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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36150/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Rimini per il delitto di cui all'art. 455 c.p. in relazione all'art. 453 c.p.;

2. Considerato che l'unico motivo proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi specifici alla base delle censure formulate, ma si limita a protestare un asserito deficit motivazionale, laddove invece la sentenza impugnata non rivela iati logici;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Rimini per il delitto di cui all'art. 455 c.p. in relazione all'art. 453 c.p.; 2. Considerato che l'unico motivo proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi specifici alla base delle censure formulate, ma si limita a protestare un asserito deficit motivazionale, laddove invece la sentenza impugnata non rivela iati logici; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 36150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris