Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 42151/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per la illecita detenzione di un quantitativo di oltre 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la quale è stata anche ordinata, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla valutazione della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza applicata, sia per non avere reso adeguata motivazione sul punto, sia per non avere tenuto in debita considerazione gli aspetti di vita privata, familiare e sociale dell'imputato, trattandosi di soggetto giovane che vive da tempo in Italia con la propria famiglia, composta da genitori e fratelli.

3. Il ricorrente ha depositato memoria scritta, con allegati, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

È indubbio che l'espulsione ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile anche in caso di "patteggiamento allargato", richieda una valutazione di pericolosità sociale dello straniero, anche in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost. (così Sez. 4, n.50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378).

Nella specie, il giudicante ha ordinato nei confronti del prevenuto la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, sulla base del solo rilievo costituito dal "pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che giustifica il mantenimento della misura cautelare", in tal modo confondendo il piano della valutazione ai fini del mantenimento della misura cautelare da quello della valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, non assimilabili tra loro, per la diversità dei relativi parametri di riferimento (cfr. sul punto Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020).

Nella motivazione della sentenza impugnata è assente, in definitiva, la verifica attinente alla sussistenza in concreto del presupposto della pericolosità sociale, necessaria per la misura in oggetto, richiesta dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 nei termini in cui è stato inciso dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale con sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale, e 2 e ritenuta tale dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, ripresa anche in sede civile (Sez.

U civ., n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215), ha rimarcato che, ai fini dell'applicazione di tale misura di sicurezza, si impongono il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato sulla base delle «circostanze indicate dall'art. 133», cui fa rinvio l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; sez.

F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238359); e anche, ove la pericolosità sussista, un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, se ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva s di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare (tra le altre, Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], cit., non mass. sul punto; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271257; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il jrsident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per la illecita detenzione di un quantitativo di oltre 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la quale è stata anche ordinata, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla valutazione della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza applicata, sia per non avere reso adeguata motivazione sul punto, sia per non avere tenuto in debita considerazione gli aspetti di vita privata, familiare e sociale dell'imputato, trattandosi di soggetto giovane che vive da tempo in Italia con la propria famiglia, composta da genitori e fratelli. 3. Il ricorrente ha depositato memoria scritta, con allegati, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. È indubbio che l'espulsione ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile anche in caso di "patteggiamento allargato", richieda una valutazione di pericolosità sociale dello straniero, anche in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost. (così Sez. 4, n.50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378). Nella specie, il giudicante ha ordinato nei confronti del prevenuto la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, sulla base del solo rilievo costituito dal "pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che giustifica il mantenimento della misura cautelare", in tal modo confondendo il piano della valutazione ai fini del mantenimento della misura cautelare da quello della valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, non assimilabili tra loro, per la diversità dei relativi parametri di riferimento (cfr. sul punto Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020). Nella motivazione della sentenza impugnata è assente, in definitiva, la verifica attinente alla sussistenza in concreto del presupposto della pericolosità sociale, necessaria per la misura in oggetto, richiesta dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 nei termini in cui è stato inciso dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale con sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale, e 2 e ritenuta tale dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, ripresa anche in sede civile (Sez. U civ., n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215), ha rimarcato che, ai fini dell'applicazione di tale misura di sicurezza, si impongono il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato sulla base delle «circostanze indicate dall'art. 133», cui fa rinvio l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238359); e anche, ove la pericolosità sussista, un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, se ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva s di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare (tra le altre, Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], cit., non mass. sul punto; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271257; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il jrsident
Sentenza Cassazione n. 42151/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris