso diretto tra interventi di bonifica e vantaggio concreto per i singoli terreni, in contrasto con l’art. 11 R.D. 215/1933, gli artt. 17 e 18 L.R.

Puglia n. 4/2012 e l’art. 62 dello Statuto del Consorzio.

Secondo la ricorrente, l’imposizione tributariain esame costituisce fattispecie a formazione progressiva: il Consorzio deve programmare le opere nel bilancio preventivo, eseguirle effettivamente durante l’anno e ripartire le spese nel [OSCURATO:PERSONA] di Riparto secondo gli indici di beneficio e di efficienza.

Le linee guida della Deliberazione G.R. n. 1150/2013 confermerebbero che il tributo può riguardare solo interventi effettivamente realizzati.

Poiché nel caso specifico il Consorzio non ha provato l’effettiva esecuzione delle opere di manutenzione per l’anno 2014, la CTR ha erroneamente ritenuto legittimo il tributo, falsando l’applicazione delle norme che richiedono la dimostrazione del beneficio concreto derivante dalle opere.

4.2. Il motivo non è fondato.

4.3. Questa Corte ha in proposito già evidenziato che “Le funzioni del Consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento.

Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura – composta di risorse, servizi, personale – esplica la s ua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo).

Vi è invero una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal Consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extra- agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero.

Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà”. (Cass. 17/02/2025, n. 4030)

4.4. Anche il terzo motivo va dunque rigettato.

5. In conclusione il ricorso è infondato e va interamente rigettato.

6. Nulla deve disporsi quanto alle spese in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA], stante la mancata costituzione, mentre le spese di lite nei confronti del Consorzio sono liquidate come da dispositivo.

