CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 14902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7276-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, vialedelle Milizie n. 9, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].RI.SA. 4 - Consorzio p er l a c ostruzione e l a g estione degli impianti e d ei s ervizi d i s maltimento d ei r ifiuti s olidi urbani, in persona del l iquidatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, viaAngelo Emo n. 144, presso lo [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.7276/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC avverso la sentenza n. 717/2016 della Corte d ’ appello di Salerno,depositata il 02/09/2016 r.g.n. 1563/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Consorzio per la costruzione e la gestione degli impianti e dei s ervizi di s maltimento dei rifiuti s olidi u rbani – CO.RI.SA. – 4, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania e respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento del compenso asseritamente dovuto in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di cinque anni per la gestione tecnica degli impianti ed attività connesse; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha così sintetizzato la vicenda processuale: - [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il giudice del lavoro assumendo di aver stipulato il contratto con il Consorzio a seguito di procedura selettiva pubblica e di aver percepito regolarmente il compenso ivi previsto sino al marzo 2008, allorché l’ente si era reso parzialmente inadempiente; successivamente, in data 14 febbraio 2011, la gestione liquidatoria dell’ente gli aveva comunic ato il recesso immediato, argomentando in ordine alla irregolarità del rapporto convenzionale, con conseguente sospensione dei pagamenti; il Cappuccio, reputando illegittimo il recesso, in quanto non preceduto da alcuna contestazione, aveva chiesto la condanna del Consorzio al pagamento del compenso pattuito fino alla naturale scadenza del contratto (euro 67.800,00) nonché delle differenze retributive già maturate e non corrisposte (euro 54.399,00); - il Consorzio aveva eccepito la nullità del contratto, i n quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’ente e non dall’Assemblea, come previsto dallo Statuto, nonché per violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 ( che vieta la stipula di contratti di diritto privato in assenza di previsione statutaria) ovvero dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto l’incarico non rivestiva il carattere della particolare ed eccezionale complessità, nonché l’infondatezza della pretesa, in quanto il Cappuccio non aveva espletato alcuna attività e comunque l’importo pattuito superava il parametro al quale il bando faceva riferimento; l’ente aveva altresì avanzato domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme già corrisposte ovvero, in via gradata, per ottenere la differenza fra quanto percepito e quanto previsto dalla normativa pattizia; - il giudice di primo grado, respinta la domanda riconvenzionale, in parziale accoglimento della domanda del Cappuccio, aveva condannato il Consorzio al pagamento della somma di euro 67.800,00, a titolo di retribuzione spettante dalla risoluzione sino alla scadenza naturale del rapporto, nonché alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto previsto al lordo e quanto già corrisposto al netto; a sostegno della decisione, il Tribunale aveva osserva t o che, anche in ipotesi di invalidità del contratto, al lavoratore non potevano negarsi i compensi maturati nel corso della regolare esecuzione del rapporto ed il recesso doveva reputarsi illegittimo, in quanto l’astratta impossibilità di ricorrere al modello negoziale adottato non poteva pregiudicare il lavoratore che aveva confidato sulla regolarità del contratto, non potendosi ritenere la prestazione insussistente, considerato, fra l’altro, che nessun addebito era stato mosso al Cappuccio, in difetto di prova in ordine alla asserita sproporzione del trattamento economico pattuito; - avverso tale pronuncia aveva proposto appello il Consorzio denunciando l’omessa pronuncia sulle ragioni addotte a sostegno della illegittimità della delibera, l’erroneo inquadramento giuridico della fattispecie, in quanto il contratto inter partes era riconducibile allo schema del contratto d’opera professionale (come ammesso anche nel ricorso introduttivo del giudizio) e non a quello del rapporto di lavoro parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2126 cod. civ., ribadendo comunque le eccezioni già svolte nel merito in ordine alla mancata esecuzione della prestazione ed alla sproporzione del compenso; 3. così sintetizzati i fatti, la Corte di merito ha accolto il gravame per quanto di ragione, in quanto ha ritenuto di poter «condividere la fondamentale ed assorbente censura mossa dall’Ente appellante alla decisione impugnata nella parte in cui accoglie la domanda principale proposta dal Cappuccio. Ne consegue che, una volta riscontrata l’invalidità della convenzione, mai messa indiscussione dal Cappuccio e neppure esclusa dal primo giudice, non possono prodursi gli effetti riconosciuti con la sentenza impugnata», con conseguente rigetto della domanda originaria, in riforma solo parziale della sentenza di primo grado, perché respi nto l’appello in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, in conformità alle statuizioni assunte sul punto dal primo giudice; 4. avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Cappuccio articolando due motivi, cui resiste il Comune con controricorso; 5. le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduce l’o messa motivazione sulla ritenuta invalidità della convenzione e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello, nel dichiarare di condividere la fondamentale ed assorbente censura mossa dall’ente appellante, non ha spiegato di quale censura si tratti (considerato fra l’altro che l’ente aveva prospettato diversi ril ievi), né ha spiegato in alcun modo la ragione della presunta invalidità del contratto, con evidente salto logico nella motivazione, in quanto le conclusioni muovono da premesse assiomatiche; 2. con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2126 cod. civ.) in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., atteso che il giudice di prima istanza, contrariamente a quanto assunto dalla Corte d’appello, non aveva ritenuto illegittima la convenzione, aggiungendo solo ad abundantiam c he il compenso sarebbe stato dovuto anche nell’ipotesi di invalidità, sicché del tutto impropriamente nella sentenza impugnata si incentra il fondamento della motivazione sull’inapplicabilità dell’art. 2126 cod. civ. a fattispecie diversa dal rapporto di lavoro subordinato, mentre, nella specie, la convenzione era pienamente valida, in quanto assistita da forma scritta e rilasciata dall’organo competente, non venendo in rilievo materia riservata all’Assemblea; 3. i due motivi, che possono essere unitariamente considerati in quanto intesi in primo luogo a contestare la sentenza impugnata per aver ravvisato la invalidità della convenzione in assenza di motivazione, sono fondati, atteso che la Corte d’appello, nel dichiarare di condividere la assorbente censura mossa dall’ente appellante, non ha però chiarito i motivi della ritenuta invalidità e, tanto meno, ha addotto le ragioni a sostegno di tale convincimento, sicché è ravvisabile l’omessa motivazione, nei termini in cui ne è attualmente ammesso il sindacato, essendo totalmente mancata la motivazione e risultando la stessa obiettivamente incomprensibile, per come emergente dallostesso testo della sentenza impugnata ( fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 25/09/2018 , n. 22598 ; in senso conforme, Cass.Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090); 4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno , in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le sp ese del giudizio di legi