7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 1,000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8212/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ARNEO([OSCURATO:PERSONA] PUGLIA), con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sede diLECCE n. 2657/2022 depositata i l 14/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente, proprietaria di terreni in agro di Brindisi, ha impugnato un avviso di pagamento notificatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 29 dicembre 2015 per € 1.860,00 a titolo di contributo di bonifica 2014 in favore del Consorzio di Bonifica di Arneo. Successivamente, con ingiunzione del 17 giugno 2016, le è stato intimato il pagamento di € 2.021,32, di cui € 1.860,00 per sorte capitale relativa allo stesso tributo. 2. Con sentenza n. 2097/2017, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello. 4. La CTR, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha accolto l’appello del Consorzio, ritenendolo fondato. Ha ricordato che il contributo di bonifica è dovuto dai proprietari di immobili inclusi nel perimetro del comprensorio in base al beneficio derivante dalle opere, individuato e graduato dal Piano di Classifica approvato dalla Regione Puglia nel 2013, considerato che la difesa idraulica accresce il valore dei terreni preservandoli da allagamenti, anche solo in termini di fruibilità potenziale. 4.1. Ha altresì precisato che, in presenza di un Piano di Classifica approvato, spetta al contribuente contestarne specificamente la legittimità o il contenuto, non gravando sul Consorzio alcun ulteriore onere probatorio. Nel caso di specie, la contribuente aveva sollevato obiezioni generiche e non idonee a superare la presunzione di beneficio. Pertanto, la CTR ha annullato la sentenza della CTP di Lecce che aveva accolto il ricorso della contribuente, compensando le spese di lite di entrambi i gradi per i persistenti contrasti giurisprudenziali sulla materia. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato controricorso. 7. Successivamente le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rigettata la eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente nella costituzione e riproposta in memoria, in ragione della dedotta riproposizione, nel merito, di una valutazione giàintervenuta nel I e II grado di giudizio. Si tratta, invero, di censura generica e non valutabile nella sua globalità, ma, semmai, con riferimento ai singoli e specifici motivi di ricorso; per il che vale quanto ora si osserverà. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 5 c.p.c.. 2.1. In particolare,sarebbe stato omesso l’esame della mancata adozione del piano generale di bonifica, questione che si assume discussa in giudizio ma ignorata dalla CTR. Secondo la ricorrente, tale omissione è rilevante poiché il piano generale costituisce presupposto necessario del piano di classifica e, in sua assenza, viene meno la presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del Consorzio. 2.2. Inoltre, la contribuente aveva sollevato specifiche contestazioni al piano di classifica approvato nel 2013, evidenziandone incongruenze: da un lato, l’erronea considerazione di tutte le opere come “in efficienza” (nonostante situazioni contrarie, come il degrado del [OSCURATO:PERSONA] e l’inesistenza o l’ostruzione di altri canali), dall’altro, l’attribuzione a tutti i terreni agricoli di un unico indice di comportamento idraulico, in contraddizione con le stesse premesse del piano. 2.3. La CTR, omettendo di valutare sia la mancata adozione del piano generale di bonifica sia le contestazioni specifiche al piano di classifica, ha applicato in modo improprio la presunzione di beneficio. In assenza della prova, che spettava al Consorzio, l’appello di quest’ultimo avrebbe dovuto essere rigettato. 2.4. Il motivo è infondato. 2.5. Quanto alla mancata adozione del piano generale di bonifica, la censura è irrilevante, in quanto, a prescindere dalla risposta offerta dal giudice del gravame, la stessa risulta infondata. Il motivo, difatti, non avrebbe comunque potuto essere accolto. Nello specifico, il Piano di Classifica risulta redatto in conformità alla normativa transitoria dell’art. 42, comma 7, della L.R. Puglia n. 4/2012, che consente la sua adozione in attesa dell’approvazione del Piano Generale di Bonifica, con obbligo di adeguamento successivo. Testualmente: “7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”. [OSCURATO:PERSONA] di Classifica, adottato il 30 aprile 2012 e approvato il 18 ottobre 2012, va quindi inquadrato nel contesto della normativa regionale entrata in vigore il 13 marzo 2012. Tale normativa, nel dettaglio, prevedeva all’art. 2 la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla Giunta regionale entro 180 giorni, e all’art. 3 l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali il Piano Generale di Bonifica. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge. Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla “prima fase di applicazione”, ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, che non potevano comunque essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della legge. 2.6. La contestazione del ricorrente sul punto risulta dunque infondata. 2.7. Quanto alle contestazioni relative al piano di classifica approvato nel 2013, la CTR si è invece pronunciata sul punto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ritenendo che non risultasse contestato “in maniera specifica” il Piano stesso, debitamente approvato dalla Regione e che non fosse stata motivatamente criticata l’inclusione dei fondi di proprietà nell’ambito del perimetro di contribuenza e, tantomeno,il motivo per cui tali fondi non potesserotrarre vantaggio dall’attività del Consorzio. Con tale parte della censura si chiede quindi , in realtà, una diversa valutazione della prova. Sul punto è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961). 2.8. Il motivo va quindi rigettatonella sua interezza. 3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 17, 18 e 42 l. r. Puglia n. 4 del 13.3.2012, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 3 c.p.c. . 3.1. La CTR avrebbe erroneamente fondato la decisione sul principio della sufficienza del Piano di Classifica approvato senza considerare gli obblighi normativi posti a carico del Consorzio: la legge regionale imponeva l’adozione del Piano Generale di Bonifica entro termini precisi e l’adeguamento conseguente del Piano di Classifica, che poteva valere solo in via transitoria. Poiché tale adempimento non è stato rispettato, la presunzione di beneficio prevista a favore del Consorzio non opera più e si determina l’inversione dell’onere della prova. In questa situazione, spetterebbe al Consorzio dimostrare l’effettività delle opere eseguite e il vantaggio diretto e specifico conseguito dai fondi, non essendo sufficiente una relazione generica sull’intero comprensorio. La mancata prova di tali elementi rende la pretesa tributaria illegittima edinfondata. 3.2. La censura è infondata, per quanto già illustrato in risposta alla prima parte del primo motivo: il Piano di Classifica è stato redatto secondo la normativa transitoria dell’art. 42, comma 7, della L.R. Puglia n. 4/2012, che ne consentiva l’adozione provvisoria in attesa dell’approvazione del Piano Generale di Bonifica, prevedendo l’obbligo di successivo adeguamento. Adottato il 30 aprile 2012 e approvato il 18 ottobre 2012, il Piano si colloca nel contesto della legge entrata in vigore il 13 marzo 2012, che stabiliva termini programmatici per la predisposizione del progetto di delimitazione dei comprensori (art. 2) e per la redazione del Piano Generale di Bonifica da parte dei consorzi (art. 3), con scadenze che maturavano successivamente all’entrata in vigore della legge. La norma transitoria, richiamando la “prima fase di applicazione”, ha dunque mantenuto in vigore la disciplina precedente fino all’adozione dei [OSCURATO:PERSONA], che non potevano comunque essere completati prima di circa un anno dall’entrata in vigore della legge. 3.3. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della parte ricorrente, ciò determinerebbe al più un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del Piano, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto l’insussistenza del beneficio fondiario o la non riconducibilità del contributo agli indici classificatori adottati. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 r.d. n. 215/1933, dell’art. 860 c.c., degli artt. 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012, della deliberazione G.R. Puglia n. 1150 del 18.6.2013, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. 4.1. La CTR avrebbe ritenuto sufficiente la fruibilità astratta delle opere, senza richiedere il nesso diretto tra interventi di bonifica e vantaggio concreto per i singoli terreni, in contrasto con l’art. 11 R.D. 215/1933, gli artt. 17 e 18 L.R. Puglia n. 4/2012 e l’art. 62 dello Statuto del Consorzio. Secondo la ricorrente, l’imposizione tributariain esame costituisce fattispecie a formazione progressiva: il Consorzio deve programmare le opere nel bilancio preventivo, eseguirle effettivamente durante l’anno e ripartire le spese nel [OSCURATO:PERSONA] di Riparto secondo gli indici di beneficio e di efficienza. Le linee guida della Deliberazione G.R. n. 1150/2013 confermerebbero che il tributo può riguardare solo interventi effettivamente realizzati. Poiché nel caso specifico il Consorzio non ha provato l’effettiva esecuzione delle opere di manutenzione per l’anno 2014, la CTR ha erroneamente ritenuto legittimo il tributo, falsando l’applicazione delle norme che richiedono la dimostrazione del beneficio concreto derivante dalle opere. 4.2. Il motivo non è fondato. 4.3. Questa Corte ha in proposito già evidenziato che “Le funzioni del Consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura – composta di risorse, servizi, personale – esplica la s ua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è invero una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal Consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extra- agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà”. (Cass. 17/02/2025, n. 4030) 4.4. Anche il terzo motivo va dunque rigettato. 5. In conclusione il ricorso è infondato e va interamente rigettato. 6. Nulla deve disporsi quanto alle spese in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA], stante la mancata costituzione, mentre le spese di lite nei confronti del Consorzio sono liquidate come da dispositivo. 7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 1,000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228del
Sentenza Cassazione n. 32262/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